Si segnala il convegno organizzato da SOLOM, unitamente alla Camera Amministrativa dell’Insubria, dall'Ordine degli Avvocati di Milano e da Fondazione Forense sul nuovo processo amministrativo digitale, che si terrà il 15 gennaio 2016 a Milano, Salone Valente, via Freguglia n. 14, dalle ore 9,30 alle ore 13,30.

Per i soci SOLOM e della Camera Amministrativa dell’Insubria l’iscrizione è gratuita.

Per i soci SOLOM l’iscrizione avviene attraverso il sito SOLOM (previa autenticazione con le proprie credenziali e quindi accedendo all'Area formazione); per i soci della Camera Amministrativa dell’Insubria (che non siano già soci SOLOM) è sufficiente inviare una e-mail a insubriacamera@gmail.com entro la mattina del 13 gennaio 2016.

Per i non soci, l'iscrizione, che prevede il pagamento della quota di partecipazione di Euro 10,00, deve avvenire dall’area webFormaSFERA (http://albosfera.sferabit.com/coamilano) accessibile dal sito internet www.ordineavvocatimilano.it, Area FormazioneContinua.
L’evento è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Milano.

Questo è il programma:

ore 9,30 - Apertura dei lavori e saluti da parte degli enti organizzatori

ore 10.00 - Relazioni
Dal processo amministrativo cartaceo al processo digitale
Avv. Umberto Fantigrossi

Il processo amministrativo digitale: cosa cambia per l'avvocato amministrativista
Avv. Daniela Anselmi Referente per il Processo amministrativo digitale dell’Unione nazionale avvocati amministrativisti

Il processo amministrativo digitale: gli applicativi e le soluzioni per gli avvocati
Dott. Ing. Franco Bernardelli  - Unisys s.r.l. 

Il processo amministrativo digitale visto dal giudice
Dott.ssa Ines Simona Immacolata PISANO
Consigliere del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e magistrato Vicario Responsabile Servizio Centrale Informatica e Tecnologie GA

ore 13.30 - Fine dei lavori 


L'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 302 del 30 dicembre 2015, nel modificare l'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, ha sostituito le parole: "dal 1° gennaio 2016" con le seguenti: "dal 1° luglio 2016" e, per l’effetto, ha differito al 1 luglio 2016 l’entrata in vigore del nuovo comma 2-bis dell'art. 136 del codice del processo amministrativo, secondo il quale: "2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del  giudice,  dei  suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle  parti  sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del  presente  comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.


Il TAR Lombardia, Milano, in materia di valutazione delle prove scritte per l'esame di abilitazione  all'esercizio della professione di avvocato, osserva che:
  • l'art. 46 della legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, stabilisce che la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti;
  • se è vero che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 della stessa legge ha differito l’applicazione delle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato, è pur vero che ciò non preclude una diversa ermeneutica del complessivo quadro normativo previgente;
  • questa soluzione interpretativa è anche pienamente coerente con l’intento riformatore della recente legislazione, che si manifesta anche con l’evoluzione normativa che si riscontra in materia di procedure concorsuali per l’accesso alla professione notarile;
  • in conclusione, la norma transitoria di cui all'art. 49 della legge n. 247 del 2012, se esclude al momento l’obbligo della commissione di seguire le modalità di correzione indicate dall'art. 46 della stessa legge, non esclude l’obbligo di indicare comunque una forma di esplicitazione della motivazione che vada oltre la semplice indicazione numerica unica, in considerazione della necessità di dare atto del rispetto dei criteri di valutazione indicati dalla commissione centrale dell’esame di avvocato.


Il testo della sentenza n. 2757 del 28 dicembre 2015 della Sezione Terza del TAR Lombardia, Milano, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Si informa che sul B.U.R.L., Serie Generale, n. 52 del 24 dicembre 2015 è pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2015 - n. X/4601 “Modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire (DIA): adeguamento della modulistica nazionale alle normative specifiche e di settore di Regione Lombardia e integrazioni alla d.g.r. n. 3543 dell’8 maggio 2015”, con la quale è stata approvata la modulistica unificata e standardizzata, allegata alla stessa deliberazione, di Regione Lombardia per la presentazione della d.i.a. alternativa al permesso di costruire quale adeguamento della modulistica nazionale alle normative specifiche e di settore di Regione Lombardia.

Il Bollettino è consultabile sul sito del B.U.R.L. di Regione Lombardia al seguente indirizzo.


Su allega il comunicato stampa del Segretariato Generale del Consiglio di Stato con il quale si comunica che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 dicembre 2015, ha designato, quale Presidente del Consiglio di Stato, l'avv. Alessandro Pajno, Presidente della Quinta sezione giurisdizionale.


Su Federalismi un interessante articolo a firma M. Sinisi sulle recenti riforme in tema di autotutela caducatoria, annullamento e revoca.

L'articolo si appunta, tra l'altro, sul comma 1-bis dell’art. 21-quinquies, sopravvissuto - nonostante la sua incongruità - anche alle più recenti modifiche normative.

L'articolo La nuova azione amministrativa:il “tempo” dell’annullamento d’ufficio e l’esercizio dei poteri inibitori in caso di s.ci.a. Certezza del diritto, tutela dei terzi e falsi miti * Riflessioni a margine della legge 7 agosto 2015, n. 124, è disponibile su Federalismi.it alla pagina http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=31006


Si informa che sulla G.U.U.E. L 338 del 23 dicembre 2015 sono state pubblicate le decisioni di esecuzione (UE) 2015/2368, 2015/2369, 2015/2370, 2015/2371, 2015/2372, 2015/2373, 2015/2374 e 2015/2375 del 26 novembre 2015 della Commissione che aggiornano gli elenchi dei siti di importanza comunitaria.

La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 338 del 23 dicembre 2015 è consultabile sul sito Eur-Lex al seguente indirizzo. 


Il Consiglio di Stato precisa che ai fini della partecipazione alle gare di appalto la fattispecie dell’affitto di azienda rientra tra quelle che soggiacciono all'obbligo di rendere dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera c, del d.lgs. n.163/2006 riguardante anche gli amministratori e direttori tecnici dell’impresa cedente nel caso in cui sia intervenuta un’operazione di cessione di azienda in favore del concorrente nell'anno anteriore alla pubblicazione del bando; a fronte della obbligatorietà ex lege della dichiarazione relativa alla posizione della impresa cedente, l’inosservanza di un tale onere documentale comporta l’esclusione dalla gara del soggetto concorrente, ancorché la misura espulsiva non sia stata espressamente contemplata dalla lex specialis di gara e neppure appare configurabile l’esperimento del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 46 d.lgs. n. 163/2006 ai fini di ottenere una sorta di sanatoria dell'inadempienza documentale di che trattasi.

Il testo della sentenza n. 5803 del 21 dicembre 2015 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Il TAR Liguria ha negato la natura di costruzione all'ascensore che è stato realizzato all'esterno di un caseggiato e ha conseguentemente affermato che nel computo delle distanze tra le proprietà non deve tenersi conto dell’innovazione rappresentata dalla colonna dell’ascensore.

Il testo della sentenza n. 1002 del 3 dicembre 2015 della Sezione Prima del TAR Liguria è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.



Si informa che la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense hanno sottoscritto due protocolli con l’obiettivo di favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali,  formulando raccomandazioni per la redazione degli atti nei giudizi avanti alla Corte di Cassazione in materia civile, tributaria e penale.
I protocolli sono consultabili sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, nella sezione "Naviga per temi", sottosezione "In evidenza", a cui si può accedere direttamente dal seguente link.


Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con riferimento alla competenza tecnica di una commissione di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, precisa che:

  • la regola fissata dall'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006, per la quale i componenti della commissione di gara vanno scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore interessato dall'appalto da assegnare, costituisce espressione di principi generali, costituzionali e comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa;
  • l'enunciato requisito dell'esperienza "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto" deve, tuttavia, essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico-settoriale implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'Amministrazione, cui quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere;
  • non è, in particolare, necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.


Il testo della sentenza n. 5670 del 14 dicembre 2015 della Sezione Terza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Il TAR Lombardia, Milano, precisa che, in sede di calcolo dell’oblazione ai fini del rilascio dell’accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 per la realizzazione di locali accessori nel sottotetto di un edificio, non può essere pretesa la componente del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione, in quanto l’intervento nello specifico non determina un incremento del carico urbanistico, mentre è dovuta la componente afferente al costo di costruzione che, a differenza di quella correlata agli oneri di urbanizzazione, è connessa all'aumento di valore del bene immobile sul quale viene effettuato l’intervento.

Il testo della sentenza n. 2581 del 9 dicembre 2015 della Sezione Seconda del TAR Lombardia, Milano, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Il TAR Lazio, Roma, Sezione Prima, in sede di esame dell’istanza cautelare proposta nel ricorso proposto dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana avverso il decreto ministeriale 12 agosto 2015 n. 144, di approvazione del regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, “visto l’art. 55, co. 10, c.p.a. e considerato che le esigenze della parte ricorrente, correlate alla non palese infondatezza di alcune censure di irragionevolezza articolate in gravame, siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito”, ha fissato per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 9 marzo 2016.

Il testo dell’ordinanza n. 14216 del 17 dicembre 2015 della Sezione Prima del TAR Lazio, Roma, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.



La Corte di Cassazione, Sezione Seconda civile, con la sentenza n. 22105 del 29 ottobre 2015, ribadisce che:

  • il limite di tollerabilità delle immissioni, a norma dell'art. 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, è demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivato e immune da vizi logici;
  • i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 c.c., delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 1991, il quale, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, al pari dei regolamenti comunali limitativi dell'attività rumorosa, fissa, quale misura da non superare per le zone non industriali, una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno, persegue finalità di carattere pubblico e opera nei rapporti fra i privati e la P.A.; conseguentemente le disposizioni in esso contenute non escludono l'applicabilità dell'art. 844 c.c. nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini.

Il testo della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda civile, n. 22105 del 29 ottobre 2015 è consultabile sul sito della Corte di Cassazione, nella sezione servizio online "SentenzeWeb".


Segnaliamo che la Camera Amministrativa di Trento ha in programma un interessante evento formativo che si terrà il 18 dicembre 2015, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, a Rovereto (TN) in materia di processo amministrativo telematico.
L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming: questo è il link.
La partecipazione all'evento comporta l’attribuzione di n. 3 crediti in materia di deontologia.


Si  informa che sul sito della Giustizia Amministrativa è pubblicato il bando per i tirocini formativi presso il Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.
Le domande per l’ammissione al periodo di formazione per l'anno 2016 potranno essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 31 dicembre 2015 e i posti da stagisti sono in numero di 20.


Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 288 del 11 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge 1 dicembre 2015 n. 194, recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”.

La Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2015 è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale; il testo della legge è consultabile anche nella banca dati Normattiva.



L’ordinaria sanatoria edilizia (per cui sussiste il principio di “doppia conformità”) e l’istituto straordinario del condono edilizio operano su presupposti e con finalità ben diversi, disciplinati da apposite normative che non possono, evidentemente, sovrapporsi; non può, quindi, ritenersi che la presentazione (anche a fini meramente tuzioristici) di istanza di condono escluda gli effetti di una sanatoria, già rilasciata secondo le disposizioni di legge vigenti “a regime”; conseguentemente, l’annullamento di un condono edilizio non può che riguardare in via esclusiva il condono stesso, ma non incide sulla precedente sanatoria rilasciata in via ordinaria.

Il testo della sentenza n. 5624 del 10 dicembre 2015 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.



Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, esamina le modalità di notificazione a mezzo del servizio postale e precisa che ai sensi dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982:
  • l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario, a condizione che l’atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell’avviso relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 c.p.c., la mancata indicazione dell’indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno;
  • è valida la notificazione a mezzo posta effettuata nelle mani del portiere dello stabile, ex art. 7 citato, qualora l’agente postale gli abbia consegnato il plico raccomandato nell'assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel 2° comma del suddetto articolo, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che tra le mansioni del custode del fabbricato rientri la distribuzione della posta ai destinatari che vi abitano; non ha pertanto rilievo la circostanza che la relazione di notifica, redatta dall'ufficiale giudiziario, non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone abilitate a ricevere l’atto e delle loro vane ricerche;
  • l’adempimento costituito dall'invio della raccomandata di avviso previsto dal 6° comma dell’art. 7 citato - rispetto al quale non possono ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazione riservata al legislatore - è elemento essenziale del procedimento di notificazione, che deve quindi considerarsi nullo se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata; in tal caso, infatti, la mancata attestazione della spedizione della lettera raccomandata prevista dal più volte menzionato art. 7 costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.


Il testo della sentenza n. 5456 del 2 dicembre 2015 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


In ordine alla natura ed alla consistenza dei doveri di chiarezza e specificità dei motivi di ricorso ed alle conseguenze discendenti dalla loro violazione, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, precisa che:
  • la chiarezza e la specificità si riferiscono all'ordine dell’esposizione delle questioni, al linguaggio da usare, alla correlazione logica con l’atto impugnato (sia esso il provvedimento amministrativo o giurisdizionale);
  • il principio di chiarezza e specificità dell’impugnazione è valorizzato oggi dall’art. 101, comma 1, c.p.a., che, nel disciplinare il contenuto del ricorso in appello, espressamente stabilisce che i motivi di ricorso debbano essere «specifici» e che eventuali motivi proposti in violazione di detta regola sono inammissibili;
  • lo scopo delle disposizioni nella materia è quello di sollecitare le parti alla redazione di ricorsi chiari, al fine di arginare la prassi difensiva di redigere ricorsi lunghi e privi di una lineare enucleazione dei motivi di ricorso, nonché di una chiara distinzione tra fatto, svolgimento del processo e censure proposte;
  • è onere della parte ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, sicché la prolissità e la mancanza di chiarezza degli argomenti conducono all'inammissibilità per violazione dei doveri di sinteticità e specificità dei motivi sanciti dall'art. 101, comma 1, c.p.a. per il giudizio di appello;
  • l’inesatta suddivisione tra parte in fatto e parte in diritto comporta il rischio dei c.d. «motivi intrusi» ossia di quei motivi di ricorso, ex se inammissibili, perché inseriti nella parte in fatto (con il conseguente diffuso aumento di sentenze che non contengono l’esatta disamina di tutti i motivi di ricorso proposti a causa dell’oggettiva difficoltà di individuarli nel corpo dell’atto).


Il testo della sentenza n. 5459 del 2 dicembre 2015 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione Quinta, esaminando la legge federale austriaca sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, ha così statuito:
«Il diritto dell’Unione europea, segnatamente il principio di effettività, osta ad una normativa nazionale che subordina la proposizione di un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento danni per violazione di una norma in materia di appalti pubblici al previo accertamento dell’illegittimità della procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione per mancata previa pubblicazione di un bando di gara, qualora tale azione di accertamento di illegittimità sia soggetta ad un termine di decadenza di sei mesi a partire dal giorno successivo alla data dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, indipendentemente dalla circostanza che colui che propone l’azione fosse o meno in grado di conoscere l’esistenza dell’illegittimità di tale decisione dell’amministrazione aggiudicatrice».

Il testo della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quinta Sezione, del 26 novembre 2015 (causa C- 166/14) è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.


Il TAR Veneto, Seconda Sezione, aderisce all'orientamento secondo il quale la qualità di utilizzatore di un immobile realizzato abusivamente in assenza di titolo abilitativo sul demanio o sul patrimonio di enti pubblici, è sufficiente a individuarlo come destinatario dell’ordine di ripristino senza che vi sia la necessità di accertare chi ha concretamente realizzato l’abuso; inoltre, non può avere rilevanza  il lungo lasso di tempo decorso dalla realizzazione dell’abuso, atteso che l’art. 35 del DPR n. 380 del 2001, essendo volto a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte di privati, configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato, rispetto al quale non può assumere rilevanza l'approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto.

Il testo della sentenza n. 1247 del 20 novembre 2015 della Sezione Seconda del TAR Veneto è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.