In assenza del perseguimento in capo al privato costruttore di una finalità individuale – che non deve essere necessariamente lucrativa – deve ritenersi sussistente il requisito soggettivo che la giurisprudenza ha individuato, accanto a quello oggettivo, per poter beneficiare dell’esenzione dal contributo di costruzione (e quindi anche del costo di costruzione). In tal modo, un soggetto privato può essere considerato alla stregua di una longa manus dell’Ente pubblico, anche in ragione della presenza di un vincolo giuridico idoneo a sancire il necessario legame tra il predetto Ente e il privato che realizza l’opera pubblica.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3839 del 20 luglio 2026 – Pres. Nunziata, Est. De Vita