L’Amministrazione non può richiedere al beneficiario di un permesso di costruire ordinario l’adempimento di obblighi che non rinvengano un fondamento, anche indiretto, nella legge, essendo preclusa l’imposizione di prestazioni patrimoniali in assenza di una base legale, secondo quanto disposto dall’art. 23 della Costituzione. Ciò vale anche con riguardo alla necessità di reperimento di standard aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa primaria (in primis, dal D.M. n. 1444 del 1968), poiché si impone un onere al privato che non ha natura puramente corrispettiva, essendo già compensato l’intervento dalle previste le dotazioni generali di Piano (art. 9 della legge regionale n. 12 del 2005).
TAR Lombardia Milano, Sez. II, n. 2604 del 25 maggio 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita