Il TAR Lombardia, Milano, in materia di valutazione delle prove scritte per l'esame di abilitazione  all'esercizio della professione di avvocato, osserva che:
  • l'art. 46 della legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, stabilisce che la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti;
  • se è vero che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 della stessa legge ha differito l’applicazione delle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato, è pur vero che ciò non preclude una diversa ermeneutica del complessivo quadro normativo previgente;
  • questa soluzione interpretativa è anche pienamente coerente con l’intento riformatore della recente legislazione, che si manifesta anche con l’evoluzione normativa che si riscontra in materia di procedure concorsuali per l’accesso alla professione notarile;
  • in conclusione, la norma transitoria di cui all'art. 49 della legge n. 247 del 2012, se esclude al momento l’obbligo della commissione di seguire le modalità di correzione indicate dall'art. 46 della stessa legge, non esclude l’obbligo di indicare comunque una forma di esplicitazione della motivazione che vada oltre la semplice indicazione numerica unica, in considerazione della necessità di dare atto del rispetto dei criteri di valutazione indicati dalla commissione centrale dell’esame di avvocato.


Il testo della sentenza n. 2757 del 28 dicembre 2015 della Sezione Terza del TAR Lombardia, Milano, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.