Gli enti pubblici godono di ampia discrezionalità in sede di pianificazione urbanistica, mentre il privato gode di un affidamento qualificato soltanto in una serie limitata di casi: superamento degli standard minimi ex DM n. 1444 del 1968, presenza di convenzioni già stipulate, giudicati di annullamento di dinieghi di titoli edilizi o di silenzio inadempimento sulla domanda di titoli, aree intercluse comprese fra fondi legittimamente edificati e vendita di un bene avente al momento dell’alienazione una più favorevole destinazione urbanistica.
TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1796 del 20 aprile 2026 – Pres. Nunziata, Est. Zucchini