Si segnala il convegno organizzato da SOLOM, unitamente alla Camera Amministrativa dell’Insubria, dall'Ordine degli Avvocati di Milano e da Fondazione Forense sul nuovo processo amministrativo digitale, che si terrà il 15 gennaio 2016 a Milano, Salone Valente, via Freguglia n. 14, dalle ore 9,30 alle ore 13,30.

Per i soci SOLOM e della Camera Amministrativa dell’Insubria l’iscrizione è gratuita.

Per i soci SOLOM l’iscrizione avviene attraverso il sito SOLOM (previa autenticazione con le proprie credenziali e quindi accedendo all'Area formazione); per i soci della Camera Amministrativa dell’Insubria (che non siano già soci SOLOM) è sufficiente inviare una e-mail a insubriacamera@gmail.com entro la mattina del 13 gennaio 2016.

Per i non soci, l'iscrizione, che prevede il pagamento della quota di partecipazione di Euro 10,00, deve avvenire dall’area webFormaSFERA (http://albosfera.sferabit.com/coamilano) accessibile dal sito internet www.ordineavvocatimilano.it, Area FormazioneContinua.
L’evento è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Milano.

Questo è il programma:

ore 9,30 - Apertura dei lavori e saluti da parte degli enti organizzatori

ore 10.00 - Relazioni
Dal processo amministrativo cartaceo al processo digitale
Avv. Umberto Fantigrossi

Il processo amministrativo digitale: cosa cambia per l'avvocato amministrativista
Avv. Daniela Anselmi Referente per il Processo amministrativo digitale dell’Unione nazionale avvocati amministrativisti

Il processo amministrativo digitale: gli applicativi e le soluzioni per gli avvocati
Dott. Ing. Franco Bernardelli  - Unisys s.r.l. 

Il processo amministrativo digitale visto dal giudice
Dott.ssa Ines Simona Immacolata PISANO
Consigliere del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e magistrato Vicario Responsabile Servizio Centrale Informatica e Tecnologie GA

ore 13.30 - Fine dei lavori 


L'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 302 del 30 dicembre 2015, nel modificare l'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, ha sostituito le parole: "dal 1° gennaio 2016" con le seguenti: "dal 1° luglio 2016" e, per l’effetto, ha differito al 1 luglio 2016 l’entrata in vigore del nuovo comma 2-bis dell'art. 136 del codice del processo amministrativo, secondo il quale: "2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del  giudice,  dei  suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle  parti  sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del  presente  comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.


Il TAR Lombardia, Milano, in materia di valutazione delle prove scritte per l'esame di abilitazione  all'esercizio della professione di avvocato, osserva che:
  • l'art. 46 della legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, stabilisce che la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti;
  • se è vero che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 della stessa legge ha differito l’applicazione delle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato, è pur vero che ciò non preclude una diversa ermeneutica del complessivo quadro normativo previgente;
  • questa soluzione interpretativa è anche pienamente coerente con l’intento riformatore della recente legislazione, che si manifesta anche con l’evoluzione normativa che si riscontra in materia di procedure concorsuali per l’accesso alla professione notarile;
  • in conclusione, la norma transitoria di cui all'art. 49 della legge n. 247 del 2012, se esclude al momento l’obbligo della commissione di seguire le modalità di correzione indicate dall'art. 46 della stessa legge, non esclude l’obbligo di indicare comunque una forma di esplicitazione della motivazione che vada oltre la semplice indicazione numerica unica, in considerazione della necessità di dare atto del rispetto dei criteri di valutazione indicati dalla commissione centrale dell’esame di avvocato.


Il testo della sentenza n. 2757 del 28 dicembre 2015 della Sezione Terza del TAR Lombardia, Milano, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Si informa che sul B.U.R.L., Serie Generale, n. 52 del 24 dicembre 2015 è pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2015 - n. X/4601 “Modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire (DIA): adeguamento della modulistica nazionale alle normative specifiche e di settore di Regione Lombardia e integrazioni alla d.g.r. n. 3543 dell’8 maggio 2015”, con la quale è stata approvata la modulistica unificata e standardizzata, allegata alla stessa deliberazione, di Regione Lombardia per la presentazione della d.i.a. alternativa al permesso di costruire quale adeguamento della modulistica nazionale alle normative specifiche e di settore di Regione Lombardia.

Il Bollettino è consultabile sul sito del B.U.R.L. di Regione Lombardia al seguente indirizzo.


Su allega il comunicato stampa del Segretariato Generale del Consiglio di Stato con il quale si comunica che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 dicembre 2015, ha designato, quale Presidente del Consiglio di Stato, l'avv. Alessandro Pajno, Presidente della Quinta sezione giurisdizionale.


Su Federalismi un interessante articolo a firma M. Sinisi sulle recenti riforme in tema di autotutela caducatoria, annullamento e revoca.

L'articolo si appunta, tra l'altro, sul comma 1-bis dell’art. 21-quinquies, sopravvissuto - nonostante la sua incongruità - anche alle più recenti modifiche normative.

L'articolo La nuova azione amministrativa:il “tempo” dell’annullamento d’ufficio e l’esercizio dei poteri inibitori in caso di s.ci.a. Certezza del diritto, tutela dei terzi e falsi miti * Riflessioni a margine della legge 7 agosto 2015, n. 124, è disponibile su Federalismi.it alla pagina http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=31006


Si informa che sulla G.U.U.E. L 338 del 23 dicembre 2015 sono state pubblicate le decisioni di esecuzione (UE) 2015/2368, 2015/2369, 2015/2370, 2015/2371, 2015/2372, 2015/2373, 2015/2374 e 2015/2375 del 26 novembre 2015 della Commissione che aggiornano gli elenchi dei siti di importanza comunitaria.

La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 338 del 23 dicembre 2015 è consultabile sul sito Eur-Lex al seguente indirizzo. 


Il Consiglio di Stato precisa che ai fini della partecipazione alle gare di appalto la fattispecie dell’affitto di azienda rientra tra quelle che soggiacciono all'obbligo di rendere dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera c, del d.lgs. n.163/2006 riguardante anche gli amministratori e direttori tecnici dell’impresa cedente nel caso in cui sia intervenuta un’operazione di cessione di azienda in favore del concorrente nell'anno anteriore alla pubblicazione del bando; a fronte della obbligatorietà ex lege della dichiarazione relativa alla posizione della impresa cedente, l’inosservanza di un tale onere documentale comporta l’esclusione dalla gara del soggetto concorrente, ancorché la misura espulsiva non sia stata espressamente contemplata dalla lex specialis di gara e neppure appare configurabile l’esperimento del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 46 d.lgs. n. 163/2006 ai fini di ottenere una sorta di sanatoria dell'inadempienza documentale di che trattasi.

Il testo della sentenza n. 5803 del 21 dicembre 2015 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Il TAR Liguria ha negato la natura di costruzione all'ascensore che è stato realizzato all'esterno di un caseggiato e ha conseguentemente affermato che nel computo delle distanze tra le proprietà non deve tenersi conto dell’innovazione rappresentata dalla colonna dell’ascensore.

Il testo della sentenza n. 1002 del 3 dicembre 2015 della Sezione Prima del TAR Liguria è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.



Si informa che la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense hanno sottoscritto due protocolli con l’obiettivo di favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali,  formulando raccomandazioni per la redazione degli atti nei giudizi avanti alla Corte di Cassazione in materia civile, tributaria e penale.
I protocolli sono consultabili sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, nella sezione "Naviga per temi", sottosezione "In evidenza", a cui si può accedere direttamente dal seguente link.


Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con riferimento alla competenza tecnica di una commissione di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, precisa che:

  • la regola fissata dall'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006, per la quale i componenti della commissione di gara vanno scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore interessato dall'appalto da assegnare, costituisce espressione di principi generali, costituzionali e comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa;
  • l'enunciato requisito dell'esperienza "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto" deve, tuttavia, essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico-settoriale implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'Amministrazione, cui quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere;
  • non è, in particolare, necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.


Il testo della sentenza n. 5670 del 14 dicembre 2015 della Sezione Terza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Il TAR Lombardia, Milano, precisa che, in sede di calcolo dell’oblazione ai fini del rilascio dell’accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 per la realizzazione di locali accessori nel sottotetto di un edificio, non può essere pretesa la componente del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione, in quanto l’intervento nello specifico non determina un incremento del carico urbanistico, mentre è dovuta la componente afferente al costo di costruzione che, a differenza di quella correlata agli oneri di urbanizzazione, è connessa all'aumento di valore del bene immobile sul quale viene effettuato l’intervento.

Il testo della sentenza n. 2581 del 9 dicembre 2015 della Sezione Seconda del TAR Lombardia, Milano, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Il TAR Lazio, Roma, Sezione Prima, in sede di esame dell’istanza cautelare proposta nel ricorso proposto dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana avverso il decreto ministeriale 12 agosto 2015 n. 144, di approvazione del regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, “visto l’art. 55, co. 10, c.p.a. e considerato che le esigenze della parte ricorrente, correlate alla non palese infondatezza di alcune censure di irragionevolezza articolate in gravame, siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito”, ha fissato per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 9 marzo 2016.

Il testo dell’ordinanza n. 14216 del 17 dicembre 2015 della Sezione Prima del TAR Lazio, Roma, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.



La Corte di Cassazione, Sezione Seconda civile, con la sentenza n. 22105 del 29 ottobre 2015, ribadisce che:

  • il limite di tollerabilità delle immissioni, a norma dell'art. 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, è demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivato e immune da vizi logici;
  • i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 c.c., delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 1991, il quale, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, al pari dei regolamenti comunali limitativi dell'attività rumorosa, fissa, quale misura da non superare per le zone non industriali, una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno, persegue finalità di carattere pubblico e opera nei rapporti fra i privati e la P.A.; conseguentemente le disposizioni in esso contenute non escludono l'applicabilità dell'art. 844 c.c. nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini.

Il testo della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda civile, n. 22105 del 29 ottobre 2015 è consultabile sul sito della Corte di Cassazione, nella sezione servizio online "SentenzeWeb".


Segnaliamo che la Camera Amministrativa di Trento ha in programma un interessante evento formativo che si terrà il 18 dicembre 2015, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, a Rovereto (TN) in materia di processo amministrativo telematico.
L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming: questo è il link.
La partecipazione all'evento comporta l’attribuzione di n. 3 crediti in materia di deontologia.


Si  informa che sul sito della Giustizia Amministrativa è pubblicato il bando per i tirocini formativi presso il Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.
Le domande per l’ammissione al periodo di formazione per l'anno 2016 potranno essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 31 dicembre 2015 e i posti da stagisti sono in numero di 20.


Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 288 del 11 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge 1 dicembre 2015 n. 194, recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”.

La Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2015 è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale; il testo della legge è consultabile anche nella banca dati Normattiva.



L’ordinaria sanatoria edilizia (per cui sussiste il principio di “doppia conformità”) e l’istituto straordinario del condono edilizio operano su presupposti e con finalità ben diversi, disciplinati da apposite normative che non possono, evidentemente, sovrapporsi; non può, quindi, ritenersi che la presentazione (anche a fini meramente tuzioristici) di istanza di condono escluda gli effetti di una sanatoria, già rilasciata secondo le disposizioni di legge vigenti “a regime”; conseguentemente, l’annullamento di un condono edilizio non può che riguardare in via esclusiva il condono stesso, ma non incide sulla precedente sanatoria rilasciata in via ordinaria.

Il testo della sentenza n. 5624 del 10 dicembre 2015 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.



Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, esamina le modalità di notificazione a mezzo del servizio postale e precisa che ai sensi dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982:
  • l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario, a condizione che l’atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell’avviso relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 c.p.c., la mancata indicazione dell’indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno;
  • è valida la notificazione a mezzo posta effettuata nelle mani del portiere dello stabile, ex art. 7 citato, qualora l’agente postale gli abbia consegnato il plico raccomandato nell'assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel 2° comma del suddetto articolo, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che tra le mansioni del custode del fabbricato rientri la distribuzione della posta ai destinatari che vi abitano; non ha pertanto rilievo la circostanza che la relazione di notifica, redatta dall'ufficiale giudiziario, non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone abilitate a ricevere l’atto e delle loro vane ricerche;
  • l’adempimento costituito dall'invio della raccomandata di avviso previsto dal 6° comma dell’art. 7 citato - rispetto al quale non possono ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazione riservata al legislatore - è elemento essenziale del procedimento di notificazione, che deve quindi considerarsi nullo se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata; in tal caso, infatti, la mancata attestazione della spedizione della lettera raccomandata prevista dal più volte menzionato art. 7 costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.


Il testo della sentenza n. 5456 del 2 dicembre 2015 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


In ordine alla natura ed alla consistenza dei doveri di chiarezza e specificità dei motivi di ricorso ed alle conseguenze discendenti dalla loro violazione, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, precisa che:
  • la chiarezza e la specificità si riferiscono all'ordine dell’esposizione delle questioni, al linguaggio da usare, alla correlazione logica con l’atto impugnato (sia esso il provvedimento amministrativo o giurisdizionale);
  • il principio di chiarezza e specificità dell’impugnazione è valorizzato oggi dall’art. 101, comma 1, c.p.a., che, nel disciplinare il contenuto del ricorso in appello, espressamente stabilisce che i motivi di ricorso debbano essere «specifici» e che eventuali motivi proposti in violazione di detta regola sono inammissibili;
  • lo scopo delle disposizioni nella materia è quello di sollecitare le parti alla redazione di ricorsi chiari, al fine di arginare la prassi difensiva di redigere ricorsi lunghi e privi di una lineare enucleazione dei motivi di ricorso, nonché di una chiara distinzione tra fatto, svolgimento del processo e censure proposte;
  • è onere della parte ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, sicché la prolissità e la mancanza di chiarezza degli argomenti conducono all'inammissibilità per violazione dei doveri di sinteticità e specificità dei motivi sanciti dall'art. 101, comma 1, c.p.a. per il giudizio di appello;
  • l’inesatta suddivisione tra parte in fatto e parte in diritto comporta il rischio dei c.d. «motivi intrusi» ossia di quei motivi di ricorso, ex se inammissibili, perché inseriti nella parte in fatto (con il conseguente diffuso aumento di sentenze che non contengono l’esatta disamina di tutti i motivi di ricorso proposti a causa dell’oggettiva difficoltà di individuarli nel corpo dell’atto).


Il testo della sentenza n. 5459 del 2 dicembre 2015 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione Quinta, esaminando la legge federale austriaca sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, ha così statuito:
«Il diritto dell’Unione europea, segnatamente il principio di effettività, osta ad una normativa nazionale che subordina la proposizione di un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento danni per violazione di una norma in materia di appalti pubblici al previo accertamento dell’illegittimità della procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione per mancata previa pubblicazione di un bando di gara, qualora tale azione di accertamento di illegittimità sia soggetta ad un termine di decadenza di sei mesi a partire dal giorno successivo alla data dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, indipendentemente dalla circostanza che colui che propone l’azione fosse o meno in grado di conoscere l’esistenza dell’illegittimità di tale decisione dell’amministrazione aggiudicatrice».

Il testo della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quinta Sezione, del 26 novembre 2015 (causa C- 166/14) è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.


Il TAR Veneto, Seconda Sezione, aderisce all'orientamento secondo il quale la qualità di utilizzatore di un immobile realizzato abusivamente in assenza di titolo abilitativo sul demanio o sul patrimonio di enti pubblici, è sufficiente a individuarlo come destinatario dell’ordine di ripristino senza che vi sia la necessità di accertare chi ha concretamente realizzato l’abuso; inoltre, non può avere rilevanza  il lungo lasso di tempo decorso dalla realizzazione dell’abuso, atteso che l’art. 35 del DPR n. 380 del 2001, essendo volto a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte di privati, configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato, rispetto al quale non può assumere rilevanza l'approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto.

Il testo della sentenza n. 1247 del 20 novembre 2015 della Sezione Seconda del TAR Veneto è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, precisa che, in una procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, se l’Amministrazione ha ritenuto di non inserire nella lex specialis di gara la clausola di equivalenza, non esercitando la facoltà riconosciutale dall'art. 68, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, resta preclusa al Giudice la sua inserzione automatica con il meccanismo dell'eterointegrazione del bando, che si risolverebbe, in questo caso, nella inammissibile lesione della riserva di amministrazione nella regolamentazione della gara; tuttavia, la commissione di gara può chiarire la portata di clausole ambigue, valutando anche l’equivalenza delle soluzioni tecniche offerte, senza però poter ammettere alla gara offerte che presentano soluzioni tecniche che non rispettano i requisiti minimi e i caratteri essenziali richiesti dalla lex specialis.

Il testo della sentenza n. 5361 del 25 novembre 2015 della Sezione Terza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza 17 novembre 2015 n. 5230, in riforma della sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, 23 gennaio 2015 n. 1351, ritiene che il comma 3, lettera b), dell’art. 4 del d.m. 18 ottobre 2010 n. 180, nella parte in cui obbliga anche gli avvocati iscritti agli organismi di mediazione a seguire i percorsi di formazione e aggiornamento previsti per i mediatori, sia legittimo. 

Il testo della sentenza n. 5230 del 17 novembre 2015 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.



Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 307 del 25 novembre 2015 sono stati pubblicati i regolamenti delegati n. 2015/2170, 2015/2171 e 2015/2172 della Commissione del 24 novembre 2015, che modificano rispettivamente le direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti.

La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 307 del 25 novembre 2015 è consultabile sul sito Eur-Lex al seguente indirizzo 


Si segnala che l’11 dicembre 2015 si terrà un nuovo evento formativo organizzato dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Como in collaborazione con la Camera Amministrativa dell’Insubria.
L’incontro si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 13.00 ed avrà come titolo: “La revisione del PTR in attuazione della l.r. 31/2014 e lo stato di avanzamento in materia di consumo di suolo, rigenerazione urbana e ricadute sui PGT comunali
L’incontro si terrà presso la sede dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Como, in Como, via Sinigaglia n. 1.
È stato chiesto l’accreditamento dell'evento all'Ordine degli Avvocati di Como.
Per l’iscrizione è sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo: insubriacamera@gmail.com.
La registrazione dei partecipanti avverrà 15 minuti prima dell’inizio dell’evento.


Si segnala che il testo del disegno di legge «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», approvato dalla Camera dei Deputati il 17 novembre 2015 e trasmesso il 18 novembre 2015 al Senato della Repubblica (Atto Senato n. 1678-B), prevede tra i principi e i criteri direttivi specifici della delega anche la:

  • «bbb) revisione e razionalizzazione del rito abbreviato per i giudizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche mediante l'introduzione di un rito speciale in camera di consiglio che consente l'immediata risoluzione del contenzioso relativo all'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione; previsione della preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione dalla gara o ammissione alla gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva».



Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 5278 depositata il 19 novembre 2015, compie una accurata disamina sulle condizioni dell’azione giudiziale, con particolare riguardo alla nozione di vicinitas nel caso in cui a impugnare un permesso di costruire correlato a una autorizzazione commerciale sia un altro operatore economico e precisa che è necessario che l’operatore economico che intende impugnare un titolo edilizio a cui accede una valida e formale autorizzazione commerciale eserciti nelle immediate adiacenze, che l’attività commerciale svolta sia dello stesso tipo in tutto o in parte di quella relativa ai provvedimenti in contestazione, e che le due attività vengano a servire uno stesso bacino di clientela oggettivamente circoscritto o comunque circoscrivibile con sufficiente certezza.

Il testo della sentenza n. 5278 del 19 novembre 2015 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato (con riferimento, tuttavia, a una fattispecie antecedente alla definizione di manutenzione straordinaria introdotta dall'art. 17 del decreto legge n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014) precisa che gli interventi edilizi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi, non si configurano né come manutenzione straordinaria, né come restauro o risanamento conservativo, ma rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia; in sostanza, affinché sia ravvisabile un intervento di ristrutturazione edilizia è sufficiente che risultino modificati la distribuzione della superficie interna e dei volumi, ovvero l'ordine in cui erano disposte le diverse porzioni dell'edificio, per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d'uso esistente, atteso che anche in questi casi si configura il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio e un'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, che presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie; ne consegue che anche un intervento che non determini cambiamento di destinazione d’uso, ma sia effettuato con le modalità poco sopra indicate è da considerarsi un intervento di ristrutturazione edilizia.

Il testo della sentenza n. 5184 del 12 novembre 2015 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si informa che l’Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti ha organizzato per sabato 12 dicembre 2015 il Seminario di Studio “La nuova disciplina delle specializzazioni forensi nella prospettiva dell’avvocato amministrativista”, che si terrà a Padova, Auditorium San Gaetano, ex Tribunale, Via Altinate 71, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.




Si informa che l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, ha organizzato per venerdì 18 dicembre 2015 l’incontro “L’Amministrazione digitale nell'Unione Europea: prospettive di sviluppo e problematiche connesse”, che si terrà presso la Facoltà di Giurisprudenza, via Festa del Perdono 7, Sala Crociera Alta, dalle ore 14.30 alle ore 18.00.




Il Consiglio di Stato precisa che nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata in una gara per l’affidamento di un appalto pubblico, anche nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del massimo ribasso percentuale sui lavori da eseguirsi a corpo, l’offerta deve restare fissa e invariabile, mentre le giustificazioni sono modificabili e integrabili: ciò coerentemente alla finalità, precipua del sub-procedimento di verifica, di appurare ed apprezzare l'idoneità, l'adeguatezza e la congruità dell'offerta (rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto), finalità che giustifica del tutto ragionevolmente la modificazione delle giustificazioni e dei chiarimenti.
Il Consiglio di Stato aggiunge che, in sede di verifica di anomalia, risultano parimente ammesse – ferma restando la non modificabilità dell’offerta – le giustificazioni che si fondano su errori di calcolo, ovvero su fatti sopravvenuti o su sopravvenienze normative, alla cui stregua risulti chiara la congruità ed adeguatezza dell’offerta così come originariamente formulata.

Il testo della sentenza n. 5102 del 10 novembre 2015 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa che il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004 per l’esercizio da parte della Soprintendenza, durante il regime transitorio, del potere di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione paesaggistica inizia a decorrere solo dal ricevimento della documentazione completa: se la documentazione non è completa il termine non comincia nemmeno a decorrere.

Il testo della sentenza n. 5101 del 10 novembre 2015 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il  Consiglio di Stato è nulla la notifica dell'appello avanti il Consiglio di Stato effettuata nei confronti di una Amministrazione statale presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, invece che presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell’art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260; nella fattispecie, il giudice ha ritenuto che tale invalidità non potesse essere sanata dall'avvenuta costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato, considerato che tale costituzione era intervenuta al solo fine di far dichiarare il ricorso inammissibile.

Il testo della sentenza n. 4967 del 30 ottobre 2015 della Sezione Terza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si segnala che sul B.U.R.L., Supplemento n. 46 del 12 novembre 2015, è stata pubblicata la legge regionale 10 novembre 2015 n. 18 “Legge di semplificazione 2015 – Ambiti economico, sociale e territoriale”.

La L.R. n. 18 del 2015 apporta, tra l’altro, modifiche alle seguenti leggi regionali:
  • 28 novembre 2014 n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato);
  • 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio);
  • 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
  • 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
  • 16 agosto 1993 n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria);
  • 18 aprile 2012 n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione);
  • 12 marzo 2008 n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);
  • 14 agosto 1999 n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente);
  • 8 agosto 1998 n. 14 (Nuove norme per la disciplina delle sostanze minerali di cava);
  • 30 novembre 1983 n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’ istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
  • 4 aprile 2012 n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti);
  • 12 dicembre 2003 n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

La L.R. n. 18 del 2015 contiene altresì semplificazioni delle procedure di intesa ai sensi del d.p.r. 383/1994 per opere pubbliche di interesse statale e disposizioni per l’utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee utilizzate per scambio termico in impianti a pompa di calore.

Il B.U.R.L., Supplemento n. 46 del 12 novembre 2015, è consultabile sul sito della Regione Lombardia, Sezione del B.U.R.L., al seguente indirizzo.


Si segnala che sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 296 del 12 novembre 2015 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione dell'11 novembre 2015 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011

La Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 296 del 12 novembre 2015 è consultabile sul sito Eur-Lex al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 45 della direttiva [2004/18] osti a una disposizione, come l’articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012, che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere come legittima causa di esclusione delle imprese partecipanti a una gara indetta per l’affidamento di un contratto pubblico di appalto, la mancata accettazione, o la mancata prova documentale dell’avvenuta accettazione, da parte delle suddette imprese, degli impegni contenuti nei c.d. “protocolli di legalità” e, più in generale, in accordi, tra le amministrazioni aggiudicatrici e le imprese partecipanti, volti a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli affidamenti di contratti pubblici.
2) Se, ai sensi dell’articolo 45 della direttiva [2004/18], l’eventuale previsione da parte dell’ordinamento di uno Stato membro della potestà di esclusione, descritta nel precedente quesito, possa essere considerata una deroga al principio della tassatività delle cause di esclusione giustificata dall’esigenza imperativa di contrastare il fenomeno dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».

La Corte di Giustizia UE, Decima Sezione, con la sentenza del 22 ottobre 2015 (causa C- 425/14) ha così statuito:
«Le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il candidato o l’offerente non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l’assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l’esclusione automatica del candidato o dell’offerente da detta procedura».

Il testo della sentenza della Corte di Giustizia UE, Decima Sezione, del 22 ottobre 2015 (causa C- 425/14) è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea al seguente indirizzo.


Secondo il Consiglio di Stato, il nodo problematico della vicinanza di una zona residenziale di nuovo insediamento non può essere affrontato a livello acustico imponendo all'attività industriale già esistente limiti di rumorosità propri delle zone residenziali (nella fattispecie la classe acustica III corrispondente alle aree di tipo misto di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997), tali da determinarne la sostanziale impossibilità di esercizio, ma attraverso prescrizioni puntuali finalizzate all'adozione delle migliori tecnologie di isolamento acustico.

Il testo della sentenza n. 4405 del 21 settembre 2015 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa i limiti del potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza e afferma che:
- l’eventuale annullamento dell'autorizzazione paesaggistica comunale, da parte della Soprintendenza, risulta riferibile a qualsiasi vizio di legittimità, riscontrato nella valutazione formulata in concreto dall'ente territoriale, ivi compreso l’eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica (sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta);
- l’unico limite che la Soprintendenza competente incontra in tema di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dal divieto di effettuare un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall'ente competente tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione;
- tale limite sussiste, però, soltanto se l'ente che rilascia l'autorizzazione di base abbia adempiuto al suo obbligo di motivare in maniera adeguata in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'opera; in caso contrario sussiste un vizio d’illegittimità per difetto o insufficienza della motivazione e ben possono gli organi ministeriali annullare il provvedimento adottato per vizio di motivazione e indicare - anche per evidenziare l'eccesso di potere nell'atto esaminato - le ragioni di merito che concludono per la non compatibilità delle opere realizzate con i valori tutelati.

Il testo della sentenza n. 4925 del 28 ottobre 2015 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.




Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 256 del 3 novembre 2015 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 ottobre 2015, contenente le prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, ivi incluse le comunicazioni e notificazioni e il deposito di atti o documenti.

La G.U. n. 256 del 3 novembre 2015 è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo


Il Consiglio di Stato individua una serie di fattispecie in cui, in ragione della natura delle doglianze mosse nei confronti dell'intervento edilizio, dei rilievi addotti con riguardo alla conformazione fisica o giuridica delle aree oggetto dello stesso, delle censure sollevate avverso il titolo in sé e per sé considerato, nonché delle conoscenze acquisite e delle attività poste in essere in sede procedimentale o comunque extra-processuale, non sussistono oggettivamente ragionevoli motivi che possano legittimare l'interessato ad una impugnazione differita dei titoli edilizi alla fine dei relativi lavori.
Il Consiglio di Stato, richiamando il brocardo “diligentibus iura succurrunt”, precisa che il vicino che intenda avversare un intervento edilizio ha il preciso onere di attivarsi tempestivamente secondo i canoni di buona fede in senso oggettivo, senza differire colposamente o comunque senza valida ragione l'impugnativa del relativo titolo alla fine dei lavori, quando ciò non sia oggettivamente necessario ai fini ricorsuali: e ciò, tenuto conto anche del fatto che resta in ogni caso salva la possibilità per il ricorrente di proporre eventuali motivi aggiunti, a seguito di una successiva e più approfondita analisi di tutta la documentazione rilevante ai fini della causa.

Il testo della sentenza n. 4909 del 28 ottobre 2015 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si segnala che sul B.U.R.L., Serie Ordinaria, n. 45 del 3 novembre 2015, è stata pubblicata la delibera della Giunta regionale 23 ottobre 2015 n. X/4229 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”.
La delibera stabilisce, tra l’altro, le nuove modalità per l’esercizio delle funzioni di polizia idraulica mediante un nuovo testo che sostituisce integralmente le delibere della Giunta regionale n. X/2591/2014 e n. X/3792/2015.

Il B.U.R.L., Serie Ordinaria, n. 45 del 3 novembre 2015 è consultabile sul sito della Regione Lombardia, Sezione del B.U.R.L., al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa che anche in relazione alle clausole di esclusione di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 (“grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara” o “errore grave nell'esercizio della … attività professionale”) vige la regola secondo la quale la gravità dell’evento è ponderata dalla stazione appaltante, sicché l’operatore economico è tenuto a dichiarare lo stesso e a rimettersi alla valutazione della stazione appaltante, che potrà essere censurata innanzi l’Autorità Giudiziaria; ne consegue che la mancata esternazione di un evento, anche se poi ritenuto non grave, comporta, di norma, l’esclusione dalla gara specifica e la comunicazione degli atti all’ANAC per l’eventuale provvedimento di iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara, ai sensi e per gli effetti del comma 1 ter del citato art. 38.

Il testo della sentenza n. 4870 del 22 ottobre 2015 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si segnala che sul B.U.R.L., Supplemento n. 44 del 30 ottobre 2015, è stato pubblicato il Regolamento regionale 27 ottobre 2015 n. 9, recante la nuova disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario nella Regione Lombardia e dei relativi canoni di concessione. 

Il B.U.R.L., Supplemento n. 44 del 30 ottobre 2015, è consultabile sul sito della Regione Lombardia, Sezione del B.U.R.L.,  al seguente indirizzo


Il Consiglio di Stato precisa che ricorso contro il silenzio dell’Amministrazione risulta limitato alle sole ipotesi di inerzia serbata dall'Amministrazione su istanze intese ad ottenere l’adozione di un provvedimento amministrativo ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale, ed incidente quindi su posizioni di interesse legittimo, restando escluso dal suo ambito applicativo il silenzio afferente a pretese fondate sull'esercizio di diritti soggettivi; corollario del principio appena affermato è costituito dall'inammissibilità del rimedio in questione per ottenere l’adempimento di obblighi convenzionali o la stipula di accordi contrattuali, che esulano, in quanto tali, dal perimetro dall'attività provvedimentale amministrativa, entro la quale resta confinato l’ambito di operatività del ricorso contro il silenzio.

Il testo della sentenza n. 4902 del 26 ottobre 2015 della Sezione Terza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


La Corte di Cassazione ribadisce che l’accertata esposizione a immissioni sonore intollerabili, pur quando non risulti integrato un danno biologico, può determinare una lesione al diritto al normale svolgimento della vita famigliare, alla vivibilità della propria abitazione e al riposo notturno, apprezzabile in termini di danno non patrimoniale, la cui prova può essere fornita anche sulla base di nozioni di comune esperienza.
La Suprema Corte aggiunge che il diritto al rispetto della propria vita privata e famigliare è protetto dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che costituisce ulteriore fondamento normativo per la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente da immissioni illecite, anche a prescindere dalla sussistenza di un danno biologico documentato.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III civile, n. 20928 del 16 ottobre 2015 è consultabile sul sito della Corte di Cassazione al seguente indirizzo.


La Sezione Quarta del Consiglio di Stato, pur ritenendo che la decadenza del permesso di costruire costituisce un effetto che discende dall'inutile decorso del termine di inizio e/o completamento dei lavori autorizzati, ritiene necessario, perché detto effetto diventi operativo, l’adozione di un provvedimento formale da parte del competente organo comunale, ancorché meramente dichiarativo e con efficacia ex tunc, da adottarsi previa apposita istruttoria.

Il testo della sentenza n. 4823 del 22 ottobre 2015 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si allega l'avviso di Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. per la formazione di un elenco di professionisti qualificati da utilizzare per l’affidamento di servizi legali e di servizi notarili ex art. 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006, di patrocinio legale e di pareri pro veritate ex art. 2230 c.c.



Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana precisa che la pubblicazione della delibera di aggiudicazione sul sito web della stazione appaltante non costituisce comunque, e di per sé sola, forma di pubblicità idonea a determinare la decorrenza del termine di impugnazione, che decorre in realtà, in linea generale, soltanto dalla ricezione di tale comunicazione da parte degli altri concorrenti.
Secondo il CGA benché la prevalente giurisprudenza amministrativa non annette carattere di esclusività alle forme comunicative previste dall'art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006, statuendo che queste devono essere coordinate con le regole generali sulla piena conoscenza enunciate dall'art. 41, comma 2, c.p.a., questo indirizzo si è formato con riferimento a impugnative nei confronti dei provvedimenti di esclusione, mentre per quanto riguarda le aggiudicazioni valgono i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 31 del 2012, in virtù dei quali deve essere attribuita valenza decisiva alla comunicazione prevista dal cit. art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006.

La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 631 del 13 ottobre 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Secondo il TAR Puglia, Bari, una Scia presentata al Suap in modalità cartacea non può, per il solo fatto di essere stata depositata, ritenersi una segnalazione valida, mancando il presupposto per la sua stessa configurazione e ammissibilità, ovvero la modalità telematica; il legislatore è stato, infatti, chiaro nello stabilire che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive, di prestazione di servizi e quelle relative alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, e i relativi elaborati tecnici e allegati debbano presentarsi esclusivamente in modalità telematica al Suap competente per territorio (cfr. art. 2 del DPR n. 160/2010).


La sentenza del TAR Puglia, Bari, Sezione II, n. 1330 del 16 ottobre 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Come da comunicato stampa diffuso dalla Corte Costituzionale il 20 ottobre 2015, la Corte Costituzionale ha giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, in relazione all'art. 10, comma 1, lett. c), dello stesso decreto legislativo, sollevata dal TAR Campania, I Sezione, in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione.


29 gennaio 2016, Varese
“Territorio e infrastrutture: il consumo di suolo e le modalità di realizzazione delle opere pubbliche” (relatori: prof. Emanuele Boscolo e avv. Maria Cristina Colombo)

25 febbraio 2016, Como
“La tutela cautelare nel processo amministrativo”
(relatore: prof. Marco Sica)

18 marzo 2016, Sondrio
“Il regime delle distanze nel diritto civile, amministrativo e penale” 
(relatori avv. Mario Lavatelli, Lorenzo Spallino e Maurizio Carrara)

7 aprile 2016, Como
“Federalismo amministrativo, dinamica della spesa pubblica e vincoli di finanza pubblica conformativi dell’autonomia negoziale degli enti locali”
(relatori: avv. Matteo Accardi e dott. Laura De Rentiis)

12 maggio 2016, Como
“La disciplina degli atti di natura non autoritativa della P.A.” 
(relatori: prof. Maurizio Cafagno e avv. Lorenzo Spallino)

16 giugno 2016, Como
“Il piano di governo del territorio nella legislazione lombarda: profili ricostruttivi e criticità”
(relatore: dott. Giovanni Zucchini).

30 settembre 2016, Lecco
“Il riordino della disciplina in materia di appalti pubblici”
(relatori: avv. Matteo Accardi e avv. Giuseppe Rusconi).


La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sentenza 7 ottobre 2015 n. 20072) ha affermato che la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna; la mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l'inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità.


Su segnala che sul B.U.R.L., supplemento n. 42 del 16 ottobre 2015, è stata pubblicata la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32, avente ad oggetto «Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”)».


Il TAR Veneto, esaminando la disciplina dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 (ante modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 7 agosto 2015), precisa che il comma 6 ter, nel porre un obbligo all'Amministrazione di provvedere su istanza del privato, ha previsto una fattispecie autonoma e diversa dal potere di autotutela previsto dal comma 4; e poiché il terzo leso ha questo unico rimedio a tutela della propria sfera giuridica, il divieto di prosecuzione dell’attività o l’inibitoria deve potersi svolgere in modo pieno e senza i limiti propri dell’autotutela avviata d’ufficio.

Il testo della sentenza n. 1038 del 12 ottobre 2015 del TAR Veneto, Sezione II, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo


Secondo il TAR Lombardia, Brescia, quando siano scoperti abusi edilizi risalenti nel tempo, per imporre la rimessione in pristino è necessario dimostrare l’esistenza di un interesse pubblico attuale. La cancellazione degli abusi tramite demolizione ha, infatti, una doppia finalità: punire un comportamento vietato e recuperare il territorio alla sua corretta zonizzazione. Quando l’attività repressiva si colloca a molti anni di distanza dall'abuso, il secondo scopo può risultare ormai superato dalla trasformazione dei luoghi intervenuta nel frattempo e rimane allora la sola finalità punitiva, che può essere ugualmente raggiunta anche attraverso sanzioni pecuniarie.

Il testo della sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione I, 5 ottobre 2015 n. 1246 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato ribadisce che l’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, nel fissare la distanza minima che deve intercorrere tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, fa espresso ed esclusivo riferimento alle pareti finestrate, per tali dovendosi intendere unicamente le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci.

Il testo della sentenza n. 4628 del 5 ottobre 2015 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Su informa che l’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti ha bandito la terza edizione del concorso "Enrico Guicciardi" per un premio da assegnare a una breve nota di commento a una sentenza che abbia fatto applicazione di norme regionali del Veneto o abbia comunque riguardato problematiche amministrative venete.
Al bando possono partecipare tutti i praticanti avvocati e gli avvocati di età inferiore a 35 anni.
Vi sarà l’assegnazione di tre premi (rispettivamente, di 2.000 euro, di 1.500 euro, di 1.000 euro) per gli elaborati giudicati più meritevoli e potranno essere attribuite ulteriori segnalazioni di merito dalla commissione giudicatrice.  
La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata al prossimo 20 novembre 2015.

Si allega il bando



Con la decisione del 6 ottobre 2015 (causa C-61/14), la Quinta Sezione della Corte di Giustizia UE ha dichiarato che:
1) L’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all'atto di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi. 
2) L’articolo 1 della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell'ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”.

Il testo della decisione della Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, del 6 ottobre 2015 (causa C-61/14) è consultabile sul sito della Corte di Giustizia al seguente indirizzo