La determinazione del costo di costruzione non rientra nella competenza comunale, ma in quella regionale, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001; ne discende che nessun atto comunale attuativo deve (e può) essere adottato in merito, dovendo gli Uffici comunali applicare direttamente il disposto normativo e riconoscere la riduzione del contributo del costo di costruzione, come stabilito dall’art. 48, comma 6, della l. reg. n. 12 del 2005
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1157 del 10 marzo 2026 - Pres. Nunziata, Est. De Vita