Processo amministrativo digitale: rinviata al 1 luglio 2016 l'entrata in funzione
- l'art. 46 della legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, stabilisce che la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti;
- se è vero che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 della stessa legge ha differito l’applicazione delle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato, è pur vero che ciò non preclude una diversa ermeneutica del complessivo quadro normativo previgente;
- questa soluzione interpretativa è anche pienamente coerente con l’intento riformatore della recente legislazione, che si manifesta anche con l’evoluzione normativa che si riscontra in materia di procedure concorsuali per l’accesso alla professione notarile;
- in conclusione, la norma transitoria di cui all'art. 49 della legge n. 247 del 2012, se esclude al momento l’obbligo della commissione di seguire le modalità di correzione indicate dall'art. 46 della stessa legge, non esclude l’obbligo di indicare comunque una forma di esplicitazione della motivazione che vada oltre la semplice indicazione numerica unica, in considerazione della necessità di dare atto del rispetto dei criteri di valutazione indicati dalla commissione centrale dell’esame di avvocato.
Federalismi.it: La nuova azione amministrativa: il 'tempo' dell’annullamento d'ufficio e l’esercizio dei poteri inibitori
Su Federalismi un interessante articolo a firma M. Sinisi sulle recenti riforme in tema di autotutela caducatoria, annullamento e revoca.
L'articolo si appunta, tra l'altro, sul comma 1-bis dell’art. 21-quinquies, sopravvissuto - nonostante la sua incongruità - anche alle più recenti modifiche normative.
L'articolo La nuova azione amministrativa:il “tempo” dell’annullamento d’ufficio e l’esercizio dei poteri inibitori in caso di s.ci.a. Certezza del diritto, tutela dei terzi e falsi miti * Riflessioni a margine della legge 7 agosto 2015, n. 124, è disponibile su Federalismi.it alla pagina http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=31006
Appalti pubblici: affitto ramo d’azienda e requisiti di ordine generale
Pubblicata la carta dei servizi della Quarta Sezione del Consiglio di Stato aggiornata al 1 dicembre 2015.
Carta dei servizi (testo estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa).
- la regola fissata dall'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006, per la quale i componenti della commissione di gara vanno scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore interessato dall'appalto da assegnare, costituisce espressione di principi generali, costituzionali e comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa;
- l'enunciato requisito dell'esperienza "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto" deve, tuttavia, essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico-settoriale implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'Amministrazione, cui quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere;
- non è, in particolare, necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.
Misura dell’oblazione dovuta in caso di rilascio di permesso di costruire in sanatoria
- il limite di tollerabilità delle immissioni, a norma dell'art. 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, è demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivato e immune da vizi logici;
- i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 c.c., delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 1991, il quale, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, al pari dei regolamenti comunali limitativi dell'attività rumorosa, fissa, quale misura da non superare per le zone non industriali, una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno, persegue finalità di carattere pubblico e opera nei rapporti fra i privati e la P.A.; conseguentemente le disposizioni in esso contenute non escludono l'applicabilità dell'art. 844 c.c. nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini.
Condono edilizio e sanatoria ordinaria: diversità di presupposti e finalità
- l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario, a condizione che l’atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell’avviso relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 c.p.c., la mancata indicazione dell’indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno;
- è valida la notificazione a mezzo posta effettuata nelle mani del portiere dello stabile, ex art. 7 citato, qualora l’agente postale gli abbia consegnato il plico raccomandato nell'assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel 2° comma del suddetto articolo, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che tra le mansioni del custode del fabbricato rientri la distribuzione della posta ai destinatari che vi abitano; non ha pertanto rilievo la circostanza che la relazione di notifica, redatta dall'ufficiale giudiziario, non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone abilitate a ricevere l’atto e delle loro vane ricerche;
- l’adempimento costituito dall'invio della raccomandata di avviso previsto dal 6° comma dell’art. 7 citato - rispetto al quale non possono ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazione riservata al legislatore - è elemento essenziale del procedimento di notificazione, che deve quindi considerarsi nullo se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata; in tal caso, infatti, la mancata attestazione della spedizione della lettera raccomandata prevista dal più volte menzionato art. 7 costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.
- la chiarezza e la specificità si riferiscono all'ordine dell’esposizione delle questioni, al linguaggio da usare, alla correlazione logica con l’atto impugnato (sia esso il provvedimento amministrativo o giurisdizionale);
- il principio di chiarezza e specificità dell’impugnazione è valorizzato oggi dall’art. 101, comma 1, c.p.a., che, nel disciplinare il contenuto del ricorso in appello, espressamente stabilisce che i motivi di ricorso debbano essere «specifici» e che eventuali motivi proposti in violazione di detta regola sono inammissibili;
- lo scopo delle disposizioni nella materia è quello di sollecitare le parti alla redazione di ricorsi chiari, al fine di arginare la prassi difensiva di redigere ricorsi lunghi e privi di una lineare enucleazione dei motivi di ricorso, nonché di una chiara distinzione tra fatto, svolgimento del processo e censure proposte;
- è onere della parte ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, sicché la prolissità e la mancanza di chiarezza degli argomenti conducono all'inammissibilità per violazione dei doveri di sinteticità e specificità dei motivi sanciti dall'art. 101, comma 1, c.p.a. per il giudizio di appello;
- l’inesatta suddivisione tra parte in fatto e parte in diritto comporta il rischio dei c.d. «motivi intrusi» ossia di quei motivi di ricorso, ex se inammissibili, perché inseriti nella parte in fatto (con il conseguente diffuso aumento di sentenze che non contengono l’esatta disamina di tutti i motivi di ricorso proposti a causa dell’oggettiva difficoltà di individuarli nel corpo dell’atto).