La nozione di causa rilevante ai fini della concreta attuazione del principio del chi inquina paga rileva in termini di aumento del rischio, nel senso di contribuzione al rischio di verificarsi dell’inquinamento. L’accertamento del nesso di causalità tra la condotta e il verificarsi dell’inquinamento prodotto dall’attività deve essere condotto secondo il criterio del più probabile che non o richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione. Non trova quindi applicazione il criterio penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La prova della responsabilità della contaminazione può essere data in via diretta o indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c.
TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 4223 del 18 settembre 2026 – Pres. Mielli, Est. Bini