Allorché unitamente ad atti di autorità centrale o locale aventi effetti limitati alla circoscrizione del tribunale periferico adito siano impugnati atti adottati dall'autorità centrale aventi effetti estesi all'intero territorio nazionale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del TAR del Lazio, sede di Roma, non rilevando, a tal fine, la maggiore o minore importanza che l'impugnazione dell'atto dell'autorità centrale assume nell'economia generale del ricorso, poiché tale questione riguarda il merito del gravame, mentre lo spostamento della competenza territoriale si verifica per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di un'autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente.
TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3924 del 24 luglio 2026 – Pres. Mielli, Est. Plantamura