Le stazioni radio base non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale (nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria) perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, l’esigenza della realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole. In tale prospettiva, difatti, i limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale sono illegittimi, ma tale principio trova applicazione solo in assenza di una plausibile ragione giustificativa.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3157 del 15 giugno 2026 – Pres. ed Est. Nunziata


Le norme regolamentari vanno immediatamente impugnate solo ove siano suscettibili di produrre, in via diretta e immediata una lesione concreta e attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, trova applicazione la regola generale secondo cui la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione (la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta), ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solamente quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3554 del 6 luglio 2026 – Pres. Mielli, Est. Bini


Quanto all’individuazione del responsabile dell’abbandono dei rifiuti, il proprietario che volontariamente tiene una condotta incompatibile con i doveri di vigilanza, controllo e verifica dello stato in cui versano i propri beni, non può esimersi da responsabilità. Il requisito della colpa postulato dall'art. 192, d.lgs. n. 152/2006 consiste, oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all'abbandono dei rifiuti, anche nell'omissione di quei doverosi controlli che, soli, potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma. Ne consegue che l'ordine di rimozione di rifiuti da un fondo può essere impartito al relativo proprietario solo quando è dimostrata almeno la corresponsabilità con chi ha scaricato, dovendosi escludere la configurazione normativa di un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3582 del 7 luglio 2026 – Pres. Buricelli, Est. Di Paolo


L’art. 20, co. 8, d.lgs. 199/2021, seppur determina il superamento di eventuali previsioni urbanistiche locali di azzonamento che impediscano il collocamento degli impianti FER in ambito agricolo, non permette di soprassedere a ogni regolamentazione urbanistica o edilizia locale delle zone agricole. Posto che la compatibilità urbanistica dell'intervento rimane il presupposto basilare per l'abilitazione di impianti FER secondo il meccanismo della PAS, ex art. 6, co. 2, d.lgs. 28/2011, è pur sempre necessario che detti impianti rispettino i restanti parametri urbanistico-edilizi vigenti nelle zone agricole.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3640 del 10 luglio 2026 – Pres. Russo, Est. Cattaneo


La giurisprudenza ha costantemente circoscritto la nozione di affidamento qualificato a ipotesi tassative, quali a) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968; b) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; c) giudicati di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi, recanti il riconoscimento del diritto di edificare; d) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo; e) dall’avvenuta conclusione di un contratto di vendita di un bene comunale che, al tempo della stipulazione, aveva una più favorevole disciplina urbanistica, mentre, subito dopo, ha visto mutata quella disciplina in senso deteriore, per l’effetto dell’attività pianificatoria del medesimo ente locale, il quale aveva però impostato le trattative sul presupposto del più favorevole regime urbanistico. In presenza di una delle suddette tassative ipotesi, il potere pianificatorio dell’amministrazione non risulta comunque precluso, ma sorge in capo all’amministrazione solamente un obbligo di motivazione rafforzata, in deroga alla regola generale secondo cui non è necessaria una puntuale motivazione in relazione alle singole zone (c.d. polverizzazione della motivazione).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3552 del 6 luglio 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti


Negli appalti di servizi e forniture non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara; rientra pertanto nella discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia la fissazione delle quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti. Quindi, ove non sia stata espressamente richiesta dalla lex specialis la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione, si verte in una situazione nella quale i requisiti di capacità tecnica sono previsti per l'intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3520 del 3 luglio 2026 – Pres. Buricelli, Est. Di Paolo


L’attività svolta in unità residenziali a bassa intensità assistenziale per persone con problematiche di dipendenza, disciplinata dalla normativa regionale e organizzata in appartamenti aventi i requisiti delle civili abitazioni e capacità ricettiva limitata, è riconducibile alla destinazione d’uso residenziale e non integra un’autonoma destinazione socio-sanitaria urbanisticamente rilevante. In assenza di un incremento del carico urbanistico rispetto all’ordinario uso abitativo e di una prevalente componente sanitaria o assistenziale, tale attività costituisce una forma di convivenza assistita compatibile con la funzione residenziale dell’immobile.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3225 del 16 giugno 2026 – Pres., Est. Mielli


In sede di valutazione dell'anomalia delle offerte il principio del c.d. “utile necessario” trova fondamento, in assenza di una base normativa espressa, nel carattere innaturale e, quindi, intrinsecamente inaffidabile di un’offerta in pareggio che contraddica lo scopo di lucro e, in definitiva, la “ratio essendi” delle imprese e, più in generale, dei soggetti che operano sul mercato in una logica strettamente economica. Detta finalità, che è alla base del principio e ne definisce di conseguenza i confini applicativi, non è estensibile a soggetti che operano per scopi non economici, bensì sociali o mutualistici, per i quali l'obbligatoria indicazione di un utile d'impresa si tradurrebbe in una prescrizione incoerente con la relativa vocazione non lucrativa, con l'imposizione di un'artificiosa componente di onerosità della proposta. Ne deriva che, diversamente da quanto accade per gli enti con scopo di lucro, l'offerta senza utile presentata da un soggetto che tale utile non persegue non è, solo per questo, anomala o inaffidabile, in quanto non impedisce il perseguimento efficiente di finalità istituzionali che prescindono da tale vantaggio stricto sensu economico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3524 del 3 luglio 2022 – Pres. Buricelli, Est. Di Paolo


La colpa dell’apparato amministrativo va individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ossia in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili. Pertanto, la responsabilità deve essere negata quando l’indagine del Giudice conduce al riconoscimento dell’errore scusabile per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3465 del 30 giugno 2026 – Pres. Mielli, Est. Lipari


Il carattere escludente di una clausola del bando, cui è correlato l'onere di immediata impugnazione, va riconosciuto anche alle disposizioni che, contenendo disposizioni abnormi o irragionevoli, rendono di fatto impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, così impedendo in modo macroscopico (ovvero rendendo estremamente ed inutilmente difficoltoso) ad un operatore economico la formulazione di un'offerta corretta, adeguata e consapevole.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3522 del 3 luglio 2026 – Pres. Buricelli, Est Di Paolo


La corrispondenza, seppure non perfetta, dell’edificio in progetto rispetto all’immobile preesistente è attestata dalla conservazione dell’identità e dell’assetto architettonico e planivolumetrico originari, che per tale ragione non concorrono a una trasformazione sostanziale del territorio qualificabile alla stregua di una “nuova costruzione”. Tale conclusione risulta in linea con la giurisprudenza secondo la quale si è al cospetto di un’attività di ristrutturazione edilizia e non di una nuova costruzione anche in assenza di “continuità” tra il nuovo edificio e quello precedente, essendo imposto invece il rispetto dei requisiti dell’unicità dell’immobile interessato dall’intervento, della contestualità tra demolizione e ricostruzione, del mero utilizzo della volumetria preesistente senza ulteriori trasformazioni della morfologia del territorio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3495 del 1° luglio 2026 – Presidente Nunziata, Est. De Vita


Deve ritenersi ammissibile un ricorso per ottemperanza attraverso il quale si chiede l’esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo con cui dei soggetti privati, non esercenti un pubblico servizio, sono stati condannati in favore di un Ente pubblico all’esborso di una somma di denaro e a un facere infungibile. Sul punto deve essere richiamato l’art. 112, comma 1, c.p.a. che prevede che “i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti”. Tale disposizione ha superato il previgente regime in cui il rimedio dell’ottemperanza era azionabile soltanto per “ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa” (art. 37, terzo comma, della legge n.. 1034 del 1971; cfr. anche art. 27, 4°, del R.D. n. 1054 del 1924).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3284 del 19 giugno 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita


L’offerta condizionata, in quanto tale inammissibile, si configura quando un operatore economico modifichi unilateralmente le condizioni di gara, subordinando la propria obbligazione a presupposti diversi da quelli indicati dalla stazione. Un’offerta è condizionata quando la sua efficacia o la sua esecuzione vengono subordinate al verificarsi di un evento futuro e incerto, ovvero a condizioni e riserve che ne alterano la struttura e la rendono non immediatamente vincolante per l’offerente o non comparabile con le altre.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3322 del 23 giugno 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti


Il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale ha valenza di inedificabilità assoluta, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale, potendo operare, dunque, anche per le opere interrate. Ciò in quanto la fascia di rispetto stradale è funzionale, oltre che alla sicurezza della circolazione, altresì alla esecuzione di lavori, all’impianto di cantieri, al deposito di materiali, alla realizzazione di opere accessorie con il risultato che il vincolo in questione, traducendosi in un divieto assoluto di costruire, vale indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 3395 del 26 giugno 2026 – Pres. Gozo, Est. Fornataro


Il danno da lesione di un interesse legittimo pretensivo non è risarcibile fintanto che l'Amministrazione mantenga l'autorità di determinarsi sulla vicenda, poiché il margine di apprezzamento riservato alla stessa impedisce di esercitare, in sede giurisdizionale, il giudizio prognostico di spettanza del bene della vita.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 3368 del 25 giugno 2026 – Pres. Gozo, Est. Gatti


Nell’affidamento diretto, il contratto è affidato senza una procedura di gara e, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta del contraente è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice. La procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, attraverso l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara a meno che non sia la stessa stazione appaltante a optare per quest’ultima soluzione. Quindi la Stazione appaltante nelle procedure di affidamento diretto svolge un’istruttoria che dovrà dar conto delle ragioni della scelta del contraente, senza particolari limitazioni, salvo il doveroso rispetto delle prescrizioni della stessa lex specialis cui l’Amministrazione procedente si è vincolata.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3349 del 23 giugno 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita


Con riferimento alla legittimità dell’azzonamento di un’area a verde agricolo da parte dell’amministrazione, l’esercizio del potere di pianificazione non può essere inteso, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo e armonico del medesimo. La destinazione di un’area a verde agricolo con divieto di edificazione non implica necessariamente che si debbano soddisfare in modo diretto e immediato interessi agricoli, potendo, piuttosto, essere finalizzata al perseguimento di esigenze di ordinato governo del territorio, legate alla necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a preservare tale equilibrio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3246 del 17 giugno 2026 – Pres. Russo, Est. Torraca


In via generale, l’amministrazione non può imporre ai privati l’utilizzo di una determinata modulistica per la formalizzazione dell’istanza di accesso agli atti, ritenendo necessario garantire la tutela sostanziale del diritto dei cittadini con prevalenza rispetto all’esigenza di rispettare una determinata forma. La predisposizione di un sistema informatizzato non può andare a detrimento di quei cittadini che non siano in grado di accedervi, per ragioni legate alle loro abilità, all’incapacità di utilizzare o comprendere le modalità di funzionamento dello strumento, nonché a ogni altra esigenza oggettiva che possa costituire un reale impedimento, rendendo eccessivamente gravoso l’esercizio del diritti di accesso; Tuttavia, non si rientra in alcuna di tali ipotesi, nel caso in cui l’istante sia una società immobiliare che opera professionalmente con adeguati strumenti e competenze, dunque in grado di presentare la propria istanza ostensiva attraverso il portale telematico messo a disposizione dell’amministrazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2864 del 4 giugno 2026 – Pres. Russo, Est. Caccamo


Ogni determinazione in materia di orari di apertura delle sale e di funzionamento degli apparecchi da gioco necessita una adeguata e attenta ponderazione onde evitare che il perseguimento di uno degli interessi in gioco conduca ad un sacrificio sproporzionato e perciò irragionevole degli altri. In tali contesti, il principio di proporzionalità esige che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei destinatari sia idoneo al raggiungimento del fine pubblico cui è preordinato (criterio di idoneità), che la sua adozione sia effettivamente necessaria a tal fine (criterio di necessarietà) e che non incida sulle situazioni giuridiche soggettive in misura superiore a quella indispensabile in relazione al fine stesso (criterio di adeguatezza o di proporzionalità in senso stretto).

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2960 dell’8 giugno 2026 – Pres. Mielli, Est. Bini


Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c) c.p.a., nel caso di esecuzione di ordinanze cautelari, il giudice adito “determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano”. La disciplina dell’ottemperanza delle pronunce solo esecutive, pertanto, è caratterizzata essenzialmente dalla transitorietà e reversibilità degli effetti che la stessa assicura alla parte vittoriosa, senza tuttavia poter anticipare la pienezza della tutela che solo la pronuncia definitiva garantisce. In tal senso, la pronuncia di ottemperanza “determina le modalità esecutive” ma sempre “tenendo conto degli effetti che ne derivano”, che devono essere tali da non anticipare o condizionare in futuro la decisione finale di merito.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, ordinanza n. 3266 del 18 giugno 2026 – Pres. Russo, Est. Caccamo


La pubblica amministrazione, nel condurre procedimenti riguardanti casi di inquinamento ambientale, che implicano la risoluzione di questioni tecniche di particolare complessità, dispone di una discrezionalità tecnica molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi, o comunque manifestamente illogici. Il criterio del “più probabile che non” costituisce il parametro probatorio applicabile in materia di responsabilità ambientale. Tale criterio presuppone la presenza di elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza, idonei a rendere l’ipotesi causale prospettata più probabile della sua negazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2872 del 4 giugno 2026 – Pres. Mielli, Est. Lipari


Il riferimento al valore di scambio dei diritti perequati che il Comune riconosce al privato in caso di acquisizione di aree a pertinenza indiretta non è conferente con riferimento alla monetizzazione dello standard, poiché non basta acquisire i diritti edificatori di un’area per destinarla a standard aggiuntivo, ma è necessario apprendere anche il bene materiale (ovvero il terreno), cui accedono i relativi diritti edificatori, con conseguente maggiore costo di acquisizione rispetto al mero valore di questi ultimi; per tale ragione deve essere considerata nel valore da attribuire alle aree da acquisire (nella loro integralità e non soltanto con riguardo ai connessi diritti edificatori) anche l’effettiva localizzazione delle medesime.

TAR Lombardia - Milano, Sez. II, n. 2676 del 28 maggio 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita


L’intervento finalizzato al recupero del sottotetto è soggetto al rispetto della disciplina statale in tema di distanze tra edifici, posto che la deroga prevista dalla norma regionale (art. 64, comma 2, L.R. n. 12/2005) ai limiti e alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale non può ritenersi estesa anche alla disciplina civilistica in materia di distanze, né può operare nei casi in cui lo strumento urbanistico riproduce disposizioni normative di rango superiore, a carattere inderogabile, quali sono quelle dell'art. 41 quinques della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, nella parte in cui regolano le distanze tra fabbricati.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3197 del 16 giugno 2026 – Pres. Russo, Est. Torraca


Il vizio che inficia una clausola che non attiene ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95, bensì alla fase di valutazione delle offerte e alla disciplina della gestione delle anomalie, non rientra nell’ambito di applicazione della sanzione di nullità testuale di cui all’art. 10, comma 2, del Codice, ma deve essere ricondotto alla categoria generale dell’annullabilità per violazione di legge, ai sensi dell’art. 21-octies della L. n. 241/1990. La clausola, dunque, pur essendo illegittima, è da considerarsi efficace e vincolante per l’amministrazione fino al suo annullamento in via giurisdizionale o in sede di autotutela.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3167 del 15 giugno 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti


Deve considerarsi illegittima l’ordinanza qualificata come “contingibile e urgente” emanata dal Sindaco al fine di assicurare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ove preveda una determinazione unilaterale del corrispettivo che dovrà essere pagato al privato per l’esecuzione di quella prestazione. In forza dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, invero, l'ente può solo imporre al privato l'erogazione delle prestazioni nonostante la scadenza del contratto stipulato tra le parti, anche in assenza del consenso da parte dell'impresa a prorogarne spontaneamente gli effetti, ma non può certo imporre alla società un determinato corrispettivo per l'espletamento di quel servizio e tantomeno può farlo rinviando ad accordi contrattuali sulla cui vigenza ed efficacia vi è contesa tra le parti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3196 del 16 giugno 2026 - Pres. Buricelli, Est. Di Mario


Si informa che il 26 giugno 2026, dalle ore 10 alle ore 17, si terrà a Firenze, nella cornice di Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza, n. 9, il seminario "Il governo del territorio: temi attuali", organizzato dall'Associazione Italiana di Diritto Urbanistico (AIDU).
Il seminario si svolgerà in modalità mista (un link verrà pubblicato sul sito di AIDU nella mattinata del seminario)

Locandina


La mera presentazione della SCIA e il contestuale versamento degli oneri autodeterminati non sono sufficienti a cristallizzare in modo irrevocabile la posizione contributiva. La SCIA, infatti, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto privato di auto-responsabilizzazione, cui segue una fase di controllo (obbligatoria) da parte dell’Amministrazione. La pendenza di una fase istruttoria, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della segnalazione, impedisce la formazione di un’aspettativa giuridicamente qualificata alla stabilità degli oneri autodeterminati. Fino alla positiva conclusione della verifica amministrativa, la situazione giuridica rimane in fieri, fluida e soggetta alle eventuali sopravvenienze normative.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2862 del 4 giugno 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti


In materia di beni culturali, l’art. 160 del D.Lgs. n. 42/2004 ha introdotto, in maniera implicita ma incontrovertibile, un’ipotesi di sostanziale sanatoria per le violazioni formali che non producono danni all’interesse culturale: se la violazione formale non può essere sanzionata con l’ordine di ripristino, gli interventi eseguiti in assenza di autorizzazione del soprintendente possono essere mantenuti in essere e devono perciò considerarsi legittimi. L’accertamento dell’insussistenza del danno effettuata dall’autorità preposta alla tutela del vincolo culturale comporta dunque, una sorta di sostanziale sanatoria.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2769 dell’1 giugno 2026 – Pres. Nunziata, Est. Cozzi


Nella disciplina dell'art. 38 del DPR n. 380/2001, l’impossibilità di riduzione in pristino può essere determinata soltanto da ragioni di ordine tecnico-costruttivo, ossia discendere da una valutazione tecnica, mentre non può essere giammai subordinata alla ponderazione dei vari interessi in gioco. Non rilevano pertanto eventuali pregiudizi che possono essere arrecati anche a beni altrui per effetto della doverosa attività di restituzione in pristino, non potendo tali aspetti costituire un modo per aggirare tale regola e così avallare una sorta di “condono a titolo oneroso”.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3058 del 10 giugno 2026- Pres. Nunziata, Est. De Vita


L’art. 13 della l.r. Lombardia n. 12 del 2005 non prevede che ogni modifica apportata dopo l’adozione del PGT comporti necessariamente la riattivazione dell’intero procedimento, essendo fisiologico che, nella fase successiva alla pubblicazione, l’amministrazione proceda alla valutazione delle osservazioni pervenute e dei contributi istruttori acquisiti. L’obbligo di ripubblicazione e di nuova adozione del piano urbanistico sussiste soltanto quando le modifiche introdotte comportino una rielaborazione complessiva del piano ovvero un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che ne hanno ispirato l’impostazione. Deve invece escludersi tale necessità quando le modifiche riguardino singole aree o specifiche previsioni e lascino sostanzialmente inalterato l’impianto generale dello strumento urbanistico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3096 del 12 giugno 2026 – Pres. Mielli, Est. Lipari


All’inequivoca configurazione del procedimento di compatibilità paesaggistica come procedimento a istanza di parte (ai sensi dell’art. 181, comma 1 quater, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42), consegue che l’atto propulsivo dell’interessato, oltre che necessario per darvi avvio, costituisca necessario riferimento per la delimitazione del suo perimetro, ossia per l’individuazione dei lavori che costituiscono l’oggetto dell’accertamento di compatibilità paesaggistica. Laddove, invece, l’Amministrazione si pronunci in ordine alla compatibilità paesaggistica di opere che, seppur abusive, non abbiano formato oggetto di apposita domanda (e siano state individuate “d’ufficio”, ad esempio attraverso l’analisi delle rappresentazioni fotografiche allegate alla domanda), l’esercizio del potere risulterà viziato, con conseguente annullabilità del provvedimento che abbia concretamente travalicato la volontà manifestata dal privato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2685 del 25 maggio 2026 – Pres. ed Est. Gozo


L’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 individua l’oggetto della sanzione nella “parte dell’opera realizzata in difformità”. Il rinvio alla L. n. 392/1978 è funzionale unicamente alla determinazione del parametro economico del “costo di produzione” e non si estende alla definizione dei criteri per la misurazione fisica dell’abuso. La “parte dell’opera in difformità” deve essere intesa nella sua consistenza fisica reale, che include necessariamente gli elementi strutturali quali i muri perimetrali.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 2288 dell’11 maggio 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti


Il contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. La ragione della compartecipazione è da ricollegare al surplus di opere di urbanizzazione che l’amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio del richiedente il titolo edilizio. Il contributo di costruzione può, dunque, essere qualificato come un corrispettivo di diritto pubblico e, come tale, benché esso non sia legato da un rigido vincolo di sinallagmaticità rispetto al rilascio del permesso di costruire, rientra nel novero delle prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 della Costituzione. In quest’ottica, la sua disciplina vincola anche il giudice, che non può configurare autonomamente ipotesi di non debenza della specifica prestazione patrimoniale diverse da quelle autoritativamente individuate dal legislatore. Pertanto, non possono individuarsi esenzioni in ordine al pagamento del contributo di costruzione diverse da quelle espressamente previste dalla legge, come pure non possono prevedersi riduzioni del suo importo non chiaramente individuate dal legislatore.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2860 del 4 giugno 2026 – Pres. Russo, Est. Caccamo


Non è richiesta una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della Commissione, anche cumulativamente considerata, e i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto, dovendosi avere riguardo a una dimensione di complementarietà; è, in altri termini, richiesta una esperienza e competenza che consentano ai commissari di esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, e non già limitata alle singole e specifiche attività oggetto del contratto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2794 del 1° giugno 2026 – Pres. Buricelli, Est. Di Mario


Una rettifica delle previsioni urbanistiche comunali (o, più in generale, degli atti di pianificazione territoriale) risulta ammissibile solo in presenza di un errore materiale che emerga in modo manifesto e immediato dalla lettura della documentazione del Piano, senza che si debba ricorrere ad alcuna attività di interpretazione della volontà dell’Amministrazione. Il rispetto di tali presupposti è finalizzato a evitare che l’Ente interessato possa approvare surrettiziamente varianti agli atti di pianificazione territoriale senza seguire l’ordinario procedimento aggravato previsto dalla normativa, come può desumersi anche dai principi che si ricavano dall’art. 13, comma 14-bis, dall’art. 17, comma 11, e dall’art. 22, comma 1-ter, lett. a, della legge regionale n. 12 del 2005.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2782 dell’1 giugno 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita


Per ottenere il risarcimento del danno per perdita di chance, è comunque necessario che il danneggiato dimostri, seppure presuntivamente ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la presenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta. 
TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2762 dell’1 giugno 2026 – Pres. Mielli, Est. Lipari





In tema di accertamento di conformità ex art. 36 del DPR 380/2001, lo svolgimento di attività istruttoria da parte dell’amministrazione, anche mediante richieste integrative successive alla scadenza del termine procedimentale, costituisce espressione dei principi di buon andamento e leale collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 e non è incompatibile con la formazione del silenzio-rigetto. La pendenza del procedimento non assume alcun valore di atto tacito di revoca del silenzio diniego, che si verifica solo con l’eventuale pronuncia di accoglimento della sanatoria.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2114 del 4 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Cattaneo


L’Amministrazione non può richiedere al beneficiario di un permesso di costruire ordinario l’adempimento di obblighi che non rinvengano un fondamento, anche indiretto, nella legge, essendo preclusa l’imposizione di prestazioni patrimoniali in assenza di una base legale, secondo quanto disposto dall’art. 23 della Costituzione. Ciò vale anche con riguardo alla necessità di reperimento di standard aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa primaria (in primis, dal D.M. n. 1444 del 1968), poiché si impone un onere al privato che non ha natura puramente corrispettiva, essendo già compensato l’intervento dalle previste le dotazioni generali di Piano (art. 9 della legge regionale n. 12 del 2005).

TAR Lombardia Milano, Sez. II, n. 2604 del 25 maggio 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita


Per quanto concerne il profilo procedimentale nel quale si colloca la verifica della conformità della relazione tecnica ai CAM, la normativa ammette modelli diversificati, di tipo anticipato o progressivo, a seconda che il momento deputato allo scrutinio dei requisiti, attraverso la disamina della documentazione tecnica allegata all’offerta, si collochi nella fase di gara o sia demandato alla fase esecutiva, riservando al momento procedimentale il solo accertamento della completezza delle dichiarazioni di conformità rese e dell’estrinseca coerenza degli allegati tecnici. Nella diversità dei modelli, l’effetto escludente si determina nei soli casi in cui l’obbligo di produrre in offerta la documentazione tecnica attestante la conformità ai CAM sia espressamente previsto a pena di esclusione nel D.M. regolante lo specifico settore e nella legge di gara sicché, in caso contrario, implicitamente si riespande la regola del rinvio alla fase esecutiva.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2812 del 1° giugno 2026 – Pres. Buricelli, Est. Russo



La realizzazione di una piscina interrata con annessa pavimentazione, scala di accesso e locale impianti, ove caratterizzata da dimensioni rilevanti e autonoma funzionalità, integra un intervento di nuova costruzione idoneo a determinare una significativa trasformazione del territorio e richiede il previo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, non potendo essere qualificata come mera pertinenza urbanistica. Non è rilevante che la piscina abbia una dimensione inferiore al 20% dell’edificio principale, poiché, oltre a dover essere considerata la misura dell’intervento nel suo complesso, l’art. 3, comma 1, lett. e.6) del D.P.R. n. 380/2001 non qualifica automaticamente come pertinenza ogni opera che rientri in tale parametro, essendo necessario che l’opera presenti anzitutto intrinseca natura pertinenziale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 608 del 21 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Caccamo


La determinazione del costo di costruzione non rientra nella competenza comunale, ma in quella regionale, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001; ne discende che nessun atto comunale attuativo deve (e può) essere adottato in merito, dovendo gli Uffici comunali applicare direttamente il disposto normativo e riconoscere la riduzione del contributo del costo di costruzione, come stabilito dall’art. 48, comma 6, della l. reg. n. 12 del 2005

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1157 del 10 marzo 2026 - Pres. Nunziata, Est. De Vita


L’interesse strumentale del partecipante a ottenere la riedizione della gara non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso dato che, per effetto dell’esclusione, egli rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara, ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1865 del 23 aprile 2026 - Pres. Buricelli, Est. Di Paolo


La prova del danno e del suo ammontare può essere raggiunta anche mediante presunzioni, purché aderenti al principio posto dall’art. 2729 c.c., che ammette solo presunzioni basate su indizi, ossia su elementi di fatto, gravi, precisi e concordanti, con l’esclusione di ogni rilevanza di dati meramente ipotetici o privi di un adeguato supporto dimostrativo; non solo, il ricorrente deve dimostrare anche la sussistenza del nesso causale, fermo restando che, in tema di responsabilità aquiliana, il rapporto eziologico è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non), nonché del criterio della cosiddetta causalità adeguata sulla base della quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili.

TAR Lombardia Milano, Sez. III, n. 2517 del 19 maggio 2026 – Pres. Goso, Est. Fornataro


È facoltà del privato che presenti un piano attuativo accettare una quantificazione degli oneri dovuti maggiore rispetto a quella prevista dalle norme vigenti, nell'ambito della valutazione di convenienza economica dell'operazione rimessa alla parte in forza del principio di autoresponsabilità, sicché, una volta assunto l'impegno in via pattizia a corrispondere il relativo importo, lo stesso è giuridicamente dovuto e la parte resta a ciò obbligata. 

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2127 del 4 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Cattaneo


La pergotenda è tale se l’opera, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili, si presenti come una struttura leggera e non stabilmente infissa al suolo, sostanzialmente idonea a supportare una "tenda", anche in materiale plastico, ma a condizione che: l'opera principale sia costituita dalla "tenda" quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno; la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all'estensione della stessa; gli elementi di copertura e di chiusura (la "tenda") siano non soltanto facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell'edificio “principale”.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2413 del 15 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Caccamo


Ai fini della qualificazione di più medie strutture di vendita come “centro commerciale”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. g), D. Lgs. n. 114/1998 e della normativa regionale lombarda, è necessaria la contestuale sussistenza di un collegamento materiale e di una gestione funzionale unitaria tra gli esercizi, non essendo sufficiente la mera contiguità territoriale o la presenza di infrastrutture prossime tra loro. Deve, in particolare, emergere un’effettiva integrazione strutturale e organizzativa, desumibile da collegamenti pedonali o viari dedicati tra le strutture, dalla presenza di parcheggi e servizi comuni indistintamente fruibili, nonché da una gestione centralizzata degli spazi e delle attività accessorie.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2503 del 19 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Torraca


Non costituisce argomento idoneo a sostenere un giudizio paesistico negativo la circostanza che le infrastrutture delle stazioni radio base abbiano un’altezza considerevole e quindi un significativo impatto visivo; in realtà l’altezza è una caratteristica ineliminabile, in quanto deve essere adeguata all’area da servire e, se si considerasse ostativa la percezione del palo o del traliccio da parte di un osservatore collocato a notevole distanza, verrebbe introdotta una sorta di opzione zero in quanto infrastrutture di questo tipo non potrebbero mai essere cancellate dal campo visivo.

TAR Milano, sez. II, n. 1741 del 16 aprile 2026 – Pres. ed Est. Nunziata


Nei procedimenti amministrativi, anche di carattere valutativo, un termine è perentorio soltanto qualora vi sia una previsione normativa che espressamente gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce, quali, ad esempio, una preclusione o una decadenza. Ove manchi un’espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell’inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor esso deve ritenersi ordinatorio, e il suo superamento non determina l'illegittimità dell'atto, ma una semplice irregolarità non viziante.

TAR Lombardia Milano, Sez. III, n. 2517 del 19 maggio 2026 - Pres. Goso, Est. Fornataro


La deroga alle distanze previste dagli artt. 873 e 907 cod. civ. è ammessa solo a condizione che fra le opere destinate all’abbattimento delle barriere architettoniche e i fabbricati di proprietà di terzi siano interposti spazi o aree di proprietà o uso comune. Introducendo questa condizione, il legislatore ha inteso far sì che le deroghe alle norme codicistiche in materia di distanze possano intervenire solo quando le opere debbano realizzarsi all'interno di un condominio; ne consegue che dette deroghe non sono permesse qualora sussistano fondi contigui di diversa proprietà senza che vi sia fra di essi uno spazio di proprietà od uso comune.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2181 del 5 maggio 2026 – Pres. Nunziata, Est. Cozzi


In materia di contratti pubblici, è legittima la revoca dell’aggiudicazione disposta nei confronti dell’operatore economico che, prima della stipula del contratto, sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale, integrando tale evenienza una causa automatica di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, non derogabile mediante l’applicazione dell’art. 110 del medesimo decreto, che si riferisce all’ipotesi in cui al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale sia intervenuta non solo l’aggiudicazione ma anche la stipula del contratto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2125 del 4 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Torraca


La sanzione acquisitiva prevista dall’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 non può essere applicata al proprietario dell’area che risulti estraneo alla realizzazione dell’abuso e che si sia concretamente attivato per impedirne la prosecuzione o per rimuoverne gli effetti, anche mediante iniziative giudiziarie. L’effetto acquisitivo conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, avendo natura sanzionatoria autonoma e non meramente ripristinatoria, opera esclusivamente nei confronti del responsabile dell’abuso e non può gravare sul proprietario incolpevole, soprattutto ove questi non sia stato destinatario dell’ingiunzione demolitoria né posto nelle condizioni di ottemperarvi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2417 del 15 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Caccamo


Il TAR Milano ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1, lett. g) - come interpretato dal diritto vivente – del codice del processo amministrativo, nella parte in cui non ammette la possibilità di sanare la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che abbia determinato la nullità della procura, perché in contrasto con gli articoli 3, 24, 76, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2498 del 18 maggio 2026 - Pres. Est Mielli


L’esclusione dell’operatore economico per gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023, è rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione - gravata dal relativo obbligo motivazionale - non occorrendo che la stessa verifichi la sussistenza di un accertamento definitivo ossia cristallizzato in un giudicato o contenuto in un provvedimento inoppugnabile. Infatti, l’amministrazione può avvalersi di qualunque mezzo di prova adeguato, per tale intendendosi qualsivoglia documento, anche proveniente da altra autorità amministrativa, e non necessariamente da quella giudiziaria.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2153 del 4 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Torraca



L’obbligo di una motivazione rafforzata che illustri le ragioni per le quali si è deciso di prevedere una dotazione di standard superiore a quella minima fissata dalla legge è previsto soltanto laddove si abbia riguardo all’intero territorio comunale, mentre non si richiede affatto una motivazione puntuale e rafforzata nel caso il sovradimensionamento riguardi singole aree.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 2378 del 14 maggio 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita


Occorre distinguere il profilo della legittimità dell’aggiudicazione da quello dell’adempimento contrattuale. L’eventuale scostamento, in fase esecutiva, dai “tempi obiettivo” promessi non configurerebbe un vizio genetico dell’offerta tale da inficiare l’aggiudicazione, ma un potenziale inadempimento contrattuale, che la stazione appaltante potrà sanzionare con gli strumenti previsti dal contratto (es. applicazione di penali).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2157 del 4 maggio 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti


Nella contrapposizione fra naturale dinamicità dell’azione amministrativa nel tempo ed effettività della tutela, un punto di equilibrio è stato tradizionalmente rinvenuto nel principio generale per cui l’esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile; sicché la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell’interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto, ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2202 del 5 maggio 2026 – Pres. Cozzi, Est. Di Mario


La qualificazione di un nuovo manufatto come “intrusivo” costituisce una tautologia, poiché qualsiasi nuova opera, per sua natura, si inserisce in un contesto preesistente alterandolo. Il giudizio di compatibilità paesaggistica non può, pertanto, limitarsi a rilevare l’oggettività del novum, ma deve spiegare in modo analitico perché tale alterazione si configuri come una compromissione dei valori paesaggistici tutelati.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2180 del 5 maggio 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti


Ai sensi degli artt. 19 e 21-nonies l. n. 241/1990, l’amministrazione può esercitare il potere di autotutela anche oltre il termine di dodici mesi in presenza di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi contenuta nella SCIA, non essendo necessario il previo accertamento penale della falsità, purché questa risulti inequivocabilmente dagli atti del procedimento. In tali ipotesi, il limite temporale ordinario cede al criterio del “termine ragionevole”, decorrente dalla scoperta dell’illegittimità.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2133 del 4 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Cattaneo


Nelle gare pubbliche l’atto di rimozione di un atto endoprocedimentale (nella fattispecie aggiudicazione provvisoria) adottato prima dell’aggiudicazione definitiva non può essere qualificato come espressione di un potere di autotutela, da valutarsi ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. n. 241/1990; essa costituisce invece un mero atto di ritiro, che può appunto intervenire fino a quando non vi sia stata un’aggiudicazione definitiva.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2271 dell’11 maggio 2026 - Pres. Buricelli, Est. Di Paolo


L’assenza di un vincolo di inedificabilità nel Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) per una determinata area significa che, ai fini della sola tutela dal rischio di alluvioni, non sussistono impedimenti alla trasformazione edilizia. Tuttavia, ciò non preclude ad altri strumenti di pianificazione, operanti a diversi livelli e per la tutela di differenti interessi pubblici (come il paesaggio), di imporre vincoli più restrittivi. La prevalenza del PGRA non determina un effetto di “deregulation” generalizzata né comprime la potestà pianificatoria degli enti territoriali per profili di tutela ulteriori e diversi da quello idraulico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1958 del 27 aprile 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti


In tema di finanza di progetto, l’operatore non prescelto ha un interesse strumentale, giuridicamente tutelato, a conoscere immediatamente e integralmente i documenti presentati o elaborati nel corso della procedura e, in particolare, il progetto preferito dall’Amministrazione, ivi inclusi i relativi profili tecnico-economici; l’accesso non può, quindi, essere differito a un momento successivo all’indizione della gara sulla base del progetto prescelto.

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, ordinanza n. 409 del 18 marzo 2026


Gli enti pubblici godono di ampia discrezionalità in sede di pianificazione urbanistica, mentre il privato gode di un affidamento qualificato soltanto in una serie limitata di casi: superamento degli standard minimi ex DM n. 1444 del 1968, presenza di convenzioni già stipulate, giudicati di annullamento di dinieghi di titoli edilizi o di silenzio inadempimento sulla domanda di titoli, aree intercluse comprese fra fondi legittimamente edificati e vendita di un bene avente al momento dell’alienazione una più favorevole destinazione urbanistica.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1796 del 20 aprile 2026 – Pres. Nunziata, Est. Zucchini


Il diritto di prelazione incondizionato previsto da una fonte normativa, nell’ambito di una gara pubblica, idoneo a dissuadere dalla partecipazione altri concorrenti è incompatibile con i principi di libertà di stabilimento e di libera concorrenza nonché con il principio di parità di trattamento (fattispecie in tema di assegnazione in concessione d’uso di parcheggio pubblico).

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 1861 del 22 aprile 2026 – Pres., Est. Mielli.


Il certificato di destinazione urbanistica, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione. Gli eventuali errori in esso contenuti potranno essere corretti dalla stessa amministrazione, su istanza del privato, oppure quest'ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati sulla base dell'erroneo certificato di destinazione urbanistica.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2028 del 29 aprile 2026 - Pres. Nunziata, Est. Zucchini


Il Consiglio di Stato, su ricorso proposto dall’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti, chiede alla Corte UE di pronunciarsi sulla compatibilità al diritto ero-unitario delle disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 secondo cui l’amministrazione che intende affidare uno dei servizi legali di cui all’art. 56, comma 1, lettera h), deve comunque tenere conto dei principi fondamentali del Trattato UE in tema di concorrenzialità, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità nonché delle disposizioni nazionali che, in materia di affidamento di servizi legali, impongono la comunicazione del codice identificativo di gara (CIG) e il pagamento del contributo ANAC.

Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza n. 3462 del 4 maggio 2026 - Pres. Lotti, Est. Santini


In tema di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può considerarsi in re ipsa, quale conseguenza dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l'evento dannoso sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1825 del 20 aprile 2026 – Pres. Tallaro, Est. Occhionero


Il silenzio si caratterizza per un’assenza di una decisione, neppure implicita, dell’amministrazione sul rapporto amministrativo; può verificarsi il caso in cui l’istante, a favore del quale il silenzio si è formato, non ritenga di avvalersi degli effetti del silenzio. Ciò può avvenire, in maniera espressa, con apposita manifestazione di volontà, oppure in maniera implicita, continuando l’interlocuzione procedimentale con l’amministrazione fino alla conclusione espressa del procedimento. Un simile comportamento, purché univoco non può che essere qualificato come rinuncia agli effetti del silenzio.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1858 del 21 aprile 2026 – Pres. Nunziata, Est. Zucchini



Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco è uno strumento urbanistico di valenza ambientale, idoneo ad esplicare un’immediata efficacia precettiva di carattere prevalente sia nei confronti di singoli soggetti privati interessati all’edificazione, e sia rispetto alle stesse competenze dei Comuni in materia urbanistico-edilizia che impongono un immediato e inderogabile regime di tutela dell’area interessata. Ne deriva che le determinazioni dell’Ente Parco relative alla gestione e redistribuzione di superfici coperte derivanti dalla demolizione di attività incompatibili costituiscono esercizio di un potere pubblicistico pianificatorio autonomo, non riconducibile agli istituti della compensazione urbanistica comunale di cui alla l.r. n. 12/2005, né subordinato alla disciplina dei diritti edificatori prevista a livello comunale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 1860 del 22 aprile 2026 – Pres. Mielli, Est. Lipari


In considerazione dell’alternativa giuridica di fronte alla quale l’amministrazione si trova – cioè continuare l’esecuzione del contratto con l’aggiudicataria illegittima e risarcire l’aggiudicataria pretermessa, oppure far subentrare quest’ultima nell’esecuzione - si deve ritenere che in realtà la scelta naturale dopo l’annullamento dell’aggiudicazione, in conformità al principio di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, sia quella di provvedere a stipulare un nuovo contratto o di far subentrare il nuovo aggiudicatario, con la conseguenza che sussiste un onere di motivazione solo nel caso contrario.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1957 del 27 aprile 2026 - Pres. Buricelli, Est. Di Mario


Dall’art. 9-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 si ricava che la legittimità dello stato di fatto dell’immobile costituisce presupposto indispensabile per assentire qualunque intervento edilizio da realizzare su di esso. Ne consegue che gli unici interventi che possono essere realizzati su un immobile interessato da opere abusive sono quelli diretti a riportarlo esattamente alla condizione di conformità ai titoli edilizi che lo riguardano.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1863 del 22 aprile 2026 – Pres. Nunziata, Est. Cozzi


Anche con riguardo alle concessioni di beni pubblici può ravvisarsi un interesse dell’Amministrazione concedente a verificare che il bene sia gestito mediante il pagamento di offerte affidabili, per evitare gestioni inadeguate del bene, l’omissione delle manutenzioni necessarie e l’improvviso abbandono di un’attività svolta in perdita, in una prospettiva che rischia di pregiudicare gli obiettivi di tutela e valorizzazione, nell’interesse pubblico, del bene stesso.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 1862 del 22 aprile 2026 – Pres., Est. Mielli.


In materia di pianificazione territoriale, è consentito il controllo giurisdizionale dell’operato dell’Amministrazione avendo riguardo, ex aliis, alla coerenza della disciplina con gli scopi prefissati nelle linee programmatiche per la gestione urbanistica del territorio, alla ragionevolezza e non arbitrarietà delle scelte e, in ultimo (seppur costituisca, invero, il primum movens di ogni valutazione discrezionale), alla corretta disamina e verifica della situazione di fatto correlata alle esigenze che l’Amministrazione intende perseguire.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1571 del 2 aprile 2026


Può essere considerato volume tecnico – e quindi non soggetto a titolo autorizzativo - soltanto quello strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno dell'edificio; tali possono essere, in via esemplificativa, quelli connessi alla condotta idrica, termica, all'ascensore e simili.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1593 dell’8 aprile 2026


La previsione dell’obbligo di cessione delle aree standard costituisce, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, requisito di validità del titolo edilizio; ne consegue che tale previsione fa parte integrante del titolo stesso del quale condivide la natura autoritativa, e ciò a differenza di quanto avviene per il contributo di costruzione (il quale non costituisce requisito di validità del titolo edilizio ma opera sul piano del rapporto paritetico che si instaura fra amministrazione e contribuente a seguito del suo rilascio); diviene quindi agevole rilevare come ogni successivo intervento su tali previsioni non possa che essere attuato mediante un nuovo esercizio del potere autoritativo che incide sul titolo stesso in conformità delle disposizioni che regolano questa attività.

TAR Milano, Sez. II, n. 1627 dell'11 aprile 2026 – Pres. Nunziata, Est. Cozzi


Pur potendo il ricorrente trarre un vantaggio dall’annullamento del bando e conseguentemente di tutta la procedura, in quanto la sua eventuale riedizione gli offrirebbe una nuova possibilità di aggiudicazione, la mancata allegazione circa le maggiori chanches di aggiudicazione che la legittimità del bando avrebbe comportato rende tale vantaggio del tutto astratto, in quanto meramente ipotetico e, cioè, incerto. Invero, l’impugnazione di un bando di gara, che non abbia impedito al ricorrente la partecipazione, esige l’individuazione del pregiudizio derivato al concorrente dall’illegittimità dedotta, atteso che, in mancanza, la mera riedizione della gara, non essendo accompagnata dall’effettivo aumento delle possibilità di aggiudicazione, si traduce in un vantaggio meramente ipotetico e, cioè, incerto, per cui l’interesse ad agire difetta del requisito della concretezza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1800 del 20 aprile 2026


Sussiste l’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati su area confinante, formulata dal relativo proprietario, il quale, appunto per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio di tali poteri di vigilanza. In questo senso, il proprietario confinante può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste da parte dell’AC, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con il risultato che il silenzio serbato sull’istanza integra gli estremi del silenzio-rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1634 del 13 aprile 2026 – Pres. Russo, Est. Torraca


In tema di proroga delle concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio di attività turistico ricreative e sportive, compatibile con il diritto dell’Unione Europe è la sola proroga “tecnica” di cui all’art. 3, commi 1 e 3, della L. 118/2022 che consente alle autorità amministrative competenti di prolungare la durata della concessione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva. Per poter giovarsi di tale proroga, le autorità amministrative competenti devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 1636 del 13 aprile 2026 – Pres. Mielli, Est. Bini.


Il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della L. 241/1990 è finalizzato a consentire la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ma non può essere invocato per sanare la carenza di presupposti sostanziali dell’azione amministrativa o per sopperire alla mancanza di requisiti essenziali per l’ammissibilità di un titolo edilizio.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1603 del 9 aprile 2026


Laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell’offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all’aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1344 del 19 marzo 2026


L’amministrazione non può imporre al privato di avvalersi unicamente della modalità semplificata del permesso di costruire convenzionato, impedendogli di richiedere l’approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio. L’art. 28 bis d.P.R. n. 380/2001 prevede che, quando le esigenze di urbanizzazione non sono particolarmente complesse, “è possibile” - e dunque non è obbligatorio - il ricorso allo strumento alternativo del permesso di costruire convenzionato. Il privato mantiene, pertanto, la possibilità di attivare il procedimento per l’approvazione di piano attuativo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1611 del 9 aprile 2026


In materia di S.C.I.A. edilizia, l’istanza presentata a mezzo PEC all’amministrazione competente, pur astrattamente valida sotto il profilo formale, non è idonea a far decorrere il termine per la formazione del silenzio-assenso ex art. 20 L. n. 241/1990 qualora l’ordinamento preveda, ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 380/2001, lo Sportello Unico per l’Edilizia quale unico punto di accesso obbligatorio per la presentazione delle pratiche; ne consegue che, in assenza di utilizzo dei canali telematici istituzionali, l’inerzia dell’amministrazione non può assumere valore provvedimentale tacito.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1618 del 9 aprile 2026


Non è richiesta la sussistenza di un rapporto di perfetta identità tra il preavviso di rigetto e l’atto conclusivo del procedimento, né una corrispondenza piena tra i due atti, ben potendo l’Amministrazione procedente meglio precisare nel provvedimento finale la propria determinazione, sempreché il contenuto del diniego si inscriva nello stesso schema delineato dalla comunicazione di cui all’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, escludendosi soltanto la possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell’atto endoprocedimentale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1526 dell’1 aprile 2026


L’indagine in ordine agli elementi essenziali dell’avvalimento operativo deve essere svolta sulla base delle generali regole sull’ermeneutica contrattuale, in particolare secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 cod. civ.). Il contratto di avvalimento, quindi, non deve necessariamente spingersi, ad esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d'opera, all'esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1543 del 2 aprile 2026


Il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi, al di fuori dei casi tassativi in cui è richiesta la doppia conformità, è quello vigente al momento della sanzione, non già quello in vigore all'epoca di realizzazione dell'abuso, in quanto la rimessione in pristino deve corrispondere a un interesse pubblico attuale. L’art. 34-bis DPR 380/2001 non richiede la doppia conformità, e anzi ai commi 1-bis e 2-bis prevede ipotesi allargate di sanatoria (o più precisamente di conformità ex lege) per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, con una chiara impostazione retroattiva. Tale impostazione è ribadita nel successivo comma 3, che precisa l’applicazione delle tolleranze costruttive anche alle difformità edilizie realizzate “nel corso di precedenti interventi edilizi”.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 444 del 30 marzo 2026


Il procedimento di verifica dell'anomalia mira ad accertare la complessiva sostenibilità economica dell'offerta e culmina in una valutazione globale e sintetica fondata su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità e elasticità. Il procedimento di anomalia non ha funzione sanzionatoria, né si risolve in una sorta di “caccia all'errore” sulle singole voci componenti l’offerta, essendo piuttosto volto ad accertare che la medesima sia nel complesso affidabile e consenta di garantire l'interesse pubblico al proficuo svolgimento della commessa al miglior prezzo reperibile sul mercato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 974 del 2 marzo 2026


La coltivazione in vaso su bancali - e non direttamente nel terreno - unitamente alla realizzazione di una superficie dotata di pavimentazione in blocchetti cementizi e di impianti di illuminazione e riscaldamento destinata all’attività di vendita palesano la realizzazione di una durevole alterazione del suolo ed escludono la riconducibilità dei manufatti alla nozione di serre mobili e dunque all’attività edilizia libera.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 165 del 16 gennaio 2026


Il vero attentato al principio di unicità dell’offerta si verifica nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell’ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall’offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1373 del 23 marzo 2026


La demolizione di un abuso edilizio va ingiunta all'attuale proprietario dell'immobile non a titolo di responsabilità effettiva, bensì per il suo rapporto materiale con il manufatto, essendo finalizzata a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, nonché a ripristinare l'ordine urbanistico violato.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 426 del 26 marzo 2026


L’art. 104, al comma 3, d.lgs. n. 36/2023 prevede che, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la procedura di aggiudicazione o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria, applicandosi così le disposizioni in materia di subappalto; la norma deve essere interpretata nel senso che il ricorso ad un contratto di avvalimento per l’ammissione ad una procedura di affidamento di un contratto pubblico impone il subappalto necessario delle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento soltanto qualora si tratti di requisito abilitante allo svolgimento del servizio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1538 del 2 aprile 2026


Al di là della colpevole erronea compilazione dei moduli di deposito da parte del difensore, deve essere  data prevalenza al contenuto degli atti depositati in giudizio e sottoscritti digitalmente; una compilazione dei moduli di deposito difforme dal contenuto sostanziale degli atti ad esso allegati non può certamente valere ad attribuire diverso contenuto sostanziale agli atti con i medesimi depositati; ai sensi dell’art. 2 dell’allegato 2 al DPCS 28 luglio 2021, infatti, le regole tecniche del processo amministrativo assolvono unicamente alla funzione tecnica di consentire al sistema informativo della giustizia amministrativa di tradurre in informazioni digitali il contenuto del deposito, senza mutare la sostanza dei contenuti come disciplinata dalle norme primarie del codice del processo amministrativo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, ordinanza n. 1291 del 17 marzo 2026


Un errore materiale nella redazione della planimetria (o di altri documenti allegati) può dare luogo tutt’al più ad una mera irregolarità del provvedimento di condono, che può però essere sempre sanata attraverso un atto di rettifica avente valore retroattivo.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 858 del 12 febbraio 2026


I requisiti (generali e speciali) di partecipazione alla gara sono necessari per accedere alla procedura di gara e si distinguono dai requisiti di esecuzione del contratto in ragione del fatto che questi ultimi sono elementi che caratterizzano invece la fase esecutiva del contratto. Il possesso dei requisiti di partecipazione è richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell'offerta; mentre i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell'offerta, a volte essenziali, più spesso idonei all'attribuzione di un punteggio premiale. La distinzione tra requisiti di partecipazione e di esecuzione va ricercata attraverso l’interpretazione della lex specialis di gara, la cui formulazione deve essere chiara al fine di consentire all'operatore economico di conoscere quali sono i requisiti minimi che è tenuto a possedere ai fini della presentazione dell'offerta.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1022 del 3 marzo 2026


Si pubblicano le slide predisposte dall'avv. Maria Cristina Colombo e dall'avv. Leonardo Salvemini che sono state illustrate dai relatori durante l'evento formativo organizzato dalla Camera Amministrativa dell'Insubria del 27 marzo 2026, avente ad oggetto "Appalti e ambiente: punti di sinergia e contatto visti da due differenti prospettive".



Si ha nuova costruzione quando l’intervento edilizio non riguardi un singolo immobile preesistente, ma si riferisca a una pluralità di manufatti che vengono accorpati in un unico volume, oppure all’opposto si proceda al frazionamento di un unico volume originario in più edifici di nuova realizzazione (principio dell’unicità dell’edificio); ancora quando l’intervento non sia “neutro” sotto il profilo dell’impatto fisico e comporti una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall’immobile demolito (neutralità dell’impatto sul territorio) o consista nell’accorpamento di volumi di pertinenze all’edificio principale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1157 del 10 marzo 2026


Il giudice adito con l’azione sull’accesso ai sensi dell’art. 116 del c.p.a. deve verificare la strumentalità della documentazione richiesta rispetto alla posizione giuridica soggettiva di cui è – o sarà – chiesta la tutela in giudizio, prescindendo però da ogni accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 977 del 2 marzo 2026


Con riferimento alla “sanabilità” nel processo amministrativo della procura alle liti connotata da genericità è stato sottolineato come la scusabilità dell’errore, con conseguente possibilità di rimessione in termini, possa ravvisarsi nei soli casi in cui la parte non abbia parametri di riferimento sulla base dei quali orientare la propria condotta processuale; viceversa, laddove canoni orientativi vi siano, sia pure discordanti e alternativi tra di loro e, nell’ambito di questi, la parte scelga quello meno prudente, accettando il rischio di incorrere in preclusioni processuali altrimenti evitabili optando per lo strumento più cautelativo, l’errore non è più riconoscibile come “scusabile”.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1301 del 13 marzo 2026


In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, il principio di immodificabilità dell'offerta comporta la legittimità dell’esclusione del concorrente quando l'offerta risulti modificata a seguito delle giustificazioni fornite nel giudizio di anomalia, ciò al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti e l'affidabilità dell'operatore economico offerente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1152 del 9 marzo 2026


Il contributo di costruzione ha natura giuridica diversa dalla monetizzazione, rientrando nel novero delle prestazioni patrimoniali imposte ai sensi dell’art. 23 Cost. L’obbligazione di pagamento del contributo nasce nel momento in cui viene rilasciato il titolo ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità dello stesso; la monetizzazione afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione all’interno della specifica zona di intervento e deve considerare la vicenda edilizia così come concretamente si è manifestata, a nulla rilevando l’avvenuto perfezionamento del permesso di costruire.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1157 del 10 marzo 2026


Il quadro normativo e più in generale il canone di buona amministrazione impongono di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione di un’opera pubblica da effettuarsi su sito contaminato solo una volta che il monitoraggio rassicuri circa la stabilità del basso livello di rischio presente nell’area o, quantomeno, una volta che le concrete modalità di esecuzione di tale monitoraggio siano divenute definitive tramite la sua approvazione. In tal modo, l’approvazione del progetto esecutivo potrà ritenersi correlata ad un’istruttoria completa e, conseguentemente, supportata da adeguata motivazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1146 del 9 marzo 2026


Anche le stazioni radio base risultano assoggettate al rispetto dei limiti della distanza dalle strade. Le fasce di rispetto stradale non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure previste a tutela della sicurezza della circolazione che, in quanto tali, ostano alla realizzazione di qualsiasi opera posta in prossimità delle strade che possa compromettere la suindicata esigenza.

TAR Lombardia, Sez. II, Milano, n. 1140 del 9 marzo 2026


Nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione, non potendo il Giudice Amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall’Amministrazione comunale. Alla realizzazione dell’equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all’area del merito amministrativo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1252 del 16 marzo 2026


La nozione di fornitura analoga deve essere ben distinta da quella di fornitura identica; la nozione di “analogia” vale a impedire eccessive restrizioni di mercato e a favorire di conseguenza un’ampia concorrenza fra i fornitori, nell’interesse della stessa Amministrazione e nel rispetto dei principi nazionali ed euro-unitari in tema di contrattualistica pubblica (cfr. l’art. 3 del codice sul principio dell’accesso al mercato). Il concetto di “analogia” deve poi rapportarsi alle specifiche caratteristiche del singolo appalto e quindi al concreto oggetto dello stesso.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1078 del 4 marzo 2026


Nel processo amministrativo la facoltà di replica discende in via diretta dall’esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell’udienza di merito, con la conseguenza che ove quest’ultima facoltà non sia stata esercitata, non può consentirsi la produzione di memoria definita di replica dilatando il relativo termine di produzione (pari a trenta giorni e non a quello di venti giorni prima dell’udienza, riservato dal menzionato art. 73 appunto alle repliche). Né la memoria di replica può essere considerata prima memoria se depositata oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 73 c.p.a.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1158 del 10 marzo 2026


È illegittima l’imposizione, da parte del Comune, di un contributo economico, definito dall’amministrazione quale onere a titolo di misura compensativa o perequativa, per il rilascio dell’autorizzazione alla modifica merceologica di una media struttura di vendita, in assenza di una specifica base legislativa e di una concreta istruttoria sugli impatti dell’intervento, trattandosi di mero onere patrimoniale gravante sull’operatore e di dubbia compatibilità con il diritto eurocomunitario, in particolare con la direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein)

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1209 del 13 marzo 2026


Non vi è alcun contrasto fra gli atti generali emessi dal comune di Milano a seguito delle indagini penali e gli artt. 117 Cost. e 3 del TU DPR 380 del 2001. La delibera di Giunta n. 199/2024 costituisce un legittimo atto di indirizzo politico-amministrativo, adottato in via prudenziale in un contesto di incertezza interpretativa; le disposizioni di servizio che ne sono seguite, in particolare la n. 4/2024, non hanno introdotto nuove norme in violazione della competenza statale, ma si sono limitate a fornire criteri per l’esercizio della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione nell’applicazione della definizione residuale di “nuova costruzione” prevista dall’art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 380/2001. 

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1157 del 10 marzo 2026



È ammissibile il ricorso da parte di un operatore economico all’avvalimento per la dimostrazione del possesso del requisito premiale per il rating di legalità, al pari di altre analoghe certificazioni, quali le certificazioni di qualità e la certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del d.lgs. n. 198 del 2006 che, si è affermato, costituisce un attributo del complesso aziendale esportabile, come tale, nella sua oggettività, da un’impresa all’altra.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1070 del 4 marzo 2026


In caso di variante al PGT, non si ha lesione dell’affidamento maturato dal privato per avere confidato sulla destinazione precedente dell’immobile, ciò perchè la tutela del legittimo affidamento rispetto all'esercizio dei poteri di pianificazione viene effettuata attraverso l'obbligo di motivazione di quelle scelte dello strumento urbanistico che costituiscono "casi specifici". L'obbligo di (puntuale) motivazione costituisce il "punto di equilibrio" per salvaguardare l'affidamento legittimamente configuratosi in capo al privato titolare dell'interesse legittimo proprietario e l'attribuzione del potere di pianificazione dell'amministrazione da parte dell'ordinamento.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 324 del 3 marzo 2026


Va escluso in tema di gare pubbliche di appalto la proponibilità di ricorsi “al buio” alla luce dell'art. 2 quater della direttiva n. 665/1989 che induce a ritenere che la normativa nazionale vada interpretata nel senso che il termine di impugnazione degli atti della procedura di una gara d'appalto non può che decorrere da una data ancorata all'effettuazione delle specifiche formalità informative di competenza della Amministrazione aggiudicatrice, dovendosi comunque tenere conto anche di quando l'impresa avrebbe potuto avere conoscenza degli atti, con una condotta ispirata alla ordinaria diligenza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1074 del 4 marzo 2026


L'attività estrattiva di cava coinvolge interessi super individuali e valori costituzionali (ambiente, paesaggio, territorio, salute, iniziativa economica), incidendo sul governo del territorio sia per il suo rilevante impatto ambientale che per le esigenze economiche proprie dell'impresa esercente connesse allo sfruttamento delle sempre più scarse risorse naturali disponibili, con la conseguenza che, al pari dell'attività edilizia, non è mai completamente libera, ma deve inserirsi in un contesto di interventi pianificati. Dalla natura programmatica dell'intervento pubblicistico e dai valori costituzionali in gioco ne discende che il privato operatore del settore non vanta un'aspettativa giuridicamente tutelata alla conferma di un ambito territoriale estrattivo previsto nel piano precedente, né all'attribuzione di specifici volumi, dovendo l'Amministrazione contemperare l'interesse economico privato con prevalenti interessi pubblici, quali la tutela dell'ambiente, del paesaggio e il contenimento del consumo di suolo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 201 del 19 gennaio 2026


Nel caso di legittimazione ex lege per le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, la lesione che fonda l’interesse ad agire non è la sommatoria degli interessi dei singoli associati, ma la lesione diretta dell'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente, che costituisce lo scopo istituzionale dell’ente e che viene “soggettivizzato” in capo all'associazione stessa. Per gli enti non iscritti in tale elenco, la legittimazione deve essere invece accertata dal giudice caso per caso, verificando la sussistenza di specifici requisiti di rappresentatività, stabilità e radicamento territoriale.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 976 del 2 marzo 2026


Nell’ipotesi in cui sia sopravvenuto (al giudicato e al ricorso d’esecuzione) un provvedimento che il ricorrente reputi violativo o elusivo del decisum, non è necessaria la sua formale impugnazione perché il giudice dell’ottemperanza sia ritualmente investito del potere di dichiararne la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 septies, l. n. 241 del 1990 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

T.A.R., Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1072 del 4 marzo 2026


Al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale delle opere medesime, atteso che la considerazione “atomistica” dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo delle stesse; pertanto, i molteplici interventi eseguiti su un immobile non vanno considerati in maniera “frazionata” e, al contrario, debbono essere vagliati in un quadro di insieme e non segmentato, solo così potendosi comprendere il nesso funzionale che li lega e, in definitiva, l'effettiva portata dell'operazione

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4 del 5 gennaio 2026