In materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui all’allegato II.5, parte II.A, punti 7 e 8, del d.lgs. n. 36 del 2023, le quali vietano l’esclusione di offerte non conformi alle specifiche tecniche o ai requisiti funzionali ove i prodotti vi ottemperino in modo equivalente, sono espressione del principio del “favor participationis” e della massima competizione tra gli operatori economici. Tuttavia, l’applicazione del principio di equivalenza non può trasmodare in arbitrio né dispiegarsi fino al punto di sovvertire la legge di gara. L’equivalenza deve essere valutata in riferimento allo scopo del singolo requisito richiesto tra le caratteristiche di minima e non alle finalità complessive dell’appalto. Pertanto, deve considerarsi illegittima l’ammissione alla procedura di gara di un concorrente la cui offerta tecnica non rispetti le caratteristiche minime prescritte dal capitolato a pena di esclusione, integrando tale comportamento una grave violazione della “lex specialis” e del principio della “par condicio” tra gli operatori economici.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4395 del 30 settembre 2026 – Pres. Buricelli, Est. Iera