Il Consiglio di Stato ritiene che rientri nella lata discrezionalità della Pubblica Amministrazione prevedere che prima di costruire sulle zone c.d. bianche si determinino i confini e la portata della modifica da effettuare sul territorio comunale mediante un piano attuativo.


La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 873 del 24 febbraio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.



Il Consiglio di Stato, all’esito di una camera di consiglio fissata, a seguito della presentazione di istanza di prelievo, per la definizione del giudizio, ritenuto che:

  • il combinato disposto degli artt. 71 e 71-bis del c.p.a. esige, per la definizione dell’appello in camera di consiglio, che nell’istanza di prelievo venga segnalata l’urgenza della decisione del ricorso;
  • nella fattispecie, la parte appellante si è limitata a rappresentare, nell’istanza di prelievo, il solo dato della durata del tempo trascorso dalla proposizione dell’appello, ma si è astenuta dall’indicare concrete ragioni di urgenza (peraltro non configurabili, avuto riguardo all’oggetto della controversia), che impongono la definizione in tempi rapidi dell’appello;
  • nel riscontrato difetto delle condizioni che autorizzano la decisione del ricorso con il rito della camera di consiglio, risulta necessario rinviare il ricorso all’udienza pubblica per la sua trattazione con il rito ordinario;

ha rinviato a un’udienza pubblica la discussione del merito con rito ordinario.

L’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 737 del 17 febbraio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Il TAR Napoli, a fronte di un ricorso notificato in via cartacea con sottoscrizione autografa, osserva che la prescrizione dell’art. 40 c.p.a., in base al quale il ricorso deve contenere la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore munito di procura speciale, dovrebbe intendersi ora (con l’avvio del processo amministrativo telematico) riferita alla sottoscrizione mediante firma digitale e lo stesso, allora, dovrebbe dirsi in relazione all’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a., per il quale il ricorso è nullo se manca la sottoscrizione (nella fattispecie esaminata oltre al documento cartaceo - la cui copia in formato digitale era stata depositata in giudizio - non esisteva un esemplare del ricorso che, sottoscritto con firma digitale prima della relativa notifica, potesse costituire originale informatico e di cui l’atto analogico potesse rappresentare mera copia conforme).
Aggiunge il TAR che, per prevalente indirizzo giurisprudenziale, la sanzione della nullità assoluta e insanabile dell'atto stesso non si giustifica allorché dalla copia dell’atto notificato, sebbene priva della sottoscrizione del difensore, sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti (ad esempio, in base alla sottoscrizione per autentica della procura in calce), la provenienza da un procuratore abilitato munito di mandato.
Non è altresì dubbio per il TAR che, nonostante il processo amministrativo telematico, sia tuttora consentito ricorrere alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso e che nella fattispecie esaminata l’atto cartaceo notificato alle altre parti recava non soltanto l’autenticazione in calce del mandato, ma le relazioni di notifica redatte e sottoscritte (in maniera autografa) dal difensore, il che consente di considerare l’atto notificato inequivocabilmente riferibile al difensore. 

La sentenza del  TAR Campania, Napoli, Sezione Seconda, n. 1053 del 22 febbraio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Secondo il TAR Napoli, il rito camerale “superaccelerato” è circoscritto esclusivamente ai provvedimenti di esclusione e ammissione emessi all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; pertanto, non si applica in caso di esclusione fondata su presupposti diversi da quelli soggettivi e, quindi, a seguito di estromissione disposta per carenza di elementi essenziali dell’offerta tecnica prescritti dalla lex specialis di gara; neppure può ipotizzarsi una estensione in via analogica delle nuove disposizioni processuali al di fuori delle ipotesi espressamente previste, ostandovi la natura eccezionale del rito.

La sentenza del TAR Campania, Napoli, Sezione Prima, n. 1020 del 20 febbraio 2017 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Segnaliamo che oggi 21 febbraio 2017, alle ore 14,30, presso la sede del TAR Lombardia, Milano, si terrà il seminario di studi per la presentazione del volume "L’Autorità Nazionale  Anticorruzione. Tra prevenzione e attività regolatoria". A cura di Ida Angela Nicotra.

Locadina



Il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con nota del 17 febbraio 2017, informa che, a decorrere dal 26 febbraio 2017, saranno messi a disposizione degli avvocati nuovi moduli per il deposito dei ricorsi e per il deposito degli atti, con l’aggiornamento delle relative istruzioni.

Nota


Il TAR Basilicata ritiene fondata un’eccezione di inammissibilità relativa alla notifica di un ricorso con il formato di firma digitale CAdES, anziché con quello PAdES.
Al riguardo, il TAR rileva che l’allegato al D.P.C.M. n. 40 del 16.2.2016 stabilisce, agli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, l’obbligo del formato di firma digitale PAdES, il quale si caratterizza per l’applicazione PDF, che consente la lettura immediata dei documenti digitali, mentre il ricorrente ha notificato il ricorso in epigrafe con il formato di firma digitale CAdES, come evincibile dalla citazione “pdf.p7m”, indicata nella ricevuta di sottoscrizione in calce alla relata di notifica telematica del ricorso, la cui applicazione consente la lettura del documento digitale, soltanto accedendo tramite il programma CAdES.
Pertanto, il TAR dichiara l’inammissibilità del ricorso ritenendo non nulla, ma inesistente una notifica con un altro formato di firma digitale e perciò non sanabile ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. con la costituzione in giudizio della controparte, in quanto deve ritenersi che una relazione di notifica con altro formato di firma digitale diverso da quello, prescritto dagli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, dell’Allegato al D.P.C.M. n. 40 del 16.2.2016, equivale a una notifica priva di sottoscrizione.

La sentenza del TAR Basilicata, Sezione Prima, n. 160 del 14 febbraio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Secondo il TAR Lazio la successiva aggiudicazione non rende improcedibile il ricorso proposto dall’aggiudicatario contro le ammissioni degli altri concorrenti ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a.
Osserva al riguardo il TAR Lazio che:
  • se l’omessa impugnazione dell’ammissione degli altri concorrenti fa consumare il potere di dedurre le relative censure in sede di impugnazione dell’aggiudicazione, parimenti tali censure non potranno essere mosse dall’aggiudicatario che volesse paralizzare, con lo strumento del ricorso incidentale, quello principale proposto avverso l’affidamento dell’appalto, allorquando non abbia tempestivamente esercitato detto potere ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a..;
  • dichiarare il ricorso improcedibile, in ragione del raggiungimento del bene ultimo dell’aggiudicazione da parte del ricorrente, e quindi del mancato ottenimento di ulteriori benefici dall’esclusione dei controinteressati non utilmente collocati, comporterebbe una situazione per cui il ricorrente aggiudicatario si vedrebbe precluso l’esame delle proprie doglianze nei confronti degli altri concorrenti, i quali, invece, ben potrebbero ottenere l’accoglimento delle proprie ragioni contro l’ammissione del ricorrente e, in via derivata, l’aggiudicazione ottenuta;
  • in altri termini, in ragione della separazione delle due fasi processuali, cui corrispondono anche riti diversi, la successiva aggiudicazione non può ritenersi tale da incidere sull’interesse a ricorrere ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a., non essendo venuta meno l’utilità (o la ratio) del ricorso anticipato.

La sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima bis, n. 2113 in data 8 febbraio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Il TAR Puglia, Lecce, ha sospeso un bando di gara di un Comune per l’individuazione, attraverso il criterio del massimo ribasso, di un avvocato a cui affidare il servizio giuridico-legale per la durata di un anno, rilevando che i contenuti del servizio in questione non sembrano rientrare nelle ipotesi disciplinate dall’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 2016.

L’ordinanza del TAR Puglia, Lecce, Sezione Seconda, n. 21 del 19 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.

Si veda anche il comunicato pubblicato sul sito della Camera Amministrativa di Lecce, Brindisi e Taranto.


Riceviamo e volentieri pubblichiamo il contributo del prof. Emanuele Boscolo, professore di diritto amministrativo dell’Università degli Studi dell'Insubria, sulle liberalizzazioni e il ridisegno dei titoli edilizi a seguito dei decreti attuativi della legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.




Il TAR Calabria, Catanzaro, in un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico, ritiene ammissibile un ricorso depositato in copia digitale per immagini di un atto cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-bis c.p.a. e dell’art. 9, comma 1, d.m. 16 febbraio 2016 n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico, sul rilievo che:
  • il ricorso è comunque sottoscritto con firma digitale;
  • la difformità dal modello delineato dalla normativa vigente non si traduce in una nullità, avendo l’atto raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), atteso che il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma a garantire solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665);
  • nel caso di specie è certa la paternità dell’atto depositato, attribuibile al difensore che lo ha sottoscritto digitalmente; il ricorso, nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e al Collegio; non è apprezzabile alcuna lesione per il diritto di difesa delle parti.


La sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, Sezione Prima, n. 175 del 10 febbraio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.