Il Consiglio di Stato ritiene infondata la pretesa di una Amministrazione, che aveva stipulato un atto di transazione, di ripetere le somme corrisposte al privato in esecuzione della transazione sottoscritta, quale conseguenza dell’annullamento in autotutela degli atti prodromici alla stipulazione dello stesso contratto; nella fattispecie, gli atti in autotutela erano stati adottati, non in relazione a vizi di legittimità del procedimento amministrativo prodromico alla stipulazione di dette transazioni, bensì in relazione a pretesi vizi del sinallagma contrattuale, i quali, attraverso un espediente di natura formale, erano stati configurati dall'amministrazione quali vizi di legittimità degli atti presupposti al fine di esercitare inesistenti poteri esorbitanti nei confronti della controparte privata.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5278 del 15 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.