La controversia volta a contestare le risultanze del collaudo delle opere e l’escussione della garanzia definitiva attiene alla fase di esecuzione del contratto - la quale si caratterizza per l’assenza di poteri autoritativi – e appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario. Le controversie inerenti al collaudo di opere pubbliche esorbitano dalla giurisdizione amministrativa, atteso che detta attività rientra pienamente nell'ambito della fase esecutiva di un rapporto contrattuale (e comunque paritetico e non autoritativo), in quanto tale disciplinato dal diritto privato e in relazione al quale si controverte solo in materia di diritti soggettivi.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3402 del 26 giugno 2026 – Pres. Russo, Est. Cattaneo