Il contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. La ragione della compartecipazione è da ricollegare al surplus di opere di urbanizzazione che l’amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio del richiedente il titolo edilizio. Il contributo di costruzione può, dunque, essere qualificato come un corrispettivo di diritto pubblico e, come tale, benché esso non sia legato da un rigido vincolo di sinallagmaticità rispetto al rilascio del permesso di costruire, rientra nel novero delle prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 della Costituzione. In quest’ottica, la sua disciplina vincola anche il giudice, che non può configurare autonomamente ipotesi di non debenza della specifica prestazione patrimoniale diverse da quelle autoritativamente individuate dal legislatore. Pertanto, non possono individuarsi esenzioni in ordine al pagamento del contributo di costruzione diverse da quelle espressamente previste dalla legge, come pure non possono prevedersi riduzioni del suo importo non chiaramente individuate dal legislatore.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2860 del 4 giugno 2026 – Pres. Russo, Est. Caccamo