L’art. 152 comma 2, c.p.c., che definisce i termini processuali come ordinatori salvo quelli espressamente qualificati come perentori, è valevole esclusivamente per i termini processuali, mentre con riguardo ai termini esistenti all'interno del procedimento amministrativo il carattere perentorio o meno va ricavato dalla loro ratio; ove manchi un'espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell'inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell'interesse pubblico coinvolto.
TAR Lombardia, Milano, sez. V, n. 689 del 12 febbraio 2026