In tema di proroga delle concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio di attività turistico ricreative e sportive, compatibile con il diritto dell’Unione Europe è la sola proroga “tecnica” di cui all’art. 3, commi 1 e 3, della L. 118/2022 che consente alle autorità amministrative competenti di prolungare la durata della concessione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva. Per poter giovarsi di tale proroga, le autorità amministrative competenti devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi.
TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 1636 del 13 aprile 2026 – Pres. Mielli, Est. Bini.