All’inequivoca configurazione del procedimento di compatibilità paesaggistica come procedimento a istanza di parte (ai sensi dell’art. 181, comma 1 quater, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42), consegue che l’atto propulsivo dell’interessato, oltre che necessario per darvi avvio, costituisca necessario riferimento per la delimitazione del suo perimetro, ossia per l’individuazione dei lavori che costituiscono l’oggetto dell’accertamento di compatibilità paesaggistica. Laddove, invece, l’Amministrazione si pronunci in ordine alla compatibilità paesaggistica di opere che, seppur abusive, non abbiano formato oggetto di apposita domanda (e siano state individuate “d’ufficio”, ad esempio attraverso l’analisi delle rappresentazioni fotografiche allegate alla domanda), l’esercizio del potere risulterà viziato, con conseguente annullabilità del provvedimento che abbia concretamente travalicato la volontà manifestata dal privato.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2685 del 25 maggio 2026 – Pres. ed Est. Gozo