Quando la pretesa economica dell’Amministrazione dipende dall’applicazione della clausola penale convenzionale e involge l’accertamento – a monte – dell’esistenza dell’inadempimento contrattuale, viene in rilievo una pretesa radicata nel rapporto convenzionale, soggetta alle regole proprie delle obbligazioni nascenti dalla convenzione medesima. Nel caso in esame, la penale non è prevista direttamente dalla legge come sanzione pubblicistica tipica, ma discende da una specifica pattuizione contenuta nella convenzione urbanistica. Da tale qualificazione consegue che il termine prescrizionale applicabile è quello ordinario decennale.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4164 dell’1 settembre 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti