Nei contratti pubblici disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016, la revisione dei prezzi è consentita esclusivamente alle condizioni previste dall’art. 106, comma 1, lett. a), ossia quando sia stata espressamente prevista nei documenti di gara mediante clausole chiare, precise e inequivocabili; non sono invece applicabili in via analogica né le normative emergenziali introdotte successivamente, né la disciplina di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 36 del 2023, che è priva di efficacia retroattiva. Inoltre, la disciplina speciale degli appalti pubblici prevale sulle regole civilistiche generali e, nel vigore del D.Lgs. n. 50/2016, la regola è costituita dall’invariabilità dei corrispettivi, salvo le limitate ipotesi derogatorie previste dalla legge.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3857 del 21 luglio 2026 – Pres. Di Mario, Est. Patelli