Il silenzio si caratterizza per un’assenza di una decisione, neppure implicita, dell’amministrazione sul rapporto amministrativo; può verificarsi il caso in cui l’istante, a favore del quale il silenzio si è formato, non ritenga di avvalersi degli effetti del silenzio. Ciò può avvenire, in maniera espressa, con apposita manifestazione di volontà, oppure in maniera implicita, continuando l’interlocuzione procedimentale con l’amministrazione fino alla conclusione espressa del procedimento. Un simile comportamento, purché univoco non può che essere qualificato come rinuncia agli effetti del silenzio.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1858 del 21 aprile 2026 – Pres. Nunziata, Est. Zucchini



Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco è uno strumento urbanistico di valenza ambientale, idoneo ad esplicare un’immediata efficacia precettiva di carattere prevalente sia nei confronti di singoli soggetti privati interessati all’edificazione, e sia rispetto alle stesse competenze dei Comuni in materia urbanistico-edilizia che impongono un immediato e inderogabile regime di tutela dell’area interessata. Ne deriva che le determinazioni dell’Ente Parco relative alla gestione e redistribuzione di superfici coperte derivanti dalla demolizione di attività incompatibili costituiscono esercizio di un potere pubblicistico pianificatorio autonomo, non riconducibile agli istituti della compensazione urbanistica comunale di cui alla l.r. n. 12/2005, né subordinato alla disciplina dei diritti edificatori prevista a livello comunale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 1860 del 22 aprile 2026 – Pres. Mielli, Est. Lipari


In considerazione dell’alternativa giuridica di fronte alla quale l’amministrazione si trova – cioè continuare l’esecuzione del contratto con l’aggiudicataria illegittima e risarcire l’aggiudicataria pretermessa, oppure far subentrare quest’ultima nell’esecuzione - si deve ritenere che in realtà la scelta naturale dopo l’annullamento dell’aggiudicazione, in conformità al principio di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, sia quella di provvedere a stipulare un nuovo contratto o di far subentrare il nuovo aggiudicatario, con la conseguenza che sussiste un onere di motivazione solo nel caso contrario.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1957 del 27 aprile 2026 - Pres. Buricelli, Est. Di Mario


Dall’art. 9-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 si ricava che la legittimità dello stato di fatto dell’immobile costituisce presupposto indispensabile per assentire qualunque intervento edilizio da realizzare su di esso. Ne consegue che gli unici interventi che possono essere realizzati su un immobile interessato da opere abusive sono quelli diretti a riportarlo esattamente alla condizione di conformità ai titoli edilizi che lo riguardano.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1863 del 22 aprile 2026 – Pres. Nunziata, Est. Cozzi


Anche con riguardo alle concessioni di beni pubblici può ravvisarsi un interesse dell’Amministrazione concedente a verificare che il bene sia gestito mediante il pagamento di offerte affidabili, per evitare gestioni inadeguate del bene, l’omissione delle manutenzioni necessarie e l’improvviso abbandono di un’attività svolta in perdita, in una prospettiva che rischia di pregiudicare gli obiettivi di tutela e valorizzazione, nell’interesse pubblico, del bene stesso.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 1862 del 22 aprile 2026 – Pres., Est. Mielli.


In materia di pianificazione territoriale, è consentito il controllo giurisdizionale dell’operato dell’Amministrazione avendo riguardo, ex aliis, alla coerenza della disciplina con gli scopi prefissati nelle linee programmatiche per la gestione urbanistica del territorio, alla ragionevolezza e non arbitrarietà delle scelte e, in ultimo (seppur costituisca, invero, il primum movens di ogni valutazione discrezionale), alla corretta disamina e verifica della situazione di fatto correlata alle esigenze che l’Amministrazione intende perseguire.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1571 del 2 aprile 2026


Può essere considerato volume tecnico – e quindi non soggetto a titolo autorizzativo - soltanto quello strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno dell'edificio; tali possono essere, in via esemplificativa, quelli connessi alla condotta idrica, termica, all'ascensore e simili.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1593 dell’8 aprile 2026


La previsione dell’obbligo di cessione delle aree standard costituisce, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, requisito di validità del titolo edilizio; ne consegue che tale previsione fa parte integrante del titolo stesso del quale condivide la natura autoritativa, e ciò a differenza di quanto avviene per il contributo di costruzione (il quale non costituisce requisito di validità del titolo edilizio ma opera sul piano del rapporto paritetico che si instaura fra amministrazione e contribuente a seguito del suo rilascio); diviene quindi agevole rilevare come ogni successivo intervento su tali previsioni non possa che essere attuato mediante un nuovo esercizio del potere autoritativo che incide sul titolo stesso in conformità delle disposizioni che regolano questa attività.

TAR Milano, Sez. II, n. 1627 dell'11 aprile 2026 – Pres. Nunziata, Est. Cozzi


Pur potendo il ricorrente trarre un vantaggio dall’annullamento del bando e conseguentemente di tutta la procedura, in quanto la sua eventuale riedizione gli offrirebbe una nuova possibilità di aggiudicazione, la mancata allegazione circa le maggiori chanches di aggiudicazione che la legittimità del bando avrebbe comportato rende tale vantaggio del tutto astratto, in quanto meramente ipotetico e, cioè, incerto. Invero, l’impugnazione di un bando di gara, che non abbia impedito al ricorrente la partecipazione, esige l’individuazione del pregiudizio derivato al concorrente dall’illegittimità dedotta, atteso che, in mancanza, la mera riedizione della gara, non essendo accompagnata dall’effettivo aumento delle possibilità di aggiudicazione, si traduce in un vantaggio meramente ipotetico e, cioè, incerto, per cui l’interesse ad agire difetta del requisito della concretezza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1800 del 20 aprile 2026


Sussiste l’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati su area confinante, formulata dal relativo proprietario, il quale, appunto per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio di tali poteri di vigilanza. In questo senso, il proprietario confinante può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste da parte dell’AC, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con il risultato che il silenzio serbato sull’istanza integra gli estremi del silenzio-rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1634 del 13 aprile 2026 – Pres. Russo, Est. Torraca


In tema di proroga delle concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio di attività turistico ricreative e sportive, compatibile con il diritto dell’Unione Europe è la sola proroga “tecnica” di cui all’art. 3, commi 1 e 3, della L. 118/2022 che consente alle autorità amministrative competenti di prolungare la durata della concessione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva. Per poter giovarsi di tale proroga, le autorità amministrative competenti devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 1636 del 13 aprile 2026 – Pres. Mielli, Est. Bini.


Il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della L. 241/1990 è finalizzato a consentire la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ma non può essere invocato per sanare la carenza di presupposti sostanziali dell’azione amministrativa o per sopperire alla mancanza di requisiti essenziali per l’ammissibilità di un titolo edilizio.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1603 del 9 aprile 2026


Laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell’offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all’aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1344 del 19 marzo 2026


L’amministrazione non può imporre al privato di avvalersi unicamente della modalità semplificata del permesso di costruire convenzionato, impedendogli di richiedere l’approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio. L’art. 28 bis d.P.R. n. 380/2001 prevede che, quando le esigenze di urbanizzazione non sono particolarmente complesse, “è possibile” - e dunque non è obbligatorio - il ricorso allo strumento alternativo del permesso di costruire convenzionato. Il privato mantiene, pertanto, la possibilità di attivare il procedimento per l’approvazione di piano attuativo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1611 del 9 aprile 2026


In materia di S.C.I.A. edilizia, l’istanza presentata a mezzo PEC all’amministrazione competente, pur astrattamente valida sotto il profilo formale, non è idonea a far decorrere il termine per la formazione del silenzio-assenso ex art. 20 L. n. 241/1990 qualora l’ordinamento preveda, ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 380/2001, lo Sportello Unico per l’Edilizia quale unico punto di accesso obbligatorio per la presentazione delle pratiche; ne consegue che, in assenza di utilizzo dei canali telematici istituzionali, l’inerzia dell’amministrazione non può assumere valore provvedimentale tacito.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1618 del 9 aprile 2026


Non è richiesta la sussistenza di un rapporto di perfetta identità tra il preavviso di rigetto e l’atto conclusivo del procedimento, né una corrispondenza piena tra i due atti, ben potendo l’Amministrazione procedente meglio precisare nel provvedimento finale la propria determinazione, sempreché il contenuto del diniego si inscriva nello stesso schema delineato dalla comunicazione di cui all’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, escludendosi soltanto la possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell’atto endoprocedimentale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1526 dell’1 aprile 2026


L’indagine in ordine agli elementi essenziali dell’avvalimento operativo deve essere svolta sulla base delle generali regole sull’ermeneutica contrattuale, in particolare secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 cod. civ.). Il contratto di avvalimento, quindi, non deve necessariamente spingersi, ad esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d'opera, all'esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1543 del 2 aprile 2026


Il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi, al di fuori dei casi tassativi in cui è richiesta la doppia conformità, è quello vigente al momento della sanzione, non già quello in vigore all'epoca di realizzazione dell'abuso, in quanto la rimessione in pristino deve corrispondere a un interesse pubblico attuale. L’art. 34-bis DPR 380/2001 non richiede la doppia conformità, e anzi ai commi 1-bis e 2-bis prevede ipotesi allargate di sanatoria (o più precisamente di conformità ex lege) per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, con una chiara impostazione retroattiva. Tale impostazione è ribadita nel successivo comma 3, che precisa l’applicazione delle tolleranze costruttive anche alle difformità edilizie realizzate “nel corso di precedenti interventi edilizi”.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 444 del 30 marzo 2026


Il procedimento di verifica dell'anomalia mira ad accertare la complessiva sostenibilità economica dell'offerta e culmina in una valutazione globale e sintetica fondata su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità e elasticità. Il procedimento di anomalia non ha funzione sanzionatoria, né si risolve in una sorta di “caccia all'errore” sulle singole voci componenti l’offerta, essendo piuttosto volto ad accertare che la medesima sia nel complesso affidabile e consenta di garantire l'interesse pubblico al proficuo svolgimento della commessa al miglior prezzo reperibile sul mercato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 974 del 2 marzo 2026