Pubblichiamo i contributi dell’avv. Paolo Mantegazza e dell’avv. Lorenzo Spallino sulla legge regionale della Lombardia 28 novembre 2014 n. 31, recante disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato.
Con l’occasione, si segnala che nella seduta del 20 gennaio 2015 le commissioni riunite ottava e tredicesima della Camera dei Deputati hanno deliberato di adottare come nuovo testo base del disegno di legge C. 2039 “Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo” quello elaborato nella stessa seduta del 20 gennaio 2015 dal comitato ristretto.


Secondo il TAR Lazio, sezione terza ter, il ricorso introduttivo notificato a mezzo p.e.c. è inammissibile, atteso che nel giudizio amministrativo non è da ritenersi ancora operante la facoltà per gli avvocati di notificare l’atto introduttivo con modalità telematiche, in assenza di previa autorizzazione ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a.


Si segnala che il 23 gennaio 2015 e il 30 gennaio 2015 si terranno due nuovi eventi formativi organizzati dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Como in collaborazione con la Camera Amministrativa dell’Insubria.
Il primo incontro del 23 gennaio 2015 si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 13.00 ed avrà come titolo: “LA NUOVA LEGGE REGIONALE SUL CONSUMO DI SUOLO N.31/2014: CONTENUTI OPERATIVI, RAPPORTI CON I PGT E PTCP ED OPPORTUNITÀ/CRITICITÀ” e tra i relatori ci sarà il nostro socio avv. Lorenzo Spallino.
Il secondo incontro del 30 gennaio 2015 si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed avrà come titolo: “LE MODIFICHE AL DPR N° 380/2001 APPORTATE DAL DECRETO LEGGE 12/09/2014 N° 133” e tra i relatori ci sarà il nostro socio avv. Paolo Mantegazza.
Entrambi gli incontri si terranno presso la sede della Camera di Commercio di Como, in Como, via Parini n. 16.
È stato chiesto l’accreditamento degli eventi all’Ordine degli Avvocati di Como, che, in riferimento al primo incontro, ha già deliberato di accreditare l’evento riconoscendo ai partecipanti n. 3 crediti formativi ordinari.
L’iscrizione e la registrazione dei partecipanti avverrà 15 minuti prima dell’inizio dell’evento.
 


Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione Sesta n. 9 del 5 gennaio 2015, ha escluso che la modificazione della destinazione d’uso di una vecchia stalla per conigli in locale per la vendita diretta al pubblico dei prodotti agricoli determini un mutamento nella destinazione d'uso agricola dell'immobile.

In particolare per il giudice amministrativo “(…) Va condivisa la tesi della società appellante secondo cui il richiamato, diverso, utilizzo dell’immobile non abbia determinato una modificazione nella destinazione d’uso agricolo dello stesso. Al riguardo è stato condivisibilmente osservato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 2135 cod. civ. (nel testo sostituito ad opera dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228), sono comunque considerate ‘connesse’ a quelle tipiche dell’imprenditore agricolo le attività dirette alla ‘commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo (…) o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata’ (…)”.