Nell'ipotesi di installazione di un impianto di telecomunicazioni l’Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'Allegato 13, modello A o B, del d.lgs. 259/2003, attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune. L’Amministrazione deve sincerarsi della presenza di eventuali carenze istruttorie non appena riceve la domanda dell’interessato e richiedere il completamento della documentazione prodotta una sola volta, entro i 15 giorni successivi. La tardività della richiesta rende quest’ultima non idonea a determinare l’interruzione del termine previsto per la formazione del silenzio assenso ex art. 44, comma 10, d.lgs 259/2003.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 65 del 7 gennaio 2026