Il comma 1150 dell’art. 1 della legge di bilancio 27 dicembre 2017 n. 205 ha sostituito al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole «1° gennaio 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2019».

Si rammenta che il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 stabiliva, prima della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2018, che: «A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico».

Conseguentemente anche per l’anno 2018 sussiste l’obbligo del deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi per i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche.



Si allegano le prime note sulle disposizioni rilevanti per la professione forense contenute nella legge  di bilancio 27 dicembre 2017 n. 205 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62) predisposte a cura dall'ufficio di monitoraggio legislativo dell'Organismo Congressuale Forense.


Secondo il TAR Milano, è legittimo il diniego di autorizzazione all’installazione di una stazione radio-base fondato sul rilievo che l’area di installazione prevista nel progetto si trova a distanza di 5 metri dal confine di un’area destinata a parco pubblico.
Precisa il TAR che il diniego opposto dal Comune alla installazione della stazione radio base deve ritenersi conforme alla disposizione di cui all’art. 4, comma 8, della l.r. n. 11/2001 (nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 331/2003), alla cui stregua è comunque vietata l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze; l’impianto di cui è causa, infatti, dovendo essere installato a soli 5 metri dal confine del parco, verrebbe a collocarsi nelle immediate adiacenze dello stesso, ossia “in corrispondenza” di esso, secondo un’interpretazione di tale ultima espressione che tenga conto, necessariamente, della ratio della norma de qua (che verrebbe inevitabilmente frustrata qualora si consentisse l’installazione di impianti SRB nelle immediate adiacenze esterne ai siti sensibili) oltre che del tenore letterale della stessa (attraverso la valorizzazione sia del significato dell’espressione “in corrispondenza” sia del riferimento alle “relative pertinenze”).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 2489 del 27 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano ha ritenuto illegittimo un provvedimento dirigenziale, con cui il settore demanio del Comune di Milano ha disposto di non dare esecuzione a una precedente delibera di Giunta municipale dispositiva del rinnovo della concessione alla ricorrente di locali demaniali siti nella Galleria Vittorio Emanuele II già in uso per l'esercizio di attività di ristorazione, motivato con un mero rinvio alla tesi dell’illegittimità della suddetta delibera formulata dall’ANAC, in un parere non obbligatorio né vincolante, diretta ad affermare il primato della gara pubblica come strumento normale di individuazione del concessionario di beni pubblici. 
Precisa al riguardo il TAR che, a fronte dei profili valorizzati da una precedente deliberazione della Giunta comunale di Milano – che aveva evidenziato oggettive peculiarità che consentono di derogare al principio della gara pubblica e, di conseguenza, aveva determinato di procedere, per una volta, al rinnovo della concessione senza previa indizione di una gara – il parere contrario dell’ANAC contiene deduzioni di carattere solo generale, sicuramente condivisibili in astratto, perché dirette ad affermare il primato della gara pubblica come strumento normale di individuazione del concessionario di beni pubblici, ma che non superano, né sul piano fattuale, né su quello argomentativo, le considerazioni sviluppate dalla Giunta, con conseguente illegittimità dell’impugnato diniego dirigenziale di rinnovo, che risulta viziato sul piano istruttorio e motivazionale poiché disattende le indicazioni contenute nella delibera della Giunta senza fornire concrete argomentazioni e specifiche risultanze istruttorie idonee a superare i dati di fatto e le valutazioni giuridiche espresse dalla Giunta, ma limitandosi a richiamare il parere dell’ANAC.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2423 del 20 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio Nazionale Forense ha espresso il proprio parere sulla bozza di linee guida ANAC in materia di affidamento servizi legali e ha così concluso:
"In conformità alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE ed alla disciplina contenuta nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i servizi legali elencati all'art. 17, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs. n. 50 del 2016 possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa, mentre gli altri servizi legali, ai sensi del combinato disposto dell'allegato IX al codice e degli artt. 140 e ss., devono essere affidati mediante un procedimento comparativo di evidenza pubblica semplificato nei termini e secondo i presupposti identificati da tali ultime disposizioni, così come ha sottolineato il giudice amministrativo in una recentissima decisione (TAR Puglia, sez. II, sentenza 11 dicembre 2017, n. 1289), confermando la posizione del Consiglio di Stato espressa nella sentenza n. 2730 del 2012".


Si rammenta che tra i servizi legali elencati nella lettera d) del comma 1 dell’art. 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 rientrano anche quelli concernenti la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali e la consulenza legale fornita in preparazione di tali procedimenti o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento giudiziario.