Con riferimento alla legittimità dell’azzonamento di un’area a verde agricolo da parte dell’amministrazione, l’esercizio del potere di pianificazione non può essere inteso, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo e armonico del medesimo. La destinazione di un’area a verde agricolo con divieto di edificazione non implica necessariamente che si debbano soddisfare in modo diretto e immediato interessi agricoli, potendo, piuttosto, essere finalizzata al perseguimento di esigenze di ordinato governo del territorio, legate alla necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a preservare tale equilibrio.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3246 del 17 giugno 2026 – Pres. Russo, Est. Torraca