Il TAR Milano, dopo aver precisato che la nullità delle clausole che prevedano prescrizioni a pena di esclusione diverse da quelle previste dal codice stesso o dalla legge - comminata dall’art. 83, comma 8, del codice dei contratti - è una nullità in senso tecnico con la conseguente improduttività degli effetti delle predette clausole e applicabilità del regime di rilevabilità d'ufficio, aggiunge che a fronte della nullità della clausola escludente contra legem del bando di gara non sussiste l’onere per l’impresa di immediata impugnazione, posto che la predetta clausola è da considerarsi come non apposta ai documenti di gara.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1775 del 21 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.