La scadenza di una certificazione comprovante il possesso di un requisito di capacità tecnico-professionale durante una gara costituisce un evento del tutto naturale, trattandosi di documento avente una durata determinata: la scadenza della certificazione in pendenza della procedura di gara non può andare a detrimento dell'impresa quando è provato che la certificazione è stata rinnovata alla scadenza e che non vi è stata soluzione di continuità circa il possesso del requisito; ciò che rileva è la titolarità della certificazione che assicura alla stazione appaltante la qualità del servizio assegnato, a prescindere dalle vicende di ordine "burocratico" relative ai tempi necessari per ottenere il suo rinnovo da parte dell'organismo competente.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4405 del 1° ottobre 2026 – Pres. Buricelli, Est. Russo