Il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi, al di fuori dei casi tassativi in cui è richiesta la doppia conformità, è quello vigente al momento della sanzione, non già quello in vigore all'epoca di realizzazione dell'abuso, in quanto la rimessione in pristino deve corrispondere a un interesse pubblico attuale. L’art. 34-bis DPR 380/2001 non richiede la doppia conformità, e anzi ai commi 1-bis e 2-bis prevede ipotesi allargate di sanatoria (o più precisamente di conformità ex lege) per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, con una chiara impostazione retroattiva. Tale impostazione è ribadita nel successivo comma 3, che precisa l’applicazione delle tolleranze costruttive anche alle difformità edilizie realizzate “nel corso di precedenti interventi edilizi”.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 444 del 30 marzo 2026