La disposizione delle norme di attuazione del P.G.T. di Milano che impone che l’edificazione all’interno dei cortili mantenga un’altezza pari o inferiore a quella dell’edificio preesistente va inquadrata nell’ambito delle norme di carattere morfologico, ma la stessa ha anche una natura igienico-sanitaria, ovvero è funzionale all’illuminazione e all’areazione dei locali che vi si affacciano. In conseguenza di ciò rientra la le norme “sui requisiti igienico-sanitari” non derogabili dall’art. 40-bis della L.R. n. 12 del 2005.
TAR Lombardia, Milano.,Sez. II, n. 4096 del 14 luglio 2026 - Pres. Nunziata, Est. De Vita