L’art. 106, comma 2, e l’art. 106, comma 1 lettera c), del d.lgs. 50/2016 danno attuazione all’art. 72 della direttiva 2014/24/UE e hanno la finalità di individuare le modifiche consentite alla pubblica amministrazione, nella fase di esecuzione del contratto, senza necessità di indire una nuova procedura di gara e, per contro, di individuare le modifiche non consentite (o meglio, vietate), a tutela della libera concorrenza e della parità di trattamento fra coloro che operano nel mercato. La proposizione di istanze di tal fatta stimola l’esercizio di un potere amministrativo di tipo autoritativo in capo alla committente. Nonostante l’impiego di istituti afferenti al diritto civile, la materia dei contratti pubblici è, infatti, connotata dalla conformazione in ragione delle finalità di pubblico interesse perseguite che restano immanenti al contratto e al rapporto che ne scaturisce, con conseguente esclusione della possibilità di accedere a una integrale trasposizione delle regole civilistiche e necessità di favorire il raggiungimento di un giusto punto di equilibrio idoneo a preservare tali interessi assicurando al tempo stesso adeguata ed effettiva tutela agli operatori economici.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4425 del 2 ottobre 2026 – Pres. Buricelli, Est. Russo


L’esame di impatto paesistico previsto dal PTR – a differenza dell’esame paesaggistico previsto dal d.lgs. n. 42 del 2004 – deve essere condotto nell’ambito del procedimento riguardante la pratica edilizia. In base all’art. 39, comma 6, delle norme tecniche del Piano Paesaggistico Regionale, tale esame viene effettuato dal soggetto deputato ad istruire il procedimento volto al rilascio del titolo edilizio senza necessità di coinvolgere altri soggetti. Rimane salvo l’obbligo, previsto dall’art. 81, comma 3, lett. c), della legge regionale n. 12 del 2005, di acquisire il parere della commissione comunale per il paesaggio; questo parere tuttavia ha carattere puramente interno al procedimento edilizio tanto che esso deve essere richiesto, non già dal soggetto che propone l’istanza di rilascio del titolo edilizio o presenta la SCIA, ma dal responsabile del procedimento stesso a cui è assegnato appunto il compito di istruire la pratica edilizia.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4444 del 5 ottobre 2026 – Pres. Nunziata, Est. Cozzi

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L’impugnazione parcellizzata e non per “vizi propri” di un singolo frammento della sequenza procedimentale e che trascura l’impugnazione di provvedimenti che risultano presupposti rispetto a quelli impugnati si rivela inammissibile per carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 4475 del 6 ottobre 2026 – Pres. Mielli, Est. Plantamura


Il cambiamento della compagine soggettiva dei ricorrenti nel corso del giudizio, non giustificata né motivata, si pone in aperto contrasto la lettera e la ratio dell’art. 43 c.p.a. La mutevolezza soggettiva della parte ricorrente si presta, infatti, ad ostacolare il rispetto delle norme che presidiano, a tutela dell’ordine pubblico processuale, il processo stesso, poiché i suddetti presupposti e requisiti potrebbero sussistere soltanto in capo ad alcuni dei ricorrenti e risultare invece assenti in capo ad altri. L’esigenza di concentrazione delle azioni non può essere perseguita a discapito del corretto svolgimento del processo e, dunque, della doverosa verifica dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione da parte del giudice adito.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 4478 del 6 ottobre 2026 – Pres. Mielli, Est. Plantamura


Nell’impianto del PGT vigente e, in particolare, del Piano delle Regole (PdR), il territorio consolidato è suddiviso in tessuti omogenei disciplinati da regole morfologiche volte a conformare l’assetto fisico dello spazio urbano. Tali prescrizioni non rivestono una funzione meramente estetica o descrittiva, ma configurano veri e propri parametri urbanistico-edilizi cogenti che definiscono i requisiti planivolumetrici obbligatori dell’edificazione. Esse possono disciplinare l’altezza degli edifici, il rapporto con gli edifici circostanti, l’allineamento su strada e continuità delle facciate, spazi interni, conservazione dei caratteri degli edifici esistenti. Le norme morfologiche, in sostanza, rappresentano il presidio attraverso cui il pianificatore assicura l’integrazione e la coerenza tipologica del nuovo organismo edilizio con l’intorno urbanizzato. Il PGT di Milano subordina l’edificazione “in discostamento” ad una rigorosa motivazione progettuale e all’espresso assenso degli organi preposti alla tutela dell’ambiente urbano.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4411 dell’1 ottobre 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti


La scadenza di una certificazione comprovante il possesso di un requisito di capacità tecnico-professionale durante una gara costituisce un evento del tutto naturale, trattandosi di documento avente una durata determinata: la scadenza della certificazione in pendenza della procedura di gara non può andare a detrimento dell'impresa quando è provato che la certificazione è stata rinnovata alla scadenza e che non vi è stata soluzione di continuità circa il possesso del requisito; ciò che rileva è la titolarità della certificazione che assicura alla stazione appaltante la qualità del servizio assegnato, a prescindere dalle vicende di ordine "burocratico" relative ai tempi necessari per ottenere il suo rinnovo da parte dell'organismo competente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4405 del 1° ottobre 2026 – Pres. Buricelli, Est. Russo


L’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, soltanto nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione debitrice non sia presente nel Registro delle PP.AA., cioè nel Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012 (fattispecie in materia di notifica di titoli esecutivi di formazione giudiziale).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4327 del 29 settembre 2026 – Pres. Russo, Est. Torraca







Rispetto a un suolo consumabile, che non essendo ancora stato trasformato è qualificabile come suolo libero, non può ritenersi preclusa la possibilità di salvaguardia, con cancellazione dei diritti edificatori. La cancellazione non deve necessariamente avvenire con modalità perequative, distribuendo la perdita tra i vari ambiti non ancora attuati. La perequazione tempera o redistribuisce un vantaggio riservato ad alcuni, ma non è obbligatoria quando si tratti di ripartire il sacrificio richiesto dall’obiettivo della limitazione del consumo di suolo. La via perequativa è senz’altro una soluzione ammissibile, ma potrebbe non essere la più efficiente in relazione allo stato dei luoghi o ad altre circostanze concrete. L’Amministrazione, nella sua discrezionalità, è libera di scegliere, tra più opzioni astrattamente idonee, quella che ritiene più adeguata al perseguimento dell’interesse pubblico, senza essere tenuta a contemperare l’interesse economico di tutti i privati coinvolti.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1326 del 7 ottobre 2026 – Pres. Pedron, Est. Cappelli


Dal quadro normativo - art. 28 del DPR 380 del 2001 e art. 14, comma 1-bis, della L.R. Lombardia n. 12/2005 - si ricava che il permesso di costruire convenzionato non costituisce uno strumento alternativo generalizzato alla pianificazione attuativa, né può essere impiegato per superare un difetto di conformità urbanistica o morfologica dell’intervento rispetto allo strumento generale; esso presuppone, piuttosto, che le esigenze pubblicistiche connesse all’intervento siano circoscritte e suscettibili di regolazione mediante convenzione accessoria al titolo edilizio, senza necessità di una complessiva progettazione di dettaglio dell’assetto urbanistico dell’ambito.

TAR Lombardia, Milano, n. 4413 dell’1 ottobre 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti


In materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui all’allegato II.5, parte II.A, punti 7 e 8, del d.lgs. n. 36 del 2023, le quali vietano l’esclusione di offerte non conformi alle specifiche tecniche o ai requisiti funzionali ove i prodotti vi ottemperino in modo equivalente, sono espressione del principio del “favor participationis” e della massima competizione tra gli operatori economici. Tuttavia, l’applicazione del principio di equivalenza non può trasmodare in arbitrio né dispiegarsi fino al punto di sovvertire la legge di gara. L’equivalenza deve essere valutata in riferimento allo scopo del singolo requisito richiesto tra le caratteristiche di minima e non alle finalità complessive dell’appalto. Pertanto, deve considerarsi illegittima l’ammissione alla procedura di gara di un concorrente la cui offerta tecnica non rispetti le caratteristiche minime prescritte dal capitolato a pena di esclusione, integrando tale comportamento una grave violazione della “lex specialis” e del principio della “par condicio” tra gli operatori economici.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4395 del 30 settembre 2026 – Pres. Buricelli, Est. Iera





Le convenzioni urbanistiche, che rientrano nel novero degli accordi tra privati e amministrazione ex art. 11 l. n. 241/1990, vanno sempre considerate rebus sic stantibus in ragione della possibile sopravvenienza di nuovi e più aggiornati interessi pubblici, fermo restando l’obbligo di adeguata motivazione sulla necessità di sacrificare le aspettative maturate in capo ai privati. Va pertanto affermata la possibilità del Comune di imprimere una diversa destinazione urbanistica alle aree acquisite in sede di convenzione, a fortiori, laddove la modifica intervenga molto tempo dopo la stipula, quando è plausibile che nella comunità locale sia mutato l’ordine di priorità dei servizi essenziali. La convenzione urbanistica non crea un vincolo di immodificabilità assoluta senza limiti di tempo, e tale da determinare l’illegittimità dei provvedimenti sopravvenuti di segno opposto. I provvedimenti che modificano la destinazione delle aree pubbliche o di uso pubblico vanno quindi esaminati secondo i consueti parametri di ragionevolezza e proporzionalità, verificando se l’amministrazione si sia posta il problema delle conseguenze derivanti dalla nuova scelta urbanistica.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1312 del 2 ottobre 2026 – Pres. Pedron, Est. Cappelli


Il ricorso avverso l'esclusione da una gara pubblica, proposto prima del provvedimento finale di aggiudicazione, non comporta in nessun caso, e cioè anche nell'ipotesi di un solo altro concorrente rimasto in gara, l'onere di notifica ad almeno un controinteressato, sia perché in tale fase non sussiste un interesse protetto in capo agli altri concorrenti suscettibile di essere leso dall'eventuale accoglimento del ricorso, attesa la mera eventualità del conseguimento dell'aggiudicazione, e sia perché comunque il loro interesse non emerge direttamente dal provvedimento impugnato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4396 del 30 settembre 2026 – Pres. Buricelli, Est. Di Paolo


Affinché possa essere adottato un provvedimento di revoca di una concessione di immobili, a maggior ragione se collegata allo svolgimento di un servizio pubblico, è necessario che l’amministrazione dimostri che i singoli inadempimenti del concessionario mettono a rischio l’interesse pubblico sottostante alla concessione. In termini privatistici, la risoluzione provocata con il meccanismo dell’intimazione ex art. 1454 c.c. è possibile se l’inadempimento supera la soglia della scarsa importanza di cui all’art. 1455 c.c.; in termini pubblicistici, la valutazione dell’importanza dell’inadempimento richiesta dall’art. 1455 c.c. diventa una comparazione tra gli interessi pubblici e gli interessi privati coinvolti. Dunque, non tutte le forme di inadempimento, benché veicolate attraverso un’intimazione, possono portare alla revoca della concessione.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1134 del 4 agosto 2026 – Pres. ed Est. Pedron


La giurisdizione sul diniego di nulla osta idraulico, incidendo direttamente sulla disciplina d'uso delle acque pubbliche, spetta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e non al giudice amministrativo, anche quando l'atto impugnato proviene da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 4271 del 25 settembre 2026 – Pres. e Est. Mielli


La nozione di causa rilevante ai fini della concreta attuazione del principio del chi inquina paga rileva in termini di aumento del rischio, nel senso di contribuzione al rischio di verificarsi dell’inquinamento. L’accertamento del nesso di causalità tra la condotta e il verificarsi dell’inquinamento prodotto dall’attività deve essere condotto secondo il criterio del più probabile che non o richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione. Non trova quindi applicazione il criterio penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La prova della responsabilità della contaminazione può essere data in via diretta o indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 4223 del 18 settembre 2026 – Pres. Mielli, Est. Bini


L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, pronunciandosi su appello proposto avverso l’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sez. I. n. 793/2026, enuncia i seguenti principi di diritto:
Il rito speciale super-accelerato in materia di accesso, previsto dall’articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto previsto da una disposizione eccezionale insuscettibile di estensione analogica, è applicabile nel solo caso tipico in cui, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente procedente abbia adempiuto agli obblighi informativi di cui ai commi precedenti, dando anche atto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento. In caso di inosservanza sostanziale di detti obblighi, si rispande la disciplina del rito dell’accesso di cui all’articolo 116 del codice del processo amministrativo.
Il rito speciale super-accelerato in materia di accesso previsto dall’articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, presuppone l'adozione di una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento, non potendosi considerare sufficiente, quale provvedimento implicito, la mera pubblicazione dell'offerta tecnica in forma, in tutto o in parte, oscurata, eventualmente accompagnata dalla richiesta di oscuramento.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 8 del 9 settembre 2026 – Pres. Maruotti. Est. Caringella


La competenza funzionale del TAR Milano di cui all’art. 14, comma 2, c.p.a. non si radica solo nel caso di impugnazione di atti dell’ARERA, ma anche nel caso in cui gli atti impugnati costituiscano manifestazioni dell’esercizio dei poteri attribuiti dalla legge all’ARERA in materia di energia elettrica e gas, non essendo di ostacolo a tanto la circostanza che si discuta della legittimità dell’atto di recupero amministrativo di somme non dovute a titolo di incentivi adottato dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Per determinare la competenza del Tribunale, ben può considerarsi idonea anche una connessione sostanziale relativa all’oggetto del processo, qualora vi sia uno stretto legame tra gli interessi in gioco; la competenza funzionale di cui all’art. 14, comma 2, del c.p.a. prevale rispetto ai criteri regolatori della competenza territoriale di cui al precedente art. 13 c.p.a.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1138 del 21 settembre 2026, ordinanza – Pres. Buricelli, Est. Di Mario


Con riguardo alla somma integrativa richiesta a titolo di oblazione, l’art. 32, comma 36, della legge n. 326 del 2003 assoggetta alla prescrizione triennale il diritto al conguaglio o al rimborso della stessa. Il temine per esigere il pagamento del contributo di costruzione o degli oneri di urbanizzazione decorre necessariamente dal momento di rilascio o di perfezionamento del titolo edilizio. La prescrizione del credito ad eventuali conguagli presuppone che la pratica in sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti, senza omissioni documentali suscettibili di alterare la valutazione degli uffici, così da rendere precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’an e il quantum dell’obbligazione gravante sul privato; dunque, il termine di prescrizione può decorrere soltanto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e, quindi, soltanto dal momento in cui l’amministrazione disponga di tutti gli elementi necessari per quantificare la misura del conguaglio eventualmente dovuto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2993 dell’8 giugno 2026 - Pres. Nunziata, Est. De Vita


Quando la pretesa economica dell’Amministrazione dipende dall’applicazione della clausola penale convenzionale e involge l’accertamento – a monte – dell’esistenza dell’inadempimento contrattuale, viene in rilievo una pretesa radicata nel rapporto convenzionale, soggetta alle regole proprie delle obbligazioni nascenti dalla convenzione medesima. Nel caso in esame, la penale non è prevista direttamente dalla legge come sanzione pubblicistica tipica, ma discende da una specifica pattuizione contenuta nella convenzione urbanistica. Da tale qualificazione consegue che il termine prescrizionale applicabile è quello ordinario decennale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4164 dell’1 settembre 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti


Il muro di cinta o di contenimento è una struttura che è dotata di specificità e autonomia che si differenzia dalla semplice recinzione e non ha natura pertinenziale. Da ciò consegue che la realizzazione di un muro di recinzione necessita del permesso di costruire qualora, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, rientrando, in questo caso, nel novero degli interventi di nuova costruzione. Anche una semplice sopraelevazione autonoma di un muro di contenimento richiede il permesso di costruire laddove si presenta idonea ad alterare stabilmente lo stato dei luoghi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4031 del 4 agosto 2026 – Pres., Est. Cozzi





L’art. 82, comma 1 lett. c, della L.R. 6/2010 definisce l’impianto come “il complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione, con i relativi serbatoi nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie ed integrative”. Pertanto, per “impianto” non deve intendersi la sola attrezzatura petrolifera, bensì il complesso commerciale unitario.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 4077 del 10 agosto 2026 – Pres. Gozo, Est. Fornataro


L’inciso di cui all’art. 54, comma 1, del Codice Comunicazioni Elettroniche (CCE) evidenzia la chiara volontà del legislatore di escludere qualsivoglia “extra-costo” amministrativo a carico dei concessionari/gestori delle reti, oltre il mero canone di occupazione di suolo pubblico (comunque denominato). L’obbligo di prestare un deposito cauzionale, ancorché strumentale a garantire l’adempimento dell’eventuale obbligazione indennitaria/risarcitoria in caso di danni cagionati a beni comunali dall’esecuzione degli interventi, rappresenta pur sempre un costo aggiuntivo messo a carico dell’impresa e, come tale, sembra ricadere nell’ambito applicativo del sopra indicato divieto.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1465 del 30 marzo 2026 - Pres. Nunziata, Est. Rossetti


L’art. 20, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001 consente l’interruzione del termine una sola volta, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di permesso di costruire, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti integrativi o complementari non già nella disponibilità dell’amministrazione o da questa non acquisibili autonomamente. Parimenti, l’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 ammette la sospensione una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già nella disponibilità dell’amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Ne discende che l’istruttoria tecnica sul progetto edilizio e l’istruttoria sulla Convenzione devono procedere contestualmente e nel rispetto dei termini di legge.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4139 del 19 agosto 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti


Ai sensi degli artt. 35 e 36 D. Lgs. 36/2023, gli offerenti non definitivamente esclusi e classificatisi tra i primi cinque in graduatoria sono legittimati ex lege all'accesso integrale agli atti di gara, senza necessità di dimostrare un interesse concreto e attuale. La stazione appaltante non può pertanto oscurare i dati personali contenuti nella documentazione amministrativa dell'aggiudicataria, salva la sola possibilità di oscurare, in tutto o in parte, l'offerta tecnica su motivata richiesta dell'operatore economico interessato, accolta ai sensi dell'art. 35, c. 4, lett. a), e dell'art. 36, c. 3, del D. Lgs. 36/2023.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4181 dell’8 settembre 2026 – Pres. Russo, Est. Caccamo


La disposizione delle norme di attuazione del P.G.T. di Milano che impone che l’edificazione all’interno dei cortili mantenga un’altezza pari o inferiore a quella dell’edificio preesistente va inquadrata nell’ambito delle norme di carattere morfologico, ma la stessa ha anche una natura igienico-sanitaria, ovvero è funzionale all’illuminazione e all’areazione dei locali che vi si affacciano. In conseguenza di ciò rientra la le norme “sui requisiti igienico-sanitari” non derogabili dall’art. 40-bis della L.R. n. 12 del 2005.

TAR Lombardia, Milano.,Sez. II, n. 4096 del 14 luglio 2026 - Pres. Nunziata, Est. De Vita


L’ente locale, nelle proprie scelte di pianificazione urbanistica, se intende limitare le attività economiche in una determinata area è tenuto a svolgere un giudizio di proporzionalità rispetto alle effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano o afferente l’ordinato assetto del territorio. In particolare, le destinazioni introdotte ex novo dagli strumenti urbanistici non possono avere effetto espulsivo delle attività già insediate.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4188 del 9 settembre 2026 – Pres. Cozzi, Est. Lanzafame


La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. 

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3366 del 25 giugno 2026 – Pres. Mielli, Est. Bini


In materia di danno ambientale, l’introduzione degli obblighi di bonifica ad opera dell’art. 17 D.lgs. n. 22/1997 non ha comportato l’ampliamento dell’area di illiceità rispetto a condotte in precedenza considerate conformi a diritto, ma si sono estesi i rimedi rispetto a fatti già considerati lesivi di un bene giuridico meritevole di tutela, con l’aggiunta, rispetto alla reintegrazione per equivalente monetario, già consentita in base agli artt. 2043 c.c. e 18 L. 349/1986, degli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2301 dell’11 maggio 2026 – Pres. Mielli, Est. Lipari


Allorché unitamente ad atti di autorità centrale o locale aventi effetti limitati alla circoscrizione del tribunale periferico adito siano impugnati atti adottati dall'autorità centrale aventi effetti estesi all'intero territorio nazionale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del TAR del Lazio, sede di Roma, non rilevando, a tal fine, la maggiore o minore importanza che l'impugnazione dell'atto dell'autorità centrale assume nell'economia generale del ricorso, poiché tale questione riguarda il merito del gravame, mentre lo spostamento della competenza territoriale si verifica per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di un'autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3924 del 24 luglio 2026 – Pres. Mielli, Est. Plantamura


La controversia volta a contestare le risultanze del collaudo delle opere e l’escussione della garanzia definitiva attiene alla fase di esecuzione del contratto - la quale si caratterizza per l’assenza di poteri autoritativi – e appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario. Le controversie inerenti al collaudo di opere pubbliche esorbitano dalla giurisdizione amministrativa, atteso che detta attività rientra pienamente nell'ambito della fase esecutiva di un rapporto contrattuale (e comunque paritetico e non autoritativo), in quanto tale disciplinato dal diritto privato e in relazione al quale si controverte solo in materia di diritti soggettivi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3402 del 26 giugno 2026 – Pres. Russo, Est. Cattaneo


Gli effetti cumulativi di un impianto devono essere valutati, ai sensi dell'Allegato V, Parte II, D.lgs. n. 152/2006, rispetto ai progetti "esistenti e/o approvati"; ne consegue che non è illegittima l'autorizzazione unica che non abbia considerato il potenziamento di un impianto limitrofo il cui titolo abilitativo (PAS) si sia perfezionato in data successiva alla conclusione della conferenza di servizi relativa alla medesima autorizzazione unica.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3978 del 28 luglio 2026 – Pres., Est. Mielli


La formula contenuta nell'epigrafe del ricorso, con cui si estende l'impugnazione anche agli atti presupposti, connessi e conseguenti, assume il carattere di una clausola di mero stile, come tale del tutto inconferente ai fini dell'individuazione degli atti effettivamente gravati.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 4076 del 10 agosto 2026 – Pres. Gozo, Est. Gatti

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La necessità della pianificazione attuativa va esclusa in presenza di una zona già completamente urbanizzata, quando la situazione di fatto evidenzi una completa edificazione dell’area, tale da renderla incompatibile con un piano attuativo. A tale fine, non è sufficiente che il comprensorio abbia già subito una qualche urbanizzazione, ma è necessario che sia stato raggiunto l’assetto definitivo dell’intero ambito territoriale di riferimento, posto che la pianificazione attuativa risponde anche all’esigenza di assicurare un armonico raccordo del nuovo intervento con il preesistente aggregato abitativo mediante il potenziamento delle opere di urbanizzazione già esistenti; ne consegue che le ipotesi in cui è possibile prescindere da tale strumento sono del tutto eccezionali, limitate ai casi in cui la situazione di fatto sia incompatibile con il piano attuativo stesso.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4033 del 4 agosto 2026 – Pres. Nunziata, Est. Cozzi


L’art. 48, comma 6, della legge regionale n. 12 del 2005 richiama espressamente gli interventi di “demolizione e ricostruzione” affiancandoli e aggiungendoli a quelli di ristrutturazione edilizia. Si deve pertanto ritenere che, in base al dato letterale di questa norma, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione non ascrivibili alla categoria della ristrutturazione edilizia possano beneficiare del regime di favore ivi previsto in tema di determinazione del costo di costruzione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4056 del 7 agosto 2026 – Pres. Nunziata, Est. Cozzi


Ai sensi dell’art. 73, co. 1, c.p.a., la domanda di rinvio della trattazione dell'udienza deve fondarsi su “situazioni eccezionali”, che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite. Le esigenze di rinvio non possono fondarsi sulla volontà delle parti di attendere l’approvazione definitiva di una nuova variante del PGT satisfattiva dell’interesse della ricorrente solo adottata dall’ente locale resistente, in relazione alla quale non sussistono elementi depositati in giudizio che consentano di prevedere con certezza i tempi per la sua approvazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4118 del 18 agosto 2026 – Pres. Cozzi, Est. Lanzafame


Nei contratti pubblici disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016, la revisione dei prezzi è consentita esclusivamente alle condizioni previste dall’art. 106, comma 1, lett. a), ossia quando sia stata espressamente prevista nei documenti di gara mediante clausole chiare, precise e inequivocabili; non sono invece applicabili in via analogica né le normative emergenziali introdotte successivamente, né la disciplina di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 36 del 2023, che è priva di efficacia retroattiva. Inoltre, la disciplina speciale degli appalti pubblici prevale sulle regole civilistiche generali e, nel vigore del D.Lgs. n. 50/2016, la regola è costituita dall’invariabilità dei corrispettivi, salvo le limitate ipotesi derogatorie previste dalla legge.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3857 del 21 luglio 2026 – Pres. Di Mario, Est. Patelli





In assenza del perseguimento in capo al privato costruttore di una finalità individuale – che non deve essere necessariamente lucrativa – deve ritenersi sussistente il requisito soggettivo che la giurisprudenza ha individuato, accanto a quello oggettivo, per poter beneficiare dell’esenzione dal contributo di costruzione (e quindi anche del costo di costruzione). In tal modo, un soggetto privato può essere considerato alla stregua di una longa manus dell’Ente pubblico, anche in ragione della presenza di un vincolo giuridico idoneo a sancire il necessario legame tra il predetto Ente e il privato che realizza l’opera pubblica.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3839 del 20 luglio 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita


L’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto norma speciale specificamente riferita agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevale sulla normativa generale del codice civile, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 1664, comma 1, di tale codice che risulta perciò derogato. L’unico rimedio esperibile per l’appaltatore che lamenti un eccessivo aumento dei costi è pertanto quello della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., sempre che la sopravvenuta onerosità non rientri nell'alea normale del contratto o che il contratto non sia aleatorio per volontà delle parti (art. 1469 cod. civ.).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3743 del 18 luglio 2026 – Pres. Nunziata, Est. Cozzi


La sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione è vincolata nell'an, ma non nel quantum: la misura massima è dovuta ex lege solo per gli abusi su aree o edifici vincolati. Al di fuori di tali ipotesi tassative, la graduazione tra minimo e massimo edittale costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, che l'ente è tenuto a motivare secondo i principi di congruità e proporzionalità, non essendo sufficiente il mero richiamo alla destinazione dei proventi sanzionatori.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3944 del 27 luglio 2026 – Pres. Di Mario, Est. Patelli



L’esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di un'esplicita comminatoria di esclusione, può operare soltanto nei casi in cui la lex specialis prevede caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali. Di contro, in situazioni in cui manchi tale certezza e persista un margine di ambiguità riguardo alla portata effettiva delle clausole (escludenti) del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3671 del 14 luglio 2026 – Pres. Russo, Est. Torraca


L’istanza di proroga del termine per ottemperare all’ordine demolitorio non integra, di per sé, né acquiescenza al provvedimento sanzionatorio né rinuncia alla tutela giurisdizionale, risolvendosi piuttosto in un comportamento prudenziale e conservativo, volto a evitare le conseguenze più gravose derivanti dall’immediata esecutività dell’ordine nelle more della definizione del giudizio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3890 del 23 luglio 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti


I principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo (artt. 1 e 2, c.p.a.), nonché i principi di divieto di abuso del processo e la clausola generale di buona fede (art. 2 Cost.; artt. 1175, 1337, 1366, 1375, c.c.), danno oggi fondamento normativo al principio c.d. nemo potest venire contra factum proprium, volto a valorizzare i comportamenti coerenti e non contraddittori delle parti del giudizio. La parte che intende tutelare la propria posizione non può quindi porsi in contraddizione con una condotta da essa stessa posta in essere in precedenza. Sotto il profilo processuale, l’applicazione di questo principio comporta che l’ordinamento non può dare cittadinanza a censure formulate in via strumentale per il sol fine di annientare la posizione altrui, laddove vi è consapevolezza che lo stesso vizio inficia in realtà anche la propria posizione. Diversamente, infatti, si finirebbe per riconoscere tutela ad un interesse che la parte che agisce ritiene, essa stessa, sostanzialmente illegittimo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3964 del 27 luglio 2026 – Pres. Buricelli, Est. Iera


Quando l’Amministrazione dichiara di non detenere i documenti richiesti, assumendosi ovviamente la responsabilità della veridicità della sua affermazione, non vi sono elementi per ritenere fondata la residua pretesa della ricorrente. In presenza di una dichiarazione espressa dell’Amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 3869 del 22 luglio 2025 – Pres. Gozo, Est. Fornataro


Nel processo amministrativo, l'azione di accertamento è ammessa, in diretta applicazione del principio di effettività della tutela, là dove manchino, nel sistema, azioni tipizzate e strumenti giurisdizionali a protezione di interessi certamente riconosciuti dall'ordinamento e non quando lo strumento di tutela esista e consista nell’azione impugnatoria, tuttavia non tempestivamente proposta. L’azione di accertamento dunque non può essere impiegata per conseguire indirettamente il medesimo risultato che il privato avrebbe potuto ottenere mediante l’impugnazione di un provvedimento amministrativo ormai divenuto inoppugnabile.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3928 del 24 luglio 2026 – Pres. Di Mario, Est. Patelli


L'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione o di non ammissione alle prove successive di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile, con la conseguenza che l'eventuale annullamento del provvedimento medio tempore impugnato, non potrebbe produrre alcun effetto utile per l'interessato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3555 del 6 luglio 2026 – Pres. Mielli, Est. Bini


In tema di individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, le fattispecie previste dalla lett. c-ter e dalla lett. c-quater hanno carattere autonomo e alternativo, non cumulativo: la sussistenza dei requisiti di cui alla lett. c-ter, n. 2 (aree agricole ricomprese entro 500 metri da un impianto industriale o stabilimento) è di per sé sufficiente a qualificare l'area come idonea, senza che rilevi la presenza di beni culturali o paesaggistici entro la fascia di 500 metri prevista dalla lett. c-quater. 

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3677 del 14 luglio 2026 – Pres. Russo, Est. Cattaneo



La determinazione del contenuto del bando di gara costituisce espressione del potere discrezionale in base al quale l’Amministrazione può effettuare scelte riguardanti gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare; le scelte così operate, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell’azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, specie avuto riguardo alla specificità dell’oggetto e all’esigenza di non restringere la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3584 del 7 luglio 2026 - Pres. Nunziata, Est. De Vita


L’esecuzione spontanea di un provvedimento amministrativo valido ed efficace (anche perché non sospeso in sede cautelare) non implica di per sé acquiescenza, salvo che il destinatario non abbia dichiarato espressamente di non voler avviare o proseguire il giudizio impugnatorio oppure abbia tenuto una condotta logicamente incompatibile con la domanda giudiziale medio tempore proposta.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3721 del 17 luglio 2026 – Pres. Mielli, Est. Lipari


Dinanzi ad un intervento privo di idoneo titolo edilizio, non può discorrersi di un consolidamento della posizione del segnalante, né, in realtà, dell’esercizio di poteri di autotutela da parte dell’Amministrazione, posto che, la SCIA, in una fattispecie di tal fatta, non risulta in radice in grado di produrre effetti. Né può parlarsi di un affidamento qualificato da tutelare che, come indicato dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990, può operare solo qualora il privato abbia agito in piena conformità ad una segnalazione rispetto alla cui legittimità il terzo abbia poi sollevato obiezioni.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3733 del 17 luglio 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita


Il concorrente che abbia impugnato gli atti della procedura di gara precedenti l'aggiudicazione è tenuto a impugnare anche il provvedimento di aggiudicazione sopravvenuto nel corso del giudizio, a pena di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3619 del 10 luglio 2026 - Pres. Buricelli, Est Di Paolo


In materia edilizia, grava esclusivamente sul privato l'onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell'opera edilizia, al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio per essere stata l'opera medesima realizzata secondo il regime originariamente previsto dall'art. 31 della l. n. 1150 del 1942, ossia prima della novella introdotta dall'art. 10 della c.d. legge ponte n. 765 del 1967, fermo che sussisteva un obbligo di munirsi della licenza edilizia anche anteriormente all’anno 1967 per gli immobili situati all’interno dei centri abitati.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2174 del 5 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Cattaneo


Le stazioni radio base non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale (nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria) perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, l’esigenza della realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole. In tale prospettiva, difatti, i limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale sono illegittimi, ma tale principio trova applicazione solo in assenza di una plausibile ragione giustificativa.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3157 del 15 giugno 2026 – Pres. ed Est. Nunziata


Le norme regolamentari vanno immediatamente impugnate solo ove siano suscettibili di produrre, in via diretta e immediata una lesione concreta e attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, trova applicazione la regola generale secondo cui la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione (la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta), ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solamente quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3554 del 6 luglio 2026 – Pres. Mielli, Est. Bini


Quanto all’individuazione del responsabile dell’abbandono dei rifiuti, il proprietario che volontariamente tiene una condotta incompatibile con i doveri di vigilanza, controllo e verifica dello stato in cui versano i propri beni, non può esimersi da responsabilità. Il requisito della colpa postulato dall'art. 192, d.lgs. n. 152/2006 consiste, oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all'abbandono dei rifiuti, anche nell'omissione di quei doverosi controlli che, soli, potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma. Ne consegue che l'ordine di rimozione di rifiuti da un fondo può essere impartito al relativo proprietario solo quando è dimostrata almeno la corresponsabilità con chi ha scaricato, dovendosi escludere la configurazione normativa di un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3582 del 7 luglio 2026 – Pres. Buricelli, Est. Di Paolo


L’art. 20, co. 8, d.lgs. 199/2021, seppur determina il superamento di eventuali previsioni urbanistiche locali di azzonamento che impediscano il collocamento degli impianti FER in ambito agricolo, non permette di soprassedere a ogni regolamentazione urbanistica o edilizia locale delle zone agricole. Posto che la compatibilità urbanistica dell'intervento rimane il presupposto basilare per l'abilitazione di impianti FER secondo il meccanismo della PAS, ex art. 6, co. 2, d.lgs. 28/2011, è pur sempre necessario che detti impianti rispettino i restanti parametri urbanistico-edilizi vigenti nelle zone agricole.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3640 del 10 luglio 2026 – Pres. Russo, Est. Cattaneo


La giurisprudenza ha costantemente circoscritto la nozione di affidamento qualificato a ipotesi tassative, quali a) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968; b) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; c) giudicati di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi, recanti il riconoscimento del diritto di edificare; d) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo; e) dall’avvenuta conclusione di un contratto di vendita di un bene comunale che, al tempo della stipulazione, aveva una più favorevole disciplina urbanistica, mentre, subito dopo, ha visto mutata quella disciplina in senso deteriore, per l’effetto dell’attività pianificatoria del medesimo ente locale, il quale aveva però impostato le trattative sul presupposto del più favorevole regime urbanistico. In presenza di una delle suddette tassative ipotesi, il potere pianificatorio dell’amministrazione non risulta comunque precluso, ma sorge in capo all’amministrazione solamente un obbligo di motivazione rafforzata, in deroga alla regola generale secondo cui non è necessaria una puntuale motivazione in relazione alle singole zone (c.d. polverizzazione della motivazione).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3552 del 6 luglio 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti


Negli appalti di servizi e forniture non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara; rientra pertanto nella discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia la fissazione delle quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti. Quindi, ove non sia stata espressamente richiesta dalla lex specialis la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione, si verte in una situazione nella quale i requisiti di capacità tecnica sono previsti per l'intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3520 del 3 luglio 2026 – Pres. Buricelli, Est. Di Paolo


L’attività svolta in unità residenziali a bassa intensità assistenziale per persone con problematiche di dipendenza, disciplinata dalla normativa regionale e organizzata in appartamenti aventi i requisiti delle civili abitazioni e capacità ricettiva limitata, è riconducibile alla destinazione d’uso residenziale e non integra un’autonoma destinazione socio-sanitaria urbanisticamente rilevante. In assenza di un incremento del carico urbanistico rispetto all’ordinario uso abitativo e di una prevalente componente sanitaria o assistenziale, tale attività costituisce una forma di convivenza assistita compatibile con la funzione residenziale dell’immobile.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3225 del 16 giugno 2026 – Pres., Est. Mielli


In sede di valutazione dell'anomalia delle offerte il principio del c.d. “utile necessario” trova fondamento, in assenza di una base normativa espressa, nel carattere innaturale e, quindi, intrinsecamente inaffidabile di un’offerta in pareggio che contraddica lo scopo di lucro e, in definitiva, la “ratio essendi” delle imprese e, più in generale, dei soggetti che operano sul mercato in una logica strettamente economica. Detta finalità, che è alla base del principio e ne definisce di conseguenza i confini applicativi, non è estensibile a soggetti che operano per scopi non economici, bensì sociali o mutualistici, per i quali l'obbligatoria indicazione di un utile d'impresa si tradurrebbe in una prescrizione incoerente con la relativa vocazione non lucrativa, con l'imposizione di un'artificiosa componente di onerosità della proposta. Ne deriva che, diversamente da quanto accade per gli enti con scopo di lucro, l'offerta senza utile presentata da un soggetto che tale utile non persegue non è, solo per questo, anomala o inaffidabile, in quanto non impedisce il perseguimento efficiente di finalità istituzionali che prescindono da tale vantaggio stricto sensu economico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3524 del 3 luglio 2022 – Pres. Buricelli, Est. Di Paolo


La colpa dell’apparato amministrativo va individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ossia in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili. Pertanto, la responsabilità deve essere negata quando l’indagine del Giudice conduce al riconoscimento dell’errore scusabile per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3465 del 30 giugno 2026 – Pres. Mielli, Est. Lipari


Il carattere escludente di una clausola del bando, cui è correlato l'onere di immediata impugnazione, va riconosciuto anche alle disposizioni che, contenendo disposizioni abnormi o irragionevoli, rendono di fatto impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, così impedendo in modo macroscopico (ovvero rendendo estremamente ed inutilmente difficoltoso) ad un operatore economico la formulazione di un'offerta corretta, adeguata e consapevole.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3522 del 3 luglio 2026 – Pres. Buricelli, Est Di Paolo


La corrispondenza, seppure non perfetta, dell’edificio in progetto rispetto all’immobile preesistente è attestata dalla conservazione dell’identità e dell’assetto architettonico e planivolumetrico originari, che per tale ragione non concorrono a una trasformazione sostanziale del territorio qualificabile alla stregua di una “nuova costruzione”. Tale conclusione risulta in linea con la giurisprudenza secondo la quale si è al cospetto di un’attività di ristrutturazione edilizia e non di una nuova costruzione anche in assenza di “continuità” tra il nuovo edificio e quello precedente, essendo imposto invece il rispetto dei requisiti dell’unicità dell’immobile interessato dall’intervento, della contestualità tra demolizione e ricostruzione, del mero utilizzo della volumetria preesistente senza ulteriori trasformazioni della morfologia del territorio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3495 del 1° luglio 2026 – Presidente Nunziata, Est. De Vita


Deve ritenersi ammissibile un ricorso per ottemperanza attraverso il quale si chiede l’esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo con cui dei soggetti privati, non esercenti un pubblico servizio, sono stati condannati in favore di un Ente pubblico all’esborso di una somma di denaro e a un facere infungibile. Sul punto deve essere richiamato l’art. 112, comma 1, c.p.a. che prevede che “i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti”. Tale disposizione ha superato il previgente regime in cui il rimedio dell’ottemperanza era azionabile soltanto per “ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa” (art. 37, terzo comma, della legge n.. 1034 del 1971; cfr. anche art. 27, 4°, del R.D. n. 1054 del 1924).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3284 del 19 giugno 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita


L’offerta condizionata, in quanto tale inammissibile, si configura quando un operatore economico modifichi unilateralmente le condizioni di gara, subordinando la propria obbligazione a presupposti diversi da quelli indicati dalla stazione. Un’offerta è condizionata quando la sua efficacia o la sua esecuzione vengono subordinate al verificarsi di un evento futuro e incerto, ovvero a condizioni e riserve che ne alterano la struttura e la rendono non immediatamente vincolante per l’offerente o non comparabile con le altre.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3322 del 23 giugno 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti


Il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale ha valenza di inedificabilità assoluta, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale, potendo operare, dunque, anche per le opere interrate. Ciò in quanto la fascia di rispetto stradale è funzionale, oltre che alla sicurezza della circolazione, altresì alla esecuzione di lavori, all’impianto di cantieri, al deposito di materiali, alla realizzazione di opere accessorie con il risultato che il vincolo in questione, traducendosi in un divieto assoluto di costruire, vale indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 3395 del 26 giugno 2026 – Pres. Gozo, Est. Fornataro


Il danno da lesione di un interesse legittimo pretensivo non è risarcibile fintanto che l'Amministrazione mantenga l'autorità di determinarsi sulla vicenda, poiché il margine di apprezzamento riservato alla stessa impedisce di esercitare, in sede giurisdizionale, il giudizio prognostico di spettanza del bene della vita.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 3368 del 25 giugno 2026 – Pres. Gozo, Est. Gatti


Nell’affidamento diretto, il contratto è affidato senza una procedura di gara e, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta del contraente è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice. La procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, attraverso l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara a meno che non sia la stessa stazione appaltante a optare per quest’ultima soluzione. Quindi la Stazione appaltante nelle procedure di affidamento diretto svolge un’istruttoria che dovrà dar conto delle ragioni della scelta del contraente, senza particolari limitazioni, salvo il doveroso rispetto delle prescrizioni della stessa lex specialis cui l’Amministrazione procedente si è vincolata.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3349 del 23 giugno 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita


Con riferimento alla legittimità dell’azzonamento di un’area a verde agricolo da parte dell’amministrazione, l’esercizio del potere di pianificazione non può essere inteso, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo e armonico del medesimo. La destinazione di un’area a verde agricolo con divieto di edificazione non implica necessariamente che si debbano soddisfare in modo diretto e immediato interessi agricoli, potendo, piuttosto, essere finalizzata al perseguimento di esigenze di ordinato governo del territorio, legate alla necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a preservare tale equilibrio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3246 del 17 giugno 2026 – Pres. Russo, Est. Torraca


In via generale, l’amministrazione non può imporre ai privati l’utilizzo di una determinata modulistica per la formalizzazione dell’istanza di accesso agli atti, ritenendo necessario garantire la tutela sostanziale del diritto dei cittadini con prevalenza rispetto all’esigenza di rispettare una determinata forma. La predisposizione di un sistema informatizzato non può andare a detrimento di quei cittadini che non siano in grado di accedervi, per ragioni legate alle loro abilità, all’incapacità di utilizzare o comprendere le modalità di funzionamento dello strumento, nonché a ogni altra esigenza oggettiva che possa costituire un reale impedimento, rendendo eccessivamente gravoso l’esercizio del diritti di accesso; Tuttavia, non si rientra in alcuna di tali ipotesi, nel caso in cui l’istante sia una società immobiliare che opera professionalmente con adeguati strumenti e competenze, dunque in grado di presentare la propria istanza ostensiva attraverso il portale telematico messo a disposizione dell’amministrazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2864 del 4 giugno 2026 – Pres. Russo, Est. Caccamo


Ogni determinazione in materia di orari di apertura delle sale e di funzionamento degli apparecchi da gioco necessita una adeguata e attenta ponderazione onde evitare che il perseguimento di uno degli interessi in gioco conduca ad un sacrificio sproporzionato e perciò irragionevole degli altri. In tali contesti, il principio di proporzionalità esige che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei destinatari sia idoneo al raggiungimento del fine pubblico cui è preordinato (criterio di idoneità), che la sua adozione sia effettivamente necessaria a tal fine (criterio di necessarietà) e che non incida sulle situazioni giuridiche soggettive in misura superiore a quella indispensabile in relazione al fine stesso (criterio di adeguatezza o di proporzionalità in senso stretto).

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2960 dell’8 giugno 2026 – Pres. Mielli, Est. Bini


Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c) c.p.a., nel caso di esecuzione di ordinanze cautelari, il giudice adito “determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano”. La disciplina dell’ottemperanza delle pronunce solo esecutive, pertanto, è caratterizzata essenzialmente dalla transitorietà e reversibilità degli effetti che la stessa assicura alla parte vittoriosa, senza tuttavia poter anticipare la pienezza della tutela che solo la pronuncia definitiva garantisce. In tal senso, la pronuncia di ottemperanza “determina le modalità esecutive” ma sempre “tenendo conto degli effetti che ne derivano”, che devono essere tali da non anticipare o condizionare in futuro la decisione finale di merito.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, ordinanza n. 3266 del 18 giugno 2026 – Pres. Russo, Est. Caccamo


La pubblica amministrazione, nel condurre procedimenti riguardanti casi di inquinamento ambientale, che implicano la risoluzione di questioni tecniche di particolare complessità, dispone di una discrezionalità tecnica molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi, o comunque manifestamente illogici. Il criterio del “più probabile che non” costituisce il parametro probatorio applicabile in materia di responsabilità ambientale. Tale criterio presuppone la presenza di elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza, idonei a rendere l’ipotesi causale prospettata più probabile della sua negazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2872 del 4 giugno 2026 – Pres. Mielli, Est. Lipari


Il riferimento al valore di scambio dei diritti perequati che il Comune riconosce al privato in caso di acquisizione di aree a pertinenza indiretta non è conferente con riferimento alla monetizzazione dello standard, poiché non basta acquisire i diritti edificatori di un’area per destinarla a standard aggiuntivo, ma è necessario apprendere anche il bene materiale (ovvero il terreno), cui accedono i relativi diritti edificatori, con conseguente maggiore costo di acquisizione rispetto al mero valore di questi ultimi; per tale ragione deve essere considerata nel valore da attribuire alle aree da acquisire (nella loro integralità e non soltanto con riguardo ai connessi diritti edificatori) anche l’effettiva localizzazione delle medesime.

TAR Lombardia - Milano, Sez. II, n. 2676 del 28 maggio 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita


L’intervento finalizzato al recupero del sottotetto è soggetto al rispetto della disciplina statale in tema di distanze tra edifici, posto che la deroga prevista dalla norma regionale (art. 64, comma 2, L.R. n. 12/2005) ai limiti e alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale non può ritenersi estesa anche alla disciplina civilistica in materia di distanze, né può operare nei casi in cui lo strumento urbanistico riproduce disposizioni normative di rango superiore, a carattere inderogabile, quali sono quelle dell'art. 41 quinques della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, nella parte in cui regolano le distanze tra fabbricati.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3197 del 16 giugno 2026 – Pres. Russo, Est. Torraca


Il vizio che inficia una clausola che non attiene ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95, bensì alla fase di valutazione delle offerte e alla disciplina della gestione delle anomalie, non rientra nell’ambito di applicazione della sanzione di nullità testuale di cui all’art. 10, comma 2, del Codice, ma deve essere ricondotto alla categoria generale dell’annullabilità per violazione di legge, ai sensi dell’art. 21-octies della L. n. 241/1990. La clausola, dunque, pur essendo illegittima, è da considerarsi efficace e vincolante per l’amministrazione fino al suo annullamento in via giurisdizionale o in sede di autotutela.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3167 del 15 giugno 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti


Deve considerarsi illegittima l’ordinanza qualificata come “contingibile e urgente” emanata dal Sindaco al fine di assicurare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ove preveda una determinazione unilaterale del corrispettivo che dovrà essere pagato al privato per l’esecuzione di quella prestazione. In forza dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, invero, l'ente può solo imporre al privato l'erogazione delle prestazioni nonostante la scadenza del contratto stipulato tra le parti, anche in assenza del consenso da parte dell'impresa a prorogarne spontaneamente gli effetti, ma non può certo imporre alla società un determinato corrispettivo per l'espletamento di quel servizio e tantomeno può farlo rinviando ad accordi contrattuali sulla cui vigenza ed efficacia vi è contesa tra le parti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3196 del 16 giugno 2026 - Pres. Buricelli, Est. Di Mario


Si informa che il 26 giugno 2026, dalle ore 10 alle ore 17, si terrà a Firenze, nella cornice di Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza, n. 9, il seminario "Il governo del territorio: temi attuali", organizzato dall'Associazione Italiana di Diritto Urbanistico (AIDU).
Il seminario si svolgerà in modalità mista (un link verrà pubblicato sul sito di AIDU nella mattinata del seminario)

Locandina


La mera presentazione della SCIA e il contestuale versamento degli oneri autodeterminati non sono sufficienti a cristallizzare in modo irrevocabile la posizione contributiva. La SCIA, infatti, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto privato di auto-responsabilizzazione, cui segue una fase di controllo (obbligatoria) da parte dell’Amministrazione. La pendenza di una fase istruttoria, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della segnalazione, impedisce la formazione di un’aspettativa giuridicamente qualificata alla stabilità degli oneri autodeterminati. Fino alla positiva conclusione della verifica amministrativa, la situazione giuridica rimane in fieri, fluida e soggetta alle eventuali sopravvenienze normative.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2862 del 4 giugno 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti


In materia di beni culturali, l’art. 160 del D.Lgs. n. 42/2004 ha introdotto, in maniera implicita ma incontrovertibile, un’ipotesi di sostanziale sanatoria per le violazioni formali che non producono danni all’interesse culturale: se la violazione formale non può essere sanzionata con l’ordine di ripristino, gli interventi eseguiti in assenza di autorizzazione del soprintendente possono essere mantenuti in essere e devono perciò considerarsi legittimi. L’accertamento dell’insussistenza del danno effettuata dall’autorità preposta alla tutela del vincolo culturale comporta dunque, una sorta di sostanziale sanatoria.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2769 dell’1 giugno 2026 – Pres. Nunziata, Est. Cozzi


Nella disciplina dell'art. 38 del DPR n. 380/2001, l’impossibilità di riduzione in pristino può essere determinata soltanto da ragioni di ordine tecnico-costruttivo, ossia discendere da una valutazione tecnica, mentre non può essere giammai subordinata alla ponderazione dei vari interessi in gioco. Non rilevano pertanto eventuali pregiudizi che possono essere arrecati anche a beni altrui per effetto della doverosa attività di restituzione in pristino, non potendo tali aspetti costituire un modo per aggirare tale regola e così avallare una sorta di “condono a titolo oneroso”.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3058 del 10 giugno 2026- Pres. Nunziata, Est. De Vita


L’art. 13 della l.r. Lombardia n. 12 del 2005 non prevede che ogni modifica apportata dopo l’adozione del PGT comporti necessariamente la riattivazione dell’intero procedimento, essendo fisiologico che, nella fase successiva alla pubblicazione, l’amministrazione proceda alla valutazione delle osservazioni pervenute e dei contributi istruttori acquisiti. L’obbligo di ripubblicazione e di nuova adozione del piano urbanistico sussiste soltanto quando le modifiche introdotte comportino una rielaborazione complessiva del piano ovvero un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che ne hanno ispirato l’impostazione. Deve invece escludersi tale necessità quando le modifiche riguardino singole aree o specifiche previsioni e lascino sostanzialmente inalterato l’impianto generale dello strumento urbanistico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3096 del 12 giugno 2026 – Pres. Mielli, Est. Lipari


All’inequivoca configurazione del procedimento di compatibilità paesaggistica come procedimento a istanza di parte (ai sensi dell’art. 181, comma 1 quater, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42), consegue che l’atto propulsivo dell’interessato, oltre che necessario per darvi avvio, costituisca necessario riferimento per la delimitazione del suo perimetro, ossia per l’individuazione dei lavori che costituiscono l’oggetto dell’accertamento di compatibilità paesaggistica. Laddove, invece, l’Amministrazione si pronunci in ordine alla compatibilità paesaggistica di opere che, seppur abusive, non abbiano formato oggetto di apposita domanda (e siano state individuate “d’ufficio”, ad esempio attraverso l’analisi delle rappresentazioni fotografiche allegate alla domanda), l’esercizio del potere risulterà viziato, con conseguente annullabilità del provvedimento che abbia concretamente travalicato la volontà manifestata dal privato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2685 del 25 maggio 2026 – Pres. ed Est. Gozo


L’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 individua l’oggetto della sanzione nella “parte dell’opera realizzata in difformità”. Il rinvio alla L. n. 392/1978 è funzionale unicamente alla determinazione del parametro economico del “costo di produzione” e non si estende alla definizione dei criteri per la misurazione fisica dell’abuso. La “parte dell’opera in difformità” deve essere intesa nella sua consistenza fisica reale, che include necessariamente gli elementi strutturali quali i muri perimetrali.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 2288 dell’11 maggio 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti


Il contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. La ragione della compartecipazione è da ricollegare al surplus di opere di urbanizzazione che l’amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio del richiedente il titolo edilizio. Il contributo di costruzione può, dunque, essere qualificato come un corrispettivo di diritto pubblico e, come tale, benché esso non sia legato da un rigido vincolo di sinallagmaticità rispetto al rilascio del permesso di costruire, rientra nel novero delle prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 della Costituzione. In quest’ottica, la sua disciplina vincola anche il giudice, che non può configurare autonomamente ipotesi di non debenza della specifica prestazione patrimoniale diverse da quelle autoritativamente individuate dal legislatore. Pertanto, non possono individuarsi esenzioni in ordine al pagamento del contributo di costruzione diverse da quelle espressamente previste dalla legge, come pure non possono prevedersi riduzioni del suo importo non chiaramente individuate dal legislatore.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2860 del 4 giugno 2026 – Pres. Russo, Est. Caccamo


Non è richiesta una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della Commissione, anche cumulativamente considerata, e i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto, dovendosi avere riguardo a una dimensione di complementarietà; è, in altri termini, richiesta una esperienza e competenza che consentano ai commissari di esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, e non già limitata alle singole e specifiche attività oggetto del contratto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2794 del 1° giugno 2026 – Pres. Buricelli, Est. Di Mario


Una rettifica delle previsioni urbanistiche comunali (o, più in generale, degli atti di pianificazione territoriale) risulta ammissibile solo in presenza di un errore materiale che emerga in modo manifesto e immediato dalla lettura della documentazione del Piano, senza che si debba ricorrere ad alcuna attività di interpretazione della volontà dell’Amministrazione. Il rispetto di tali presupposti è finalizzato a evitare che l’Ente interessato possa approvare surrettiziamente varianti agli atti di pianificazione territoriale senza seguire l’ordinario procedimento aggravato previsto dalla normativa, come può desumersi anche dai principi che si ricavano dall’art. 13, comma 14-bis, dall’art. 17, comma 11, e dall’art. 22, comma 1-ter, lett. a, della legge regionale n. 12 del 2005.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2782 dell’1 giugno 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita


Per ottenere il risarcimento del danno per perdita di chance, è comunque necessario che il danneggiato dimostri, seppure presuntivamente ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la presenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta. 
TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2762 dell’1 giugno 2026 – Pres. Mielli, Est. Lipari





In tema di accertamento di conformità ex art. 36 del DPR 380/2001, lo svolgimento di attività istruttoria da parte dell’amministrazione, anche mediante richieste integrative successive alla scadenza del termine procedimentale, costituisce espressione dei principi di buon andamento e leale collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 e non è incompatibile con la formazione del silenzio-rigetto. La pendenza del procedimento non assume alcun valore di atto tacito di revoca del silenzio diniego, che si verifica solo con l’eventuale pronuncia di accoglimento della sanatoria.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2114 del 4 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Cattaneo


L’Amministrazione non può richiedere al beneficiario di un permesso di costruire ordinario l’adempimento di obblighi che non rinvengano un fondamento, anche indiretto, nella legge, essendo preclusa l’imposizione di prestazioni patrimoniali in assenza di una base legale, secondo quanto disposto dall’art. 23 della Costituzione. Ciò vale anche con riguardo alla necessità di reperimento di standard aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa primaria (in primis, dal D.M. n. 1444 del 1968), poiché si impone un onere al privato che non ha natura puramente corrispettiva, essendo già compensato l’intervento dalle previste le dotazioni generali di Piano (art. 9 della legge regionale n. 12 del 2005).

TAR Lombardia Milano, Sez. II, n. 2604 del 25 maggio 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita


Per quanto concerne il profilo procedimentale nel quale si colloca la verifica della conformità della relazione tecnica ai CAM, la normativa ammette modelli diversificati, di tipo anticipato o progressivo, a seconda che il momento deputato allo scrutinio dei requisiti, attraverso la disamina della documentazione tecnica allegata all’offerta, si collochi nella fase di gara o sia demandato alla fase esecutiva, riservando al momento procedimentale il solo accertamento della completezza delle dichiarazioni di conformità rese e dell’estrinseca coerenza degli allegati tecnici. Nella diversità dei modelli, l’effetto escludente si determina nei soli casi in cui l’obbligo di produrre in offerta la documentazione tecnica attestante la conformità ai CAM sia espressamente previsto a pena di esclusione nel D.M. regolante lo specifico settore e nella legge di gara sicché, in caso contrario, implicitamente si riespande la regola del rinvio alla fase esecutiva.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2812 del 1° giugno 2026 – Pres. Buricelli, Est. Russo



La realizzazione di una piscina interrata con annessa pavimentazione, scala di accesso e locale impianti, ove caratterizzata da dimensioni rilevanti e autonoma funzionalità, integra un intervento di nuova costruzione idoneo a determinare una significativa trasformazione del territorio e richiede il previo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, non potendo essere qualificata come mera pertinenza urbanistica. Non è rilevante che la piscina abbia una dimensione inferiore al 20% dell’edificio principale, poiché, oltre a dover essere considerata la misura dell’intervento nel suo complesso, l’art. 3, comma 1, lett. e.6) del D.P.R. n. 380/2001 non qualifica automaticamente come pertinenza ogni opera che rientri in tale parametro, essendo necessario che l’opera presenti anzitutto intrinseca natura pertinenziale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 608 del 21 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Caccamo


La determinazione del costo di costruzione non rientra nella competenza comunale, ma in quella regionale, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001; ne discende che nessun atto comunale attuativo deve (e può) essere adottato in merito, dovendo gli Uffici comunali applicare direttamente il disposto normativo e riconoscere la riduzione del contributo del costo di costruzione, come stabilito dall’art. 48, comma 6, della l. reg. n. 12 del 2005

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1157 del 10 marzo 2026 - Pres. Nunziata, Est. De Vita


L’interesse strumentale del partecipante a ottenere la riedizione della gara non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso dato che, per effetto dell’esclusione, egli rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara, ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1865 del 23 aprile 2026 - Pres. Buricelli, Est. Di Paolo


La prova del danno e del suo ammontare può essere raggiunta anche mediante presunzioni, purché aderenti al principio posto dall’art. 2729 c.c., che ammette solo presunzioni basate su indizi, ossia su elementi di fatto, gravi, precisi e concordanti, con l’esclusione di ogni rilevanza di dati meramente ipotetici o privi di un adeguato supporto dimostrativo; non solo, il ricorrente deve dimostrare anche la sussistenza del nesso causale, fermo restando che, in tema di responsabilità aquiliana, il rapporto eziologico è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non), nonché del criterio della cosiddetta causalità adeguata sulla base della quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili.

TAR Lombardia Milano, Sez. III, n. 2517 del 19 maggio 2026 – Pres. Goso, Est. Fornataro


È facoltà del privato che presenti un piano attuativo accettare una quantificazione degli oneri dovuti maggiore rispetto a quella prevista dalle norme vigenti, nell'ambito della valutazione di convenienza economica dell'operazione rimessa alla parte in forza del principio di autoresponsabilità, sicché, una volta assunto l'impegno in via pattizia a corrispondere il relativo importo, lo stesso è giuridicamente dovuto e la parte resta a ciò obbligata. 

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2127 del 4 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Cattaneo


La pergotenda è tale se l’opera, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili, si presenti come una struttura leggera e non stabilmente infissa al suolo, sostanzialmente idonea a supportare una "tenda", anche in materiale plastico, ma a condizione che: l'opera principale sia costituita dalla "tenda" quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno; la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all'estensione della stessa; gli elementi di copertura e di chiusura (la "tenda") siano non soltanto facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell'edificio “principale”.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2413 del 15 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Caccamo


Ai fini della qualificazione di più medie strutture di vendita come “centro commerciale”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. g), D. Lgs. n. 114/1998 e della normativa regionale lombarda, è necessaria la contestuale sussistenza di un collegamento materiale e di una gestione funzionale unitaria tra gli esercizi, non essendo sufficiente la mera contiguità territoriale o la presenza di infrastrutture prossime tra loro. Deve, in particolare, emergere un’effettiva integrazione strutturale e organizzativa, desumibile da collegamenti pedonali o viari dedicati tra le strutture, dalla presenza di parcheggi e servizi comuni indistintamente fruibili, nonché da una gestione centralizzata degli spazi e delle attività accessorie.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2503 del 19 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Torraca


Non costituisce argomento idoneo a sostenere un giudizio paesistico negativo la circostanza che le infrastrutture delle stazioni radio base abbiano un’altezza considerevole e quindi un significativo impatto visivo; in realtà l’altezza è una caratteristica ineliminabile, in quanto deve essere adeguata all’area da servire e, se si considerasse ostativa la percezione del palo o del traliccio da parte di un osservatore collocato a notevole distanza, verrebbe introdotta una sorta di opzione zero in quanto infrastrutture di questo tipo non potrebbero mai essere cancellate dal campo visivo.

TAR Milano, sez. II, n. 1741 del 16 aprile 2026 – Pres. ed Est. Nunziata


Nei procedimenti amministrativi, anche di carattere valutativo, un termine è perentorio soltanto qualora vi sia una previsione normativa che espressamente gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce, quali, ad esempio, una preclusione o una decadenza. Ove manchi un’espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell’inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor esso deve ritenersi ordinatorio, e il suo superamento non determina l'illegittimità dell'atto, ma una semplice irregolarità non viziante.

TAR Lombardia Milano, Sez. III, n. 2517 del 19 maggio 2026 - Pres. Goso, Est. Fornataro


La deroga alle distanze previste dagli artt. 873 e 907 cod. civ. è ammessa solo a condizione che fra le opere destinate all’abbattimento delle barriere architettoniche e i fabbricati di proprietà di terzi siano interposti spazi o aree di proprietà o uso comune. Introducendo questa condizione, il legislatore ha inteso far sì che le deroghe alle norme codicistiche in materia di distanze possano intervenire solo quando le opere debbano realizzarsi all'interno di un condominio; ne consegue che dette deroghe non sono permesse qualora sussistano fondi contigui di diversa proprietà senza che vi sia fra di essi uno spazio di proprietà od uso comune.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2181 del 5 maggio 2026 – Pres. Nunziata, Est. Cozzi


In materia di contratti pubblici, è legittima la revoca dell’aggiudicazione disposta nei confronti dell’operatore economico che, prima della stipula del contratto, sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale, integrando tale evenienza una causa automatica di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, non derogabile mediante l’applicazione dell’art. 110 del medesimo decreto, che si riferisce all’ipotesi in cui al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale sia intervenuta non solo l’aggiudicazione ma anche la stipula del contratto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2125 del 4 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Torraca


La sanzione acquisitiva prevista dall’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 non può essere applicata al proprietario dell’area che risulti estraneo alla realizzazione dell’abuso e che si sia concretamente attivato per impedirne la prosecuzione o per rimuoverne gli effetti, anche mediante iniziative giudiziarie. L’effetto acquisitivo conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, avendo natura sanzionatoria autonoma e non meramente ripristinatoria, opera esclusivamente nei confronti del responsabile dell’abuso e non può gravare sul proprietario incolpevole, soprattutto ove questi non sia stato destinatario dell’ingiunzione demolitoria né posto nelle condizioni di ottemperarvi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2417 del 15 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Caccamo


Il TAR Milano ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1, lett. g) - come interpretato dal diritto vivente – del codice del processo amministrativo, nella parte in cui non ammette la possibilità di sanare la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che abbia determinato la nullità della procura, perché in contrasto con gli articoli 3, 24, 76, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2498 del 18 maggio 2026 - Pres. Est Mielli


L’esclusione dell’operatore economico per gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023, è rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione - gravata dal relativo obbligo motivazionale - non occorrendo che la stessa verifichi la sussistenza di un accertamento definitivo ossia cristallizzato in un giudicato o contenuto in un provvedimento inoppugnabile. Infatti, l’amministrazione può avvalersi di qualunque mezzo di prova adeguato, per tale intendendosi qualsivoglia documento, anche proveniente da altra autorità amministrativa, e non necessariamente da quella giudiziaria.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2153 del 4 maggio 2026 – Pres. Russo, Est. Torraca