Il CGA, a fronte di una domanda di accertamento svolta in via incidentale in funzione della verifica della sussistenza del presupposto impositivo del contributo unificato e avente a oggetto l’accertamento che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti hanno identità di oggetto o, comunque, che i secondi non ampliano in modo considerevole l'oggetto della controversia già instaurata, osserva:
  • la richiesta, sorretta da un preciso interesse di parte dopo la decisione della Corte di Giustizia sez. V, 6 ottobre 2015, è tesa a promuovere un accertamento che nei suddetti termini non sfugge dall’ambito della giurisdizione amministrativa;
  • sarebbe singolare che l’accertamento richiesto fosse inibito proprio al Giudice che è chiamato dalla legge a esaminare il contenuto intrinseco degli stessi atti di parte (ricorso originario e successivi motivi aggiunti) e che per tale ragione nell’ambito del proprio percorso logico deve, quindi, necessariamente verificare in primis se si imponga un’autonoma disamina dei motivi aggiunti o, invece, questi non la richiedano poiché realizzano una dilatazione soltanto formale del thema decidendum;
  • nulla osta dunque all’accoglimento della richiesta di dare atto, nell’interesse di tutte le parti in causa, che i motivi aggiunti nella specie articolati non ampliano nella sostanza l'oggetto della controversia.


La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 27 del 31 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.