L’attività svolta in unità residenziali a bassa intensità assistenziale per persone con problematiche di dipendenza, disciplinata dalla normativa regionale e organizzata in appartamenti aventi i requisiti delle civili abitazioni e capacità ricettiva limitata, è riconducibile alla destinazione d’uso residenziale e non integra un’autonoma destinazione socio-sanitaria urbanisticamente rilevante. In assenza di un incremento del carico urbanistico rispetto all’ordinario uso abitativo e di una prevalente componente sanitaria o assistenziale, tale attività costituisce una forma di convivenza assistita compatibile con la funzione residenziale dell’immobile.
TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3225 del 16 giugno 2026 – Pres., Est. Mielli