Interesse strumentale del partecipante ad ottenere la riedizione della gara
Quantificazione degli oneri dovuti dal privato in sede di pianificazione attuativa
Revoca dell’aggiudicazione al soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale
Mancanza della procura al difensore o difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione
La raccolta delle sentenze pubblicate su questo sito è a cura delle socie avv. Cristina Guarisco e avv. Stefania Squillace.
Incompatibilità del diritto di prelazione incondizionato nell’ambito di una gara pubblica
Incarichi legali da parte della Pubblica Amministrazione: rinvio alla Corte UE
Programma di gestione del contenzioso pendente presso il TAR Milano per l'anno 2026
Si pubblica il programma di gestione del contenzioso pendente presso il TAR Milano per l'anno 2026 adottato con decreto presidenziale n. 5 del 29.4.2026.
La verifica di congruità dell’offerta nelle concessioni di beni pubblici
Limiti alla discrezionalità nelle scelte di pianificazione territoriale
Natura autoritativa dell’obbligo di cessione delle aree a standard (o monetizzazione sostitutiva)
Obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi
Imposizione dell’utilizzo del PdC convenzionato in luogo del piano attuativo
Sportello unico per l’edilizia quale unico punto di accesso obbligatorio
Un errore materiale nella redazione della planimetria (o di altri documenti allegati) può dare luogo tutt’al più ad una mera irregolarità del provvedimento di condono, che può però essere sempre sanata attraverso un atto di rettifica avente valore retroattivo.
TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 858 del 12 febbraio 2026
Evento “APPALTI E AMBIENTE: punti di sinergia e contatto visti da due differenti prospettive”
Verifica dell’anomalia dell’offerta e principio di immodificabilità dell'offerta
Atti generali del Comune di Milano assunti a seguito di indagini penali
Non vi è alcun contrasto fra gli atti generali emessi dal comune di Milano a seguito delle indagini penali e gli artt. 117 Cost. e 3 del TU DPR 380 del 2001. La delibera di Giunta n. 199/2024 costituisce un legittimo atto di indirizzo politico-amministrativo, adottato in via prudenziale in un contesto di incertezza interpretativa; le disposizioni di servizio che ne sono seguite, in particolare la n. 4/2024, non hanno introdotto nuove norme in violazione della competenza statale, ma si sono limitate a fornire criteri per l’esercizio della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione nell’applicazione della definizione residuale di “nuova costruzione” prevista dall’art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 380/2001.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1157 del 10 marzo 2026