Dall’art. 9-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 si ricava che la legittimità dello stato di fatto dell’immobile costituisce presupposto indispensabile per assentire qualunque intervento edilizio da realizzare su di esso. Ne consegue che gli unici interventi che possono essere realizzati su un immobile interessato da opere abusive sono quelli diretti a riportarlo esattamente alla condizione di conformità ai titoli edilizi che lo riguardano.
TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1863 del 22 aprile 2026 – Pres. Nunziata, Est. Cozzi