Il TAR Milano condivide l’assunto giurisprudenziale secondo cui non può essere sufficiente in sede di illustrazione delle ragioni sostanziali poste a sostegno della dichiarazione di non compatibilità paesaggistica in sanatoria il mero rinvio ad una circolare esplicativa, posto che l’onere di dimostrare in giudizio le circostanze di rilievo in ordine all’aumento dei volumi e superfici – a fronte dell’allegazione da parte degli interessati della non difformità della realizzazione dei lavori rispetto al progetto originario – spetta all’amministrazione procedente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1726 del 15 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.