L’avviso di avvenuta emanazione di permesso di costruire è un atto che ha una indubbia natura provvedimentale - andando a incidere sulla sfera giuridica del destinatario - che va a concludere il procedimento. La condizione che subordina il rilascio e l’efficacia del permesso di costruire al versamento del contributo dovuto per opere di urbanizzazione primaria e secondaria attiene ai contenuti dell’atto e non incide sulla conclusione del procedimento, che ha avuto termine con l’adozione di un provvedimento espresso notificato all’interessato, così come previsto all’art. 20, c. 6, d.P.R. n. 380/2001: ove la legittimità di tale previsione voglia essere contestata, l’atto deve essere oggetto di impugnazione, entro il termine ordinario di decadenza e non già con l'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.; l’importo richiesto a titolo di contributo di costruzione può invece essere contestato entro il termine di prescrizione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 371 del 26 gennaio 2026


Va escluso che il costo della manodopera debba necessariamente essere sottratto dall’importo posto a base di gara, con l’obbligo dei concorrenti di praticare il ribasso solo sul valore del servizio al netto di detti costi. Al contrario, l’ammontare su cui il concorrente è tenuto ad applicare la percentuale di sconto ai fini della formulazione dell’offerta economica – salva diversa previsione della lex specialis – include anche il costo della manodopera, fermo restando che ciò non comporta che ciascun operatore economico sia obbligato a ribassare detta voce di spesa se la propria organizzazione imprenditoriale non lo consente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 785 del 16 febbraio 2026


Posto che gli impianti fotovoltaici, anche per le loro caratteristiche intrinseche, non sono di per sé incompatibili con zone oggetto di tutela, si impone nei confronti dell’amministrazione procedente uno stringente onere di controllo sul “turbamento estetico” del paesaggio che la loro collocazione può comportare. Non può dunque considerarsi come apodittica la motivazione del diniego dettata dal rilievo di una disarmonia paesaggistica indotta dall’impatto estetico della nuova opera sul contesto di riferimento, traendo tale motivazione sostegno sostanziale sia nella normativa applicabile in quel contesto, sia nell’appropriato riferimento alla rilevanza dimensionale dell’impianto (parco fotovoltaico a terra composto da 1.638 moduli, unitamente a opera strutturale permanente di supporto).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 789 del 16 febbraio 2026


La verificazione (e/o la consulenza tecnica d’ufficio) non può sopperire alle carenze probatorie riferibili alle parti del processo, ma ha l’esclusiva finalità di chiarire eventuali dubbi discendenti da elementi ritualmente introdotti in giudizio e non del tutto incontroversi nella loro portata. Essa costituisce non già un mezzo di prova, ma al più di ricerca della prova, avente la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione, ma non già la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 819 del 19 febbraio 2026


Il progettista che ha prestato la propria attività intellettuale per consentire al proprietario di munirsi del necessario titolo edilizio non è titolare, rispetto a tale titolo, di alcun interesse legittimo pretensivo, atteso che siffatto titolo interessa (ampliandola) la sfera giuridica patrimoniale del proprietario (e non invece del progettista); quanto all’interesse ad agire, proprio perché il provvedimento di archiviazione del titolo edilizio non incide sulla sfera giuridica del progettista, quest’ultimo non riceverebbe alcun vantaggio dalla rimozione giudiziale del provvedimento negativo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 124 del 10 gennaio 2026


Non può essere utilmente proposta l'azione per silenzio inadempimento su un'istanza del privato rimasta inevasa, quando lo stesso abbia più volte, in precedenza, proposto analoghe istanze, ricevendo risposte negative espresse, senza che esse fossero oggetto di impugnazione, né sussistano, nella nuova istanza, elementi di sostanziale novità, non ravvisandosi, in questo caso, il silenzio dell'amministrazione

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 677 del 11 febbraio 2026


Con riguardo all’art. 15 del TUE in materia di efficacia temporale e decadenza dei titoli edilizi, l’inizio dei lavori presuppone in capo all’operatore un “serio intento costruttivo”, che non si manifesta con il semplice approntamento del cantiere ma che implica una concentrazione sul cantiere stesso di mezzi e uomini, per evitare interventi meramente simbolici e fittizia. L’art. 15 del TUE, ancorché espressamente riferito al solo permesso di costruire, è applicabile anche alla denuncia di inizio attività.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 389 del 27 gennaio 2026


Nell'ipotesi di installazione di un impianto di telecomunicazioni l’Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'Allegato 13, modello A o B, del d.lgs. 259/2003, attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune. L’Amministrazione deve sincerarsi della presenza di eventuali carenze istruttorie non appena riceve la domanda dell’interessato e richiedere il completamento della documentazione prodotta una sola volta, entro i 15 giorni successivi. La tardività della richiesta rende quest’ultima non idonea a determinare l’interruzione del termine previsto per la formazione del silenzio assenso ex art. 44, comma 10, d.lgs 259/2003.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 65 del 7 gennaio 2026


Il potere di controllo dell’Amministrazione in sede di verifica dell’attività urbanistico-edilizia deve essere collegato al riscontro di profili di illegittimità per contrasto con leggi, regolamenti, piani, programmi e regolamenti edilizi, mentre non può essere esercitato a tutela di diritti di terzi non riconducibili a quelli connessi con interessi di natura pubblicistica o per risolvere un conflitto fra parti private sull’assetto dominicale di un’area.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 708 del 12 febbraio 2026


Nonostante la formulazione letterale dell’art. 104 del codice dei contratti pubblici, non è venuta meno con il nuovo codice la tradizionale distinzione fra avvalimento tecnico-operativo e avvalimento di garanzia, quest’ultimo finalizzato alla messa a disposizione dell’impresa partecipante delle capacità economiche e finanziarie dell’impresa ausiliaria

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 602 del 6 febbraio 2026


L’art. 152 comma 2, c.p.c., che definisce i termini processuali come ordinatori salvo quelli espressamente qualificati come perentori, è valevole esclusivamente per i termini processuali, mentre con riguardo ai termini esistenti all'interno del procedimento amministrativo il carattere perentorio o meno va ricavato dalla loro ratio; ove manchi un'espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell'inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell'interesse pubblico coinvolto.

TAR Lombardia, Milano, sez. V, n. 689 del 12 febbraio 2026


I chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata negli atti di indizione delle procedure stesse, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e cristallizzate in quegli atti; ne consegue che, in caso di contrasto fra di essi e la disciplina di gara, occorre senz’altro dare prevalenza a quest’ultima.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1568 del 10 febbraio 2026


La vicinitas, cioè lo stabile collegamento con la zona interessata dall'intervento, può certamente ritenersi fondamento della legittimazione ad agire purché sia accompagnata anche dalla presenza di una lesione concreta e attuale della posizione soggettiva di chi impugna il provvedimento; dunque la vicinitas non rappresenta un dato sufficiente e decisivo per riconoscere l'interesse ad agire che, nel giudizio di legittimità davanti al giudice amministrativo, si identifica con l'interesse ad impugnare, dovendosi dimostrare che l'intervento costruttivo contestato abbia capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sul fondo del ricorrente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4202 del 19 dicembre 2025


Il principio di libertà di apertura dei nuovi esercizi commerciali sancito dall’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e dalla direttiva n. 2006/123/CE, comporta il divieto di introdurre restrizioni dettate esclusivamente da regioni di carattere economico, ma non incide sul potere di pianificazione urbanistica e sulla conseguente possibilità, per i comuni, di disciplinare e limitare l’insediamento sul loro territorio di medie e grandi strutture di vendita quando tali limitazioni siano legate all’esigenza di garantire un ordinato assetto territoriale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 583 del 5 febbraio 2026


Nel processo amministrativo, l'azione di accertamento è ammissibile ma, in diretta applicazione del principio di effettività della tutela, diviene concretamente utilizzabile là dove manchino, nel sistema, strumenti giurisdizionali a protezione di interessi certamente riconosciuti dall'ordinamento

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 18 del 7 gennaio 2026


La Corte di Giustizia UE, nell’ambito di un giudizio svoltosi (nel vigore del d.lgs. n. 50/2016) avanti al TAR Lombardia, Milano, e poi avanti al Consiglio di Stato, statuisce che: “L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara”.

Corte di Giustizia UE, Sez. II, 5 febbraio 2026 (causa C-810/24)


La verificazione (e/o la consulenza tecnica d’ufficio) non può sopperire alle carenze probatorie riferibili alle parti del processo, ma ha l’esclusiva finalità di chiarire eventuali dubbi discendenti da elementi ritualmente introdotti in giudizio e non del tutto incontroversi nella loro portata. La verificazione, come la consulenza tecnica d’ufficio, non può essere utilizzata per costruire prove che la parte attrice non ha introdotto nel processo nemmeno come principio. Essa, infatti, costituisce non già un mezzo di prova, ma al più di ricerca della prova, avente la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione, ma non già la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 328 del 3 febbraio 2026


Ai sensi dell’art. art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, lo stato legittimo dell’immobile è ricavabile, fra l’altro, dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l’immobile nella sua interezza. In mancanza di tale titolo (e di quello che ha previsto o legittimato la costruzione), e sempreché vi sia un principio di prova della sua esistenza, è possibile fornire la dimostrazione dello stato legittimo mediante altri elementi, fra cui le informazioni catastali di primo impianto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 61 del 7 gennaio 2026


La cooptazione, precedentemente disciplinata dall’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e ora confluito nel comma 12 dell’art. 68 d. lgs. 36/2023, abilita un operatore economico, privo dei prescritti requisiti di qualificazione, alla sola esecuzione dei lavori e nei limiti del 20 per cento del relativo importo, in deroga alla disciplina vigente in materia di qualificazione SOA, con la conseguenza che il soggetto cooptato non può acquistare lo status di concorrente né alcuna quota di partecipazione all'appalto; non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi; non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente; non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 473 del 2 febbraio 2026


Gli atti unilaterali d’obbligo, pur appartenendo al più ampio genus degli atti negoziali e dispositivi coi quali il privato assume obbligazioni, si caratterizzano per essere teleologicamente orientati al rilascio del titolo edilizio nel quale sono destinati a confluire; essi non rivestono un'autonoma efficacia negoziale, ma incidono tramite la stessa sul provvedimento cui sono intimamente collegati, tanto da divenirne un "elemento accidentale", mutuando la terminologia di cui alla nota sistematica civilistica che distingue tra essentialia e accidentalia negotii. In ragione della natura pubblicistica dell’obbligo di cessione deve escludersi la configurabilità della prescrizione estintiva.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 452 del 31 gennaio 2026