Rispetto a un suolo consumabile, che non essendo ancora stato trasformato è qualificabile come suolo libero, non può ritenersi preclusa la possibilità di salvaguardia, con cancellazione dei diritti edificatori. La cancellazione non deve necessariamente avvenire con modalità perequative, distribuendo la perdita tra i vari ambiti non ancora attuati. La perequazione tempera o redistribuisce un vantaggio riservato ad alcuni, ma non è obbligatoria quando si tratti di ripartire il sacrificio richiesto dall’obiettivo della limitazione del consumo di suolo. La via perequativa è senz’altro una soluzione ammissibile, ma potrebbe non essere la più efficiente in relazione allo stato dei luoghi o ad altre circostanze concrete. L’Amministrazione, nella sua discrezionalità, è libera di scegliere, tra più opzioni astrattamente idonee, quella che ritiene più adeguata al perseguimento dell’interesse pubblico, senza essere tenuta a contemperare l’interesse economico di tutti i privati coinvolti.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1326 del 7 ottobre 2026 – Pres. Pedron, Est. Cappelli