In materia di beni culturali, l’art. 160 del D.Lgs. n. 42/2004 ha introdotto, in maniera implicita ma incontrovertibile, un’ipotesi di sostanziale sanatoria per le violazioni formali che non producono danni all’interesse culturale: se la violazione formale non può essere sanzionata con l’ordine di ripristino, gli interventi eseguiti in assenza di autorizzazione del soprintendente possono essere mantenuti in essere e devono perciò considerarsi legittimi. L’accertamento dell’insussistenza del danno effettuata dall’autorità preposta alla tutela del vincolo culturale comporta dunque, una sorta di sostanziale sanatoria.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2769 dell’1 giugno 2026 – Pres. Nunziata, Est. Cozzi