L’amministrazione non può imporre al privato di avvalersi unicamente della modalità semplificata del permesso di costruire convenzionato, impedendogli di richiedere l’approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio. L’art. 28 bis d.P.R. n. 380/2001 prevede che, quando le esigenze di urbanizzazione non sono particolarmente complesse, “è possibile” - e dunque non è obbligatorio - il ricorso allo strumento alternativo del permesso di costruire convenzionato. Il privato mantiene, pertanto, la possibilità di attivare il procedimento per l’approvazione di piano attuativo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1611 del 9 aprile 2026


In materia di S.C.I.A. edilizia, l’istanza presentata a mezzo PEC all’amministrazione competente, pur astrattamente valida sotto il profilo formale, non è idonea a far decorrere il termine per la formazione del silenzio-assenso ex art. 20 L. n. 241/1990 qualora l’ordinamento preveda, ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 380/2001, lo Sportello Unico per l’Edilizia quale unico punto di accesso obbligatorio per la presentazione delle pratiche; ne consegue che, in assenza di utilizzo dei canali telematici istituzionali, l’inerzia dell’amministrazione non può assumere valore provvedimentale tacito.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1618 del 9 aprile 2026


Non è richiesta la sussistenza di un rapporto di perfetta identità tra il preavviso di rigetto e l’atto conclusivo del procedimento, né una corrispondenza piena tra i due atti, ben potendo l’Amministrazione procedente meglio precisare nel provvedimento finale la propria determinazione, sempreché il contenuto del diniego si inscriva nello stesso schema delineato dalla comunicazione di cui all’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, escludendosi soltanto la possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell’atto endoprocedimentale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1526 dell’1 aprile 2026


L’indagine in ordine agli elementi essenziali dell’avvalimento operativo deve essere svolta sulla base delle generali regole sull’ermeneutica contrattuale, in particolare secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 cod. civ.). Il contratto di avvalimento, quindi, non deve necessariamente spingersi, ad esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d'opera, all'esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1543 del 2 aprile 2026


Il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi, al di fuori dei casi tassativi in cui è richiesta la doppia conformità, è quello vigente al momento della sanzione, non già quello in vigore all'epoca di realizzazione dell'abuso, in quanto la rimessione in pristino deve corrispondere a un interesse pubblico attuale. L’art. 34-bis DPR 380/2001 non richiede la doppia conformità, e anzi ai commi 1-bis e 2-bis prevede ipotesi allargate di sanatoria (o più precisamente di conformità ex lege) per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, con una chiara impostazione retroattiva. Tale impostazione è ribadita nel successivo comma 3, che precisa l’applicazione delle tolleranze costruttive anche alle difformità edilizie realizzate “nel corso di precedenti interventi edilizi”.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 444 del 30 marzo 2026


Il procedimento di verifica dell'anomalia mira ad accertare la complessiva sostenibilità economica dell'offerta e culmina in una valutazione globale e sintetica fondata su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità e elasticità. Il procedimento di anomalia non ha funzione sanzionatoria, né si risolve in una sorta di “caccia all'errore” sulle singole voci componenti l’offerta, essendo piuttosto volto ad accertare che la medesima sia nel complesso affidabile e consenta di garantire l'interesse pubblico al proficuo svolgimento della commessa al miglior prezzo reperibile sul mercato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 974 del 2 marzo 2026


La coltivazione in vaso su bancali - e non direttamente nel terreno - unitamente alla realizzazione di una superficie dotata di pavimentazione in blocchetti cementizi e di impianti di illuminazione e riscaldamento destinata all’attività di vendita palesano la realizzazione di una durevole alterazione del suolo ed escludono la riconducibilità dei manufatti alla nozione di serre mobili e dunque all’attività edilizia libera.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 165 del 16 gennaio 2026


Il vero attentato al principio di unicità dell’offerta si verifica nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell’ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall’offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1373 del 23 marzo 2026


La demolizione di un abuso edilizio va ingiunta all'attuale proprietario dell'immobile non a titolo di responsabilità effettiva, bensì per il suo rapporto materiale con il manufatto, essendo finalizzata a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, nonché a ripristinare l'ordine urbanistico violato.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 426 del 26 marzo 2026


L’art. 104, al comma 3, d.lgs. n. 36/2023 prevede che, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la procedura di aggiudicazione o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria, applicandosi così le disposizioni in materia di subappalto; la norma deve essere interpretata nel senso che il ricorso ad un contratto di avvalimento per l’ammissione ad una procedura di affidamento di un contratto pubblico impone il subappalto necessario delle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento soltanto qualora si tratti di requisito abilitante allo svolgimento del servizio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1538 del 2 aprile 2026


Al di là della colpevole erronea compilazione dei moduli di deposito da parte del difensore, deve essere  data prevalenza al contenuto degli atti depositati in giudizio e sottoscritti digitalmente; una compilazione dei moduli di deposito difforme dal contenuto sostanziale degli atti ad esso allegati non può certamente valere ad attribuire diverso contenuto sostanziale agli atti con i medesimi depositati; ai sensi dell’art. 2 dell’allegato 2 al DPCS 28 luglio 2021, infatti, le regole tecniche del processo amministrativo assolvono unicamente alla funzione tecnica di consentire al sistema informativo della giustizia amministrativa di tradurre in informazioni digitali il contenuto del deposito, senza mutare la sostanza dei contenuti come disciplinata dalle norme primarie del codice del processo amministrativo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, ordinanza n. 1291 del 17 marzo 2026


Un errore materiale nella redazione della planimetria (o di altri documenti allegati) può dare luogo tutt’al più ad una mera irregolarità del provvedimento di condono, che può però essere sempre sanata attraverso un atto di rettifica avente valore retroattivo.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 858 del 12 febbraio 2026


I requisiti (generali e speciali) di partecipazione alla gara sono necessari per accedere alla procedura di gara e si distinguono dai requisiti di esecuzione del contratto in ragione del fatto che questi ultimi sono elementi che caratterizzano invece la fase esecutiva del contratto. Il possesso dei requisiti di partecipazione è richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell'offerta; mentre i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell'offerta, a volte essenziali, più spesso idonei all'attribuzione di un punteggio premiale. La distinzione tra requisiti di partecipazione e di esecuzione va ricercata attraverso l’interpretazione della lex specialis di gara, la cui formulazione deve essere chiara al fine di consentire all'operatore economico di conoscere quali sono i requisiti minimi che è tenuto a possedere ai fini della presentazione dell'offerta.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1022 del 3 marzo 2026


Si pubblicano le slide predisposte dall'avv. Maria Cristina Colombo e dall'avv. Leonardo Salvemini che sono state illustrate dai relatori durante l'evento formativo organizzato dalla Camera Amministrativa dell'Insubria del 27 marzo 2026, avente ad oggetto "Appalti e ambiente: punti di sinergia e contatto visti da due differenti prospettive".



Si ha nuova costruzione quando l’intervento edilizio non riguardi un singolo immobile preesistente, ma si riferisca a una pluralità di manufatti che vengono accorpati in un unico volume, oppure all’opposto si proceda al frazionamento di un unico volume originario in più edifici di nuova realizzazione (principio dell’unicità dell’edificio); ancora quando l’intervento non sia “neutro” sotto il profilo dell’impatto fisico e comporti una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall’immobile demolito (neutralità dell’impatto sul territorio) o consista nell’accorpamento di volumi di pertinenze all’edificio principale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1157 del 10 marzo 2026


Il giudice adito con l’azione sull’accesso ai sensi dell’art. 116 del c.p.a. deve verificare la strumentalità della documentazione richiesta rispetto alla posizione giuridica soggettiva di cui è – o sarà – chiesta la tutela in giudizio, prescindendo però da ogni accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 977 del 2 marzo 2026


Con riferimento alla “sanabilità” nel processo amministrativo della procura alle liti connotata da genericità è stato sottolineato come la scusabilità dell’errore, con conseguente possibilità di rimessione in termini, possa ravvisarsi nei soli casi in cui la parte non abbia parametri di riferimento sulla base dei quali orientare la propria condotta processuale; viceversa, laddove canoni orientativi vi siano, sia pure discordanti e alternativi tra di loro e, nell’ambito di questi, la parte scelga quello meno prudente, accettando il rischio di incorrere in preclusioni processuali altrimenti evitabili optando per lo strumento più cautelativo, l’errore non è più riconoscibile come “scusabile”.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1301 del 13 marzo 2026


In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, il principio di immodificabilità dell'offerta comporta la legittimità dell’esclusione del concorrente quando l'offerta risulti modificata a seguito delle giustificazioni fornite nel giudizio di anomalia, ciò al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti e l'affidabilità dell'operatore economico offerente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1152 del 9 marzo 2026


Il contributo di costruzione ha natura giuridica diversa dalla monetizzazione, rientrando nel novero delle prestazioni patrimoniali imposte ai sensi dell’art. 23 Cost. L’obbligazione di pagamento del contributo nasce nel momento in cui viene rilasciato il titolo ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità dello stesso; la monetizzazione afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione all’interno della specifica zona di intervento e deve considerare la vicenda edilizia così come concretamente si è manifestata, a nulla rilevando l’avvenuto perfezionamento del permesso di costruire.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1157 del 10 marzo 2026


Il quadro normativo e più in generale il canone di buona amministrazione impongono di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione di un’opera pubblica da effettuarsi su sito contaminato solo una volta che il monitoraggio rassicuri circa la stabilità del basso livello di rischio presente nell’area o, quantomeno, una volta che le concrete modalità di esecuzione di tale monitoraggio siano divenute definitive tramite la sua approvazione. In tal modo, l’approvazione del progetto esecutivo potrà ritenersi correlata ad un’istruttoria completa e, conseguentemente, supportata da adeguata motivazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1146 del 9 marzo 2026