Nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione, non potendo il Giudice Amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall’Amministrazione comunale. Alla realizzazione dell’equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all’area del merito amministrativo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1252 del 16 marzo 2026


La nozione di fornitura analoga deve essere ben distinta da quella di fornitura identica; la nozione di “analogia” vale a impedire eccessive restrizioni di mercato e a favorire di conseguenza un’ampia concorrenza fra i fornitori, nell’interesse della stessa Amministrazione e nel rispetto dei principi nazionali ed euro-unitari in tema di contrattualistica pubblica (cfr. l’art. 3 del codice sul principio dell’accesso al mercato). Il concetto di “analogia” deve poi rapportarsi alle specifiche caratteristiche del singolo appalto e quindi al concreto oggetto dello stesso.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1078 del 4 marzo 2026


Nel processo amministrativo la facoltà di replica discende in via diretta dall’esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell’udienza di merito, con la conseguenza che ove quest’ultima facoltà non sia stata esercitata, non può consentirsi la produzione di memoria definita di replica dilatando il relativo termine di produzione (pari a trenta giorni e non a quello di venti giorni prima dell’udienza, riservato dal menzionato art. 73 appunto alle repliche). Né la memoria di replica può essere considerata prima memoria se depositata oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 73 c.p.a.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1158 del 10 marzo 2026


È illegittima l’imposizione, da parte del Comune, di un contributo economico, definito dall’amministrazione quale onere a titolo di misura compensativa o perequativa, per il rilascio dell’autorizzazione alla modifica merceologica di una media struttura di vendita, in assenza di una specifica base legislativa e di una concreta istruttoria sugli impatti dell’intervento, trattandosi di mero onere patrimoniale gravante sull’operatore e di dubbia compatibilità con il diritto eurocomunitario, in particolare con la direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein)

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1209 del 13 marzo 2026


Non vi è alcun contrasto fra gli atti generali emessi dal comune di Milano a seguito delle indagini penali e gli artt. 117 Cost. e 3 del TU DPR 380 del 2001. La delibera di Giunta n. 199/2024 costituisce un legittimo atto di indirizzo politico-amministrativo, adottato in via prudenziale in un contesto di incertezza interpretativa; le disposizioni di servizio che ne sono seguite, in particolare la n. 4/2024, non hanno introdotto nuove norme in violazione della competenza statale, ma si sono limitate a fornire criteri per l’esercizio della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione nell’applicazione della definizione residuale di “nuova costruzione” prevista dall’art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 380/2001. 

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1157 del 10 marzo 2026



È ammissibile il ricorso da parte di un operatore economico all’avvalimento per la dimostrazione del possesso del requisito premiale per il rating di legalità, al pari di altre analoghe certificazioni, quali le certificazioni di qualità e la certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del d.lgs. n. 198 del 2006 che, si è affermato, costituisce un attributo del complesso aziendale esportabile, come tale, nella sua oggettività, da un’impresa all’altra.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1070 del 4 marzo 2026


In caso di variante al PGT, non si ha lesione dell’affidamento maturato dal privato per avere confidato sulla destinazione precedente dell’immobile, ciò perchè la tutela del legittimo affidamento rispetto all'esercizio dei poteri di pianificazione viene effettuata attraverso l'obbligo di motivazione di quelle scelte dello strumento urbanistico che costituiscono "casi specifici". L'obbligo di (puntuale) motivazione costituisce il "punto di equilibrio" per salvaguardare l'affidamento legittimamente configuratosi in capo al privato titolare dell'interesse legittimo proprietario e l'attribuzione del potere di pianificazione dell'amministrazione da parte dell'ordinamento.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 324 del 3 marzo 2026


Va escluso in tema di gare pubbliche di appalto la proponibilità di ricorsi “al buio” alla luce dell'art. 2 quater della direttiva n. 665/1989 che induce a ritenere che la normativa nazionale vada interpretata nel senso che il termine di impugnazione degli atti della procedura di una gara d'appalto non può che decorrere da una data ancorata all'effettuazione delle specifiche formalità informative di competenza della Amministrazione aggiudicatrice, dovendosi comunque tenere conto anche di quando l'impresa avrebbe potuto avere conoscenza degli atti, con una condotta ispirata alla ordinaria diligenza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1074 del 4 marzo 2026


L'attività estrattiva di cava coinvolge interessi super individuali e valori costituzionali (ambiente, paesaggio, territorio, salute, iniziativa economica), incidendo sul governo del territorio sia per il suo rilevante impatto ambientale che per le esigenze economiche proprie dell'impresa esercente connesse allo sfruttamento delle sempre più scarse risorse naturali disponibili, con la conseguenza che, al pari dell'attività edilizia, non è mai completamente libera, ma deve inserirsi in un contesto di interventi pianificati. Dalla natura programmatica dell'intervento pubblicistico e dai valori costituzionali in gioco ne discende che il privato operatore del settore non vanta un'aspettativa giuridicamente tutelata alla conferma di un ambito territoriale estrattivo previsto nel piano precedente, né all'attribuzione di specifici volumi, dovendo l'Amministrazione contemperare l'interesse economico privato con prevalenti interessi pubblici, quali la tutela dell'ambiente, del paesaggio e il contenimento del consumo di suolo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 201 del 19 gennaio 2026


Nel caso di legittimazione ex lege per le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, la lesione che fonda l’interesse ad agire non è la sommatoria degli interessi dei singoli associati, ma la lesione diretta dell'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente, che costituisce lo scopo istituzionale dell’ente e che viene “soggettivizzato” in capo all'associazione stessa. Per gli enti non iscritti in tale elenco, la legittimazione deve essere invece accertata dal giudice caso per caso, verificando la sussistenza di specifici requisiti di rappresentatività, stabilità e radicamento territoriale.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 976 del 2 marzo 2026


Nell’ipotesi in cui sia sopravvenuto (al giudicato e al ricorso d’esecuzione) un provvedimento che il ricorrente reputi violativo o elusivo del decisum, non è necessaria la sua formale impugnazione perché il giudice dell’ottemperanza sia ritualmente investito del potere di dichiararne la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 septies, l. n. 241 del 1990 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

T.A.R., Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1072 del 4 marzo 2026


Al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale delle opere medesime, atteso che la considerazione “atomistica” dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo delle stesse; pertanto, i molteplici interventi eseguiti su un immobile non vanno considerati in maniera “frazionata” e, al contrario, debbono essere vagliati in un quadro di insieme e non segmentato, solo così potendosi comprendere il nesso funzionale che li lega e, in definitiva, l'effettiva portata dell'operazione

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4 del 5 gennaio 2026


Il principio della domanda è pacificamente applicabile anche al processo amministrativo. Il vizio di ultrapetizione si verifica nelle ipotesi in cui vi sia stata pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni formulate o su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, se il giudice ha esaminato e accolto il ricorso per un motivo non prospettato dalle parti. Il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non è tale da imporre la rimessione della causa al giudice di primo grado, non rientrando detto vizio in alcuna delle ipotesi tassative di annullamento con rinvio stabilite dall'art. 105, comma 1, c.p.a., ma implica la necessità di correggere la motivazione della sentenza, che va emendata dall'errata valutazione (nella fattispecie il Consiglio di Stato riforma le sentenze del TAR Milano, Sez. IV, n. 2684/2023 e n. 1399/2024).

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1685 del 4 marzo 2026


La pretesa del Comune di subordinare una infrastruttura di rete pubblica di comunicazione elettronica all'approvazione di un Programma Integrato d'Intervento oblitera la natura giuridica e la funzione tanto delle infrastrutture di telecomunicazione quanto degli strumenti urbanistici attuativi. Il PII, al pari di altri piani attuativi, ha lo scopo di definire nel dettaglio l'assetto urbanistico ed edilizio di una porzione di territorio, disciplinando la distribuzione dei volumi, le destinazioni d'uso, gli standard e i diritti edificatori per le costruzioni ordinarie. Le Stazioni Radio Base, tuttavia, non sono assimilabili a normali costruzioni edilizie. In quanto "opere di urbanizzazione primaria" per espressa disposizione di legge (art. 43, comma 4, D.Lgs. 259/2003), esse non "consumano" volumetria o diritti edificatori, ma forniscono un servizio essenziale al territorio, presupposto per la sua stessa fruibilità e sviluppo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 283 del 20 gennaio 2026


Due sono le categorie di atti confermativi: la conferma propria e l’atto meramente confermativo (o conferma impropria). La distinzione si basa sul fatto che l’adozione dell’atto sia preceduta o meno da una rinnovata valutazione istruttoria ad opera dell’amministrazione. Solo l’atto di conferma propria, adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una riponderazione, anche nel merito, dei presupposti di fatto e di diritto sottesi all’emanazione del provvedimento originario può essere considerato un provvedimento di secondo grado, interamente sostitutivo del precedente. Ciò comporta, sul versante processuale, che solo il provvedimento di conferma propria è idoneo a far decorrere un nuovo termine di impugnazione e deve anzi essere impugnato poiché ha travolto e assorbito l’atto confermato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 133 del 12 gennaio 2026


Il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 1, del codice dei contratti è ammesso anche dopo l’aggiudicazione della gara e a fronte dell’impugnazione giurisdizionale di un altro concorrente, dovendosi superare interpretazioni eccessivamente formalistiche dell’istituto.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 854 del 23 febbraio 2026


Nei nuclei di antica formazione (N.A.F.) corrispondenti alle zone A di cui all’art. 2, lett. A), del D.M. n. 1444 del 1968, per gli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione, a termini dell’art. 86.3 del Regolamento edilizio del Comune di Milano, che è in linea con l’art. 9, primo comma, n. 1 del DM 1444 del 1968, non è richiesto il rispetto della distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ma è prescritto esclusivamente il rispetto delle distanze intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 859 del 12 febbraio 2026


L’avviso di avvenuta emanazione di permesso di costruire è un atto che ha una indubbia natura provvedimentale - andando a incidere sulla sfera giuridica del destinatario - che va a concludere il procedimento. La condizione che subordina il rilascio e l’efficacia del permesso di costruire al versamento del contributo dovuto per opere di urbanizzazione primaria e secondaria attiene ai contenuti dell’atto e non incide sulla conclusione del procedimento, che ha avuto termine con l’adozione di un provvedimento espresso notificato all’interessato, così come previsto all’art. 20, c. 6, d.P.R. n. 380/2001: ove la legittimità di tale previsione voglia essere contestata, l’atto deve essere oggetto di impugnazione, entro il termine ordinario di decadenza e non già con l'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.; l’importo richiesto a titolo di contributo di costruzione può invece essere contestato entro il termine di prescrizione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 371 del 26 gennaio 2026


Va escluso che il costo della manodopera debba necessariamente essere sottratto dall’importo posto a base di gara, con l’obbligo dei concorrenti di praticare il ribasso solo sul valore del servizio al netto di detti costi. Al contrario, l’ammontare su cui il concorrente è tenuto ad applicare la percentuale di sconto ai fini della formulazione dell’offerta economica – salva diversa previsione della lex specialis – include anche il costo della manodopera, fermo restando che ciò non comporta che ciascun operatore economico sia obbligato a ribassare detta voce di spesa se la propria organizzazione imprenditoriale non lo consente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 785 del 16 febbraio 2026


Posto che gli impianti fotovoltaici, anche per le loro caratteristiche intrinseche, non sono di per sé incompatibili con zone oggetto di tutela, si impone nei confronti dell’amministrazione procedente uno stringente onere di controllo sul “turbamento estetico” del paesaggio che la loro collocazione può comportare. Non può dunque considerarsi come apodittica la motivazione del diniego dettata dal rilievo di una disarmonia paesaggistica indotta dall’impatto estetico della nuova opera sul contesto di riferimento, traendo tale motivazione sostegno sostanziale sia nella normativa applicabile in quel contesto, sia nell’appropriato riferimento alla rilevanza dimensionale dell’impianto (parco fotovoltaico a terra composto da 1.638 moduli, unitamente a opera strutturale permanente di supporto).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 789 del 16 febbraio 2026