In ordine agli effetti dell’approvazione di un nuovo strumento urbanistico sulle attività esistenti, il TAR Milano richiama l’orientamento della giurisprudenza in forza del quale si è statuita
l’illegittimità di un effetto espulsivo delle attività già insediate sul
presupposto che, se è vero che la programmazione urbanistica è caratterizzata da
un altissimo grado di discrezionalità nella prospettiva di un ordinato e
funzionale assetto del territorio comunale, le scelte pianificatorie devono pur
sempre garantire un'imparziale ponderazione degli interessi coinvolti, dovendo
l'amministrazione valutare attentamente se l'astratto miglioramento della
situazione urbanistica generale si ponga in contrasto con rilevanti sacrifici
di interessi, anche privati; gli strumenti urbanistici sono essenzialmente
rivolti a disciplinare la futura attività di trasformazione e di sviluppo del
territorio sicché, salvo che non sia diversamente disposto, i limiti e le
condizioni cui subordinano l'attività edilizia non incidono sulle opere già
eseguite in conformità alla disciplina previgente - i quali conservano la loro
precedente e legittima destinazione pur se difformi dalle nuove prescrizioni -
mentre al contempo deve restare ferma anche la possibilità di effettuare gli interventi
necessari per integrarne o mantenerne la funzionalità; la programmazione
urbanistica non può, in definitiva, introdurre misure espulsive degli
insediamenti produttivi esistenti, neanche in via indiretta, in ossequio ai
principi di corretta pianificazione che traspaiono dalla normativa di settore.
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n.
2289 del 29 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa al seguente indirizzo.