Il TAR Milano, dopo aver osservato che costituisce dato pacifico quello secondo cui la Pubblica Amministrazione, nella sua attività ancorché autoritativa di scelta del contraente, è tenuta al rispetto della generale previsione dell’articolo 1337 del codice civile, sull’obbligo di condotta secondo buona fede nel corso delle trattative per la stipulazione del contratto, precisa che la responsabilità precontrattuale prescinde dall’eventuale legittimità del provvedimento di autotutela (annullamento d’ufficio o revoca) degli atti di gara, nel senso che la legittimità dell’intervento autoritativo in autotutela non esclude che l’Amministrazione possa avere violato il canone di buona fede nelle trattativa.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1582 del 28 giugno 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.