Il TAR Basilicata ritiene fondata un’eccezione di inammissibilità relativa alla notifica di un ricorso con il formato di firma digitale CAdES, anziché con quello PAdES.
Al riguardo, il TAR rileva che l’allegato al D.P.C.M. n. 40 del 16.2.2016 stabilisce, agli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, l’obbligo del formato di firma digitale PAdES, il quale si caratterizza per l’applicazione PDF, che consente la lettura immediata dei documenti digitali, mentre il ricorrente ha notificato il ricorso in epigrafe con il formato di firma digitale CAdES, come evincibile dalla citazione “pdf.p7m”, indicata nella ricevuta di sottoscrizione in calce alla relata di notifica telematica del ricorso, la cui applicazione consente la lettura del documento digitale, soltanto accedendo tramite il programma CAdES.
Pertanto, il TAR dichiara l’inammissibilità del ricorso ritenendo non nulla, ma inesistente una notifica con un altro formato di firma digitale e perciò non sanabile ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. con la costituzione in giudizio della controparte, in quanto deve ritenersi che una relazione di notifica con altro formato di firma digitale diverso da quello, prescritto dagli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, dell’Allegato al D.P.C.M. n. 40 del 16.2.2016, equivale a una notifica priva di sottoscrizione.

La sentenza del TAR Basilicata, Sezione Prima, n. 160 del 14 febbraio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.