Può essere considerato volume tecnico – e quindi non soggetto a titolo autorizzativo - soltanto quello strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno dell'edificio; tali possono essere, in via esemplificativa, quelli connessi alla condotta idrica, termica, all'ascensore e simili.
TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1593 dell’8 aprile 2026