Il TAR Milano ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1, lett. g) - come interpretato dal diritto vivente – del codice del processo amministrativo, nella parte in cui non ammette la possibilità di sanare la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che abbia determinato la nullità della procura, perché in contrasto con gli articoli 3, 24, 76, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.
TAR Lombardia, Milano I, n. 2498 del 18 maggio 2026