Il comma 1150 dell’art. 1 della legge di bilancio 27
dicembre 2017 n. 205 ha sostituito al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge
31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2016, n. 197, le parole «1° gennaio 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2019».
Si rammenta che il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge
31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2016, n. 197 stabiliva, prima della modifica introdotta dalla legge di bilancio
2018, che: «A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i
giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con
modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del
ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo
deposito telematico».
Conseguentemente anche per l’anno 2018 sussiste l’obbligo
del deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi
per i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche.