L’art. 48, comma 6, della legge regionale n. 12 del 2005 richiama espressamente gli interventi di “demolizione e ricostruzione” affiancandoli e aggiungendoli a quelli di ristrutturazione edilizia. Si deve pertanto ritenere che, in base al dato letterale di questa norma, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione non ascrivibili alla categoria della ristrutturazione edilizia possano beneficiare del regime di favore ivi previsto in tema di determinazione del costo di costruzione.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4056 del 7 agosto 2026 – Pres. Nunziata, Est. Cozzi