La vicinitas, cioè lo stabile collegamento con la zona interessata dall'intervento, può certamente ritenersi fondamento della legittimazione ad agire purché sia accompagnata anche dalla presenza di una lesione concreta e attuale della posizione soggettiva di chi impugna il provvedimento; dunque la vicinitas non rappresenta un dato sufficiente e decisivo per riconoscere l'interesse ad agire che, nel giudizio di legittimità davanti al giudice amministrativo, si identifica con l'interesse ad impugnare, dovendosi dimostrare che l'intervento costruttivo contestato abbia capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sul fondo del ricorrente.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4202 del 19 dicembre 2025