In materia di danno ambientale, l’introduzione degli obblighi di bonifica ad opera dell’art. 17 D.lgs. n. 22/1997 non ha comportato l’ampliamento dell’area di illiceità rispetto a condotte in precedenza considerate conformi a diritto, ma si sono estesi i rimedi rispetto a fatti già considerati lesivi di un bene giuridico meritevole di tutela, con l’aggiunta, rispetto alla reintegrazione per equivalente monetario, già consentita in base agli artt. 2043 c.c. e 18 L. 349/1986, degli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2301 dell’11 maggio 2026 – Pres. Mielli, Est. Lipari