Anche il TAR Brescia, dopo il TAR Milano, ritiene che il termine di perenzione ultraquinquennale di cui all’articolo 82, comma 1, c.p.a., non essendo correlato al compimento di specifiche attività processuali delle parti, non è soggetto alla sospensione straordinaria dei termini processuali di cui alla normativa emergenziale per l’epidemia da Covid 19, laddove invece resta soggetto a tale sospensione straordinaria il diverso termine di 180 giorni dalla comunicazione dell’avviso di perenzione ultraquinquennale, previsto dallo stesso articolo 82, comma 1, c.p.a., per la presentazione di una nuova istanza di fissazione di udienza da parte delle parti interessate, trattandosi per l’appunto di un termine a cui è correlato il compimento di una specifica attività processuale.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 698 del 27 luglio 2021.
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Il TAR Milano, con riferimento all'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto, osserva che:
  • la mancata sottoscrizione del contratto, entro il termine di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non preclude la possibilità di stipulare il contratto, stante la natura meramente ordinatoria dello stesso, ma attribuisce all’affidatario il diritto potestativo di sciogliersi dal vincolo obbligatorio, da esercitarsi mediante la notificazione di un atto alla stazione appaltante, oltre che il diritto al rimborso delle spese contrattuali;
  • la norma è posta a tutela dell’aggiudicatario, il quale deve poter calcolare e attuare le scelte imprenditoriali entro tempi certi, e perciò gli attribuisce la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, in alternativa all’azione avverso il silenzio, di cui agli articoli 31 e 117 c.p.a. per ottenere la condanna dell’amministrazione a provvedere;
  • dall’alternatività del diritto potestativo di recesso rispetto all’azione avverso il silenzio dell’amministrazione, discende che entrambi i rimedi sono attribuiti all’aggiudicatario solo a fronte di un’inerzia ingiustificata che sia imputabile ad un inadempimento dell’amministrazione;
  • ove invece l’inutile decorso del termine, di cui all’articolo 32, comma 8, non sia determinato dall’inerzia ingiustificata della stazione appaltante ma dalla necessità di coltivare un’interlocuzione avviata dall’aggiudicatario, occorre accertare se il comportamento tenuto da entrambe le parti sia conforme al dovere di buona fede e correttezza, imposto dall’articolo 1337 c.c. nella fase di formazione del contratto e dunque anche nella fase che separa l’aggiudicazione dell’appalto dalla stipulazione del contratto.
Nel caso esaminato dal TAR l’a.t.i. aggiudicataria ha dapprima presentato l’offerta economica senza rilevare alcuna anomalia di sorta nel progetto posto a base di gara, salvo poi, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, proporre al Comune una proposta di variante incompleta e non giustificata dall’impossibilità di eseguire il progetto posto a base di gara; la stazione appaltante, in adempimento dell’obbligo di buona fede, ha assentito ad una serie di richieste di differimento provenienti dall’aggiudicataria; il TAR ha quindi ritenuto il differimento della fissazione di detta data, oltre il termine di sessanta giorni dal momento in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace, non imputabile ad un’inerzia ingiustificata della stazione appaltante ma alla necessità di esaminare compiutamente, alla luce di tutti gli elaborati progettuali e della documentazione mancante, la proposta di variante dell’a.t.i. aggiudicataria.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1839 del 27 luglio 2021.
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Il TAR Milano condivide l’assunto giurisprudenziale secondo cui non può essere sufficiente in sede di illustrazione delle ragioni sostanziali poste a sostegno della dichiarazione di non compatibilità paesaggistica in sanatoria il mero rinvio ad una circolare esplicativa, posto che l’onere di dimostrare in giudizio le circostanze di rilievo in ordine all’aumento dei volumi e superfici – a fronte dell’allegazione da parte degli interessati della non difformità della realizzazione dei lavori rispetto al progetto originario – spetta all’amministrazione procedente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1726 del 15 luglio 2021.
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Il TAR Milano affronta la problematica dell'applicazione delle misure di salvaguardia in presenza di opere opere soggette a SCIA e osserva:
<<8. Le misure di salvaguardia hanno la specifica funzione di evitare che, nelle more del procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione, le richieste dei privati, fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, finiscano per alterare la situazione di fatto e, quindi, per pregiudicare definitivamente gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la programmazione urbanistica in itinere.
Esse scattano automaticamente dalla data di adozione del nuovo piano urbanistico – peraltro senza necessità che questo sia stato pubblicato e reso esecutivo (Cons. Stato, Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1558; Id., 30 novembre 2020, n. 7516) – e si applicano a tutti i titoli edilizi non perfezionatisi, ivi inclusi quelli che si formano sulla scorta delle sole dichiarazioni dei privati, ossia la D.I.A. e – ora – la S.C.I.A.
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che le finalità proprie delle misure di salvaguardia «sussistono in modo del tutto identico anche nelle ipotesi normativamente previste di richieste di interventi edilizi realizzabili senza alcun titolo abilitativo, come avviene nel caso della DIA, con la conseguenza che anche detti interventi debbono in ogni caso essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici adottati» (Cons., Stato, sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 5257; T.A.R. Bologna , Sez. I, 19 aprile 2017, n. 298; Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7516).
9. A quanto sopra consegue che non si può escludere l’assoggettamento dell’opera alle misure di salvaguardia né per il sol fatto che queste siano state oggetto di S.C.I.A. né per la circostanza che i lavori fossero già stati iniziati. Ciò che rileva, in termini di operatività temporale delle misure di salvaguardia è unicamente il mancato perfezionamento del titolo edilizio alla data di adozione del P.G.T., dunque, con riferimento alla S.C.I.A., il mancato decorso del termine di trenta giorni dalla sua presentazione, a prescindere dall’intervenuto inizio dei lavori, il quale non ha alcuna capacità di consolidare la segnalazione>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1814 del 23 luglio 2021.
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La Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, la Camera Amministrativa della Lombardia Orientale, la Camera Amministrativa dell’Insubria e la Camera Amministrativa di Monza e della Brianza hanno predisposto l'allegato comunicato congiunto sul decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, con oggetto la mancata proroga della disciplina processuale emergenziale per la giustizia amministrativa.


Il TAR Milano, dopo aver precisato che la nullità delle clausole che prevedano prescrizioni a pena di esclusione diverse da quelle previste dal codice stesso o dalla legge - comminata dall’art. 83, comma 8, del codice dei contratti - è una nullità in senso tecnico con la conseguente improduttività degli effetti delle predette clausole e applicabilità del regime di rilevabilità d'ufficio, aggiunge che a fronte della nullità della clausola escludente contra legem del bando di gara non sussiste l’onere per l’impresa di immediata impugnazione, posto che la predetta clausola è da considerarsi come non apposta ai documenti di gara.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1775 del 21 luglio 2021.
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Il TAR Milano ritiene che la sospensione straordinaria dell’art. 84 c. 1 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 15 aprile 2020 non si applica al termine quinquennale di cui all’art. 82 c.p.a.; precisa il TAR che l’art. 84 c. 1 d.l. n. 18/2020, nel disporre che “tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi”, rinvia espressamente, quanto alla disciplina, all’articolo 54, comma 2 c.p.a., il quale a sua volta dispone la sospensione feriale dei termini dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno; sospensione quest’ultima che, secondo orientamento condiviso dal collegio, non si applica al termine quinquennale di cui all’art. 82 c.p.a., stante la sua natura sostanziale.
Aggiunge che quanto ai motivi aggiunti impropri, gli stessi, oltre a costituire una domanda nuova, integrano un nuovo atto di impulso processuale, dal quale deve computarsi un nuovo termine quinquennale ai fini della perenzione onde occorre distinguere tra la perenzione del ricorso originario e quella del ricorso per motivi aggiunti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1787 del 22 luglio 2021.
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Il TAR Milano conferma l’orientamento giurisprudenziale sulla legittimità dell’imposizione di un vincolo culturale su un edificio industriale, ribadendo:
  • i ristretti limiti di sindacabilità dell’ampia discrezionalità tecnico-valutativa propria dell’Amministrazione in materia;
  • l’irrilevanza delle condizioni dell’immobile;
  • l’insussistenza di un obbligo di tener conto "a monte" dell’interesse del proprietario del bene vincolato, rispetto a quello pubblico alla conservazione del bene, da valutarsi soltanto "a valle" della dichiarazione nella fase attuativa del vincolo (richiamando a tale scopo una pronuncia del Consiglio di Stato riguardante una centrale termoelettrica Enel).
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1679 in data 8 luglio 2021.
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Seguendo la sua giurisprudenza, il TAR Milano precisa che il sovradimensionamento di servizi non motivato costituisce vizio che porta all'annullamento degli atti di pianificazione solo quando incide in maniera concreta sulla posizione giuridica del proprietario pregiudicandone gli interessi (in tal senso: TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, 30.07.2018 n. 1863, sez. IV, 30.04.2021, n. 1079)

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1696 del 12 luglio 2021.
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Il TAR Milano, dopo aver riportato i diversi orientamenti sull’effetto di variante della pianificazione urbanistica locale previsto dall’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 in caso di approvazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, aderisce all’orientamento secondo il quale l’effetto variante sarebbe “automatico”, a prescindere dall’assenso o dal dissenso del Comune interessato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1533 del 23 giugno 2021.
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Il TAR Milano precisa che la stazione appaltante non può, in sede di chiarimenti, modificare le previsioni della legge di gara, introducendo prescrizioni non desumibili dalla stessa lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1327; Consiglio di Stato, sez. III, 28 giugno 2019, n. 4459); le uniche fonti della procedura di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati, sicché i chiarimenti autointerpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle e quindi non possono essere vincolanti per la commissione aggiudicatrice (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4441; id, sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154).

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1746 del 16 luglio 2021.
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Precisa il TAR Milano che il vizio di sviamento di potere presuppone che l’Amministrazione eserciti il pubblico potere per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, ovvero quando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico. Tuttavia, in sede processuale si richiede che la censura sia supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo sufficienti mere supposizioni o indizi, che non si traducano nella dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto dall'Amministrazione (Consiglio di Stato sez. V, n. 3401 del 5.6.2018; sez. IV, n. 32 del 8.1.2013).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1696 del 12 luglio 2021.
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Il TAR Brescia condivide l’orientamento secondo cui la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e morfologia della copertura, non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 13 settembre 2013 n. 1104 e 25 gennaio 2012, n. 48); il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesistico unicamente nelle “aree non idonee” (in quanto tali, espressamente individuate), mentre negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto del fatto che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 21 febbraio 2018 n. 496; T.A.R. Brescia, sez. I, 17 dicembre 2010 n. 904).
In altre parole, secondo il TAR, la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici non può più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, paesisticamente vincolata (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, 19 giugno 2017, n. 1459; T.A.R. Firenze, sez. I, 9 marzo 2017, n. 357; Cons. Stato, sez. VI, 18 gennaio 2012 n. 1799).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 617 del 2 luglio 2021.
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Il TAR Milano precisa che:
<<i caratteri dell’offerta alternativa, che si pone in contrapposizione col carattere dell’unicità dell’offerta stessa, vengono infatti descritti dalla giurisprudenza nei seguenti termini: «La violazione del principio di unicità dell'offerta si verifica nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell'ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall'offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante» (TAR Piemonte, Torino, I, 16 marzo 2020, n. 195; cfr. ex multis TAR Toscana, I, 9 ottobre 2015, n. 1361; TAR Veneto, II, 10 dicembre 2018, n. 1135). L’offerta si configura dunque come alternativa o duplice nel momento in cui l’impresa prospetta differenti proposte, in modo tale che in seguito all’aggiudicazione l’erogazione della prestazione verrà posta in essere secondo una sola delle stesse, escludendo le altre>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1691 del 12 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia osserva che il fatto che l’ordinanza contingibile e urgente, quale provvedimento atipico, sia atto a contenuto libero, non significa che quel contenuto non debba essere determinato: il destinatario del provvedimento deve essere in grado di sapere che cosa è tenuto a fare o non fare, quale azione o omissione determina l’inadempienza all’ordine della pubblica Autorità; non può quindi essere richiesto al privato, destinatario di un provvedimento contingibile e urgente, un procedimento interpretativo per comprendere quali interventi debbano essere effettuati (fattispecie in materia di emissioni odorigine moleste).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 588 del 23 giugno 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,».

Corte Costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Corte Costituzionale.


Il TAR Brescia nell’esaminare le potenzialità di sanatoria desumibili dall’art. 38 del DPR 380/2001, sottolinea che per il rilascio di un nuovo titolo edilizio in luogo di quello annullato non è richiesta la doppia conformità, la quale è invece prevista per la sanatoria ex art. 36 del DPR 380/2001; questo perché l’edificazione sulla base di un titolo edilizio è sempre assistita dalla presunzione di legittimità degli atti amministrativi, e dunque produce un affidamento tutelabile.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 604 del 28 giugno 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo il TAR Milano non può ritenersi sanabile il vizio di incompetenza relativa, in applicazione del disposto di cui all’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, poiché le norme sul procedimento o sulla forma degli atti non possono considerarsi inclusive di quelle sulla competenza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1649 del 5 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano osserva che in caso di acclarata illegittimità di un atto amministrativo asseritamente foriero di danno, al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio, per ciò che attiene al profilo dell’elemento soggettivo dell’illecito; egli può, infatti, limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto, dovendosi fare rinvio, al fine della prova dell’elemento soggettivo alle regole della comune esperienza e della presunzione semplice di cui all’art. 2727 c.c., mentre spetta all’amministrazione dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile; precisa, però, il TAR che la colpa dell’amministrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo, giuridico e fattuale tale da palesarne la negligenza e l’imperizia, cioè l’aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato, mentre deve essere negata la responsabilità quando l’indagine conduce al riconoscimento di un errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per la incertezza del quadro normativo di riferimento, per la complessità della situazione di fatto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1610 del 30 giugno 2021.
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Secondo il TAR Milano la cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 6, del d.lgs n. 50/2016 assolve una funzione essenziale di garanzia della serietà e dell’attendibilità dell’offerta, sicché copre ogni ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto addebitabile all’offerente, anche nel caso in cui l’aggiudicatario non superi le verifiche conseguenti alla redazione della graduatoria finale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1581 del 28 giugno 2021.
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Il TAR Milano, con riferimento alle esigenze di compatibilità ambientale di singoli progetti, osserva che:
  • la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), analogamente alla VAS, ha come finalità quella di subordinare l'autorizzazione dei progetti che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente alla valutazione delle loro probabili ripercussioni sull'ambiente stesso;
  • pur avendo in sostanza le due procedure la medesima funzione, la ragione per cui, successivamente alla VIA, è stata introdotta anche la VAS risiede nell’esigenza di assicurare che le considerazioni di carattere ambientale siano svolte già a livello di piani e programmi, in modo da consentire valutazioni di insieme condotte su vasta scala riguardanti l’interazione dei possibili impatti provocati sull’ambiente dalla pluralità degli interventi programmati, e non limitate all’impatto provocato dalla realizzazione della singola opera:
  • sulla scorta dell’art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 (il quale stabilisce che le varianti localizzative effettuate mediante l’approvazione di singoli progetti non necessitano di VAS), in talune particolari ipotesi, la procedura di VAS deve essere attivata anche con riguardo a procedimenti che hanno ad oggetto l’autorizzazione di un singolo intervento; ma tali ipotesi ricorrono quando il singolo intervento non sia conforme alle previsioni di un piano o programma già approvato e sottoposto a VAS, e sia perciò necessario valutare l’incidenza del suo impatto nel contesto già programmato, considerando l’interazione dei suoi effetti sull’ambiente con gli effetti propri degli altri interventi già previsti nel medesimo piano o programma:
  • l’effettuazione della VAS relativamente ad un singolo progetto ha dunque senso solo in presenza di piani e programmi (di cui il progetto stesso costituisca variante non meramente localizzativa) in cui sia prevista la realizzazione di una pluralità di interventi, onde permettere la sopra illustrata valutazione di insieme; in assenza di questi piani o programmi la sottoposizione di un singolo progetto a VAS, oltre che a VIA, non avrebbe invece alcun senso e comporterebbe una inutile duplicazione di procedure aventi in sostanza la medesima funzione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1592 del 30 giugno 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia osserva che rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione comunale la valutazione dell’opportunità di approvare lo strumento urbanistico attuativo, a maggior ragione nel caso in cui lo stesso non risulti conforme al PGT e ne implichi una modifica; a fronte di tale potere, nella fase che precede l’approvazione, in capo al privato proponente non si è ancora consolidata un’aspettativa qualificata tale da imporre all’amministrazione comunale una specifica e rafforzata motivazione delle determinazioni assunte sulla prosecuzione del procedimento; da tali considerazioni consegue, inoltre, che la scelta comunale in merito all’approvazione del piano attuativo è soggetta al sindacato di legittimità nei soli limiti della verifica della non manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà della stessa.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 603 del 28 giugno 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano aderisce alla giurisprudenza amministrativa più recente che ha chiarito che in materia ambientale, il parametro della vicinitas – inteso come vicinanza al sito prescelto per l'ubicazione di una discarica avente potenzialità inquinanti e fondante l’accesso alla tutela giurisdizionale – non deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità dell’azione, dalla prova del pregiudizio patito.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1533 del 23 giugno 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano, dopo aver osservato che costituisce dato pacifico quello secondo cui la Pubblica Amministrazione, nella sua attività ancorché autoritativa di scelta del contraente, è tenuta al rispetto della generale previsione dell’articolo 1337 del codice civile, sull’obbligo di condotta secondo buona fede nel corso delle trattative per la stipulazione del contratto, precisa che la responsabilità precontrattuale prescinde dall’eventuale legittimità del provvedimento di autotutela (annullamento d’ufficio o revoca) degli atti di gara, nel senso che la legittimità dell’intervento autoritativo in autotutela non esclude che l’Amministrazione possa avere violato il canone di buona fede nelle trattativa.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1582 del 28 giugno 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.