Mentre il comma 8 dell’art. 41-quinquies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (attuato dal D.M. n. 1444/1968) assolve a una funzione generale e programmatica, vincolando i Comuni, in sede di pianificazione generale, a rispettare a monte le soglie inderogabili di densità, altezze, distanze e dotazioni minime di spazi pubblici, il comma 6 del medesimo articolo disciplina, invece, la fase esecutiva e attuativa, ponendosi quale norma di salvaguardia che impedisce ex lege la realizzazione puntuale di interventi edilizi che superino le soglie dimensionali ivi individuate (densità fondiaria superiore a 3 mc/mq o altezze superiori a 25 metri) in assenza di una pianificazione di dettaglio.
TAR Lombardia, Milano, n. 4413 dell’1 ottobre 2026 – Pres. Nunziata, Est. Rossetti