Il TAR Milano rammenta che:
<< secondo la giurisprudenza ormai pacifica (cfr., ex multis, TAR Campania, Salerno, Sez. II, Sent. 16-03-2022, n. 734, con la giurisprudenza ivi citata), la mancata emanazione dell'atto finale ablatorio nei termini di legge, con conseguente illegittima privazione della disponibilità del bene immobile e sua trasformazione in opera pubblica, configura un illecito permanente della P.A., stante l'impossibilità di ricorrere all'istituto dell'occupazione acquisitiva, ormai definitivamente espunta dall'ordinamento (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 03/06/2021, n. 1371).
15.4) In siffatte evenienze ... accertata l'assenza di un valido titolo di esproprio nonché la modifica del fondo e la sua utilizzazione da parte dell’Amministrazione, quest’ultima è tenuta a porre fine al comportamento illecito (cfr. TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 29.05.2015, n. 505), rimanendo impregiudicata la discrezionale valutazione in ordine agli interessi in conflitto da parte dell’Amministrazione stessa, essendo in ultima analisi rimesso a quest’ultima l’opzione per l’acquisizione o la restituzione dell’area (cfr. TAR Reggio Calabria, 28.04.2022, n. 294), non risultando neppure esclusa la possibilità che tra le parti intervenga una definizione contrattuale dell’assetto proprietario del bene (cfr. TAR Lazio, Roma, II-bis 12/05/2022, n. 5915), sì da adeguare lo stato di fatto a quello di diritto, in maniera coerente sotto il profilo ordinamentale.>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1808 del 27 luglio 2022.
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Il TAR Milano precisa che nel caso in cui il termine perentorio fissato dall’art. 73 c.p.a., pari a trenta giorni liberi (nei quali dunque non vanno conteggiati il dies a quo e il dies ad quem) prima dell’udienza pubblica scada di domenica il deposito va anticipato (trattandosi di termini a ritroso) al venerdì antecedente ai sensi dell’art. 155 commi 4 e 5 c.p.c. (Cassazione Civile, VI, 14 settembre 2017 n. 21335), operanti nel processo amministrativo per effetto del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1792 del 26 luglio 2022.
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Il TAR Milano precisa che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la sottoposizione di un progetto, per il quale in precedenza sia già stata esclusa la necessità di sottoposizione a VIA vera e propria, a nuova verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale deve essere effettuata solo qualora tale progetto sia stato oggetto di modifiche sostanziali e cioè di modifiche che – ai sensi dell’art. 5, primo comma, lett. l-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006 – abbiano determinato una variazione tale da incidere in maniera significativa e negativa sull'ambiente o sulla salute umana. A tal fine è dunque necessaria la sussistenza di modifiche che comportino la realizzazione di un’opera radicalmente diversa da quella già in precedenza esaminata, tale da indurre il peggioramento dell'impatto dell'opera stessa sull'ambiente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 26 ottobre 2010, n. 1142; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 28 giugno 2021, n. 4462; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15 luglio 2013, n. 6997). Questo principio, a parere del TAR, deve trovare applicazione, non solo nel caso di modifica dell’impianto, ma anche nel caso di modifica della situazione di fatto: i mutamenti sopravvenuti della situazione di fatto considerata nel corso della procedura di screening rilevano, quindi, esclusivamente quando siano tali da determinare un diverso e più incisivo impatto dell’opera sull’ambiente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1798 del 26 luglio 2022.
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Il TAR Milano dopo aver richiamato l’art. 77 comma 4 D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che: «4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura», precisa che l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, cui il Collegio intende aderire, interpreta la suddetta disposizione nel senso che l’incompatibilità a far parte della Commissione di gara riguarda soltanto i membri che abbiano materialmente, sostanzialmente ed effettivamente predisposto, o quanto meno contribuito a predisporre, il contenuto della lex specialis. La ratio della norma viene infatti individuata nella necessità di evitare che chi abbia formato le regole della gara, sia altresì chiamato ad applicarle (in tal senso: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 7 maggio 2013, n. 13). Affinché sussista l’incompatibilità, non è dunque sufficiente che il coinvolgimento del commissario nella redazione della legge di gara si estrinsechi in un apporto meramente formale (approvazione e/o sottoscrizione del frutto dell’altrui opera), ma è necessario che ci sia la sostanziale riconducibilità della stessa all’attività intellettuale, valutativa e professionale concretamente espletata dal membro della Commissione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1658 del 11 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Brescia precisa che i titoli paesaggistici richiedono una motivazione esaustiva e pertinente che deve consentire il riscontro dell'idoneità dell'istruttoria, dell'apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e della non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto con quello tutelato in via primaria; ne discende che l'Autorità che esamini una domanda di autorizzazione paesaggistica deve manifestare la piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere, nonché della visibilità dell'intervento progettato nel più vasto contesto ambientale e non può fondarsi su affermazioni apodittiche, da cui non si evincano le specifiche caratteristiche dei luoghi e del progetto; deve, quindi, verificare se la realizzazione del progetto comporti una compromissione dell'area protetta, accertando in concreto la compatibilità dell'intervento con il mantenimento e l'integrità dei valori dei luoghi.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 709 del 16 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia osserva che in presenza di un ordine di demolizione, l'onere di dimostrare che le opere sono legittime essendo state realizzate legittimamente senza titolo prima dell’adozione dello strumento di pianificazione generale, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto a essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto e tale prova non può basarsi unicamente su riprese aeree attingibili dal motore di ricerca “Google earth” ( Cons. Stato, sez. VI, 27/01/2022, n. 570 T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 23/01/2017, n. 31)

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 697 del 14 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano ricorda che l’art. 10-bis l. n. 241/1990, nella nuova formulazione risultante dopo le modifiche del decreto‐legge 16 luglio 2020 n. 76, conv. in L. 11 settembre 2020, n. 120 prevede ora che l’amministrazione, in caso di annullamento in giudizio del provvedimento adottato a seguito di invio di preavviso di rigetto, non possa addurre per la prima volta motivi ostativi già risultanti dall’istruttoria che non fossero stati indicati nella comunicazione ex art. 10-bis. Come confermato dalla Relazione illustrativa di accompagnamento al d.l. n. 76/2020, la norma «è finalizzata a evitare che l’annullamento conseguente al mancato accoglimento delle osservazioni del privato a seguito della predetta comunicazione dia luogo a plurime reiterazioni dello stesso esito sfavorevole con motivazioni sempre diverse, tutte ostative, parcellizzando anche il processo amministrativo; in sostanza si vuole cercare di ricondurre a un’unica impugnazione giurisdizionale l’intera vicenda sostanziale evitando che la parte sia costretta a proporre tanti ricorsi quante sono le ragioni del diniego, perché non comunicate tutte nel medesimo atto».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1706 del 18 luglio 2022.
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Secondo il TAR Milano:
<<E’ indubbio che l’offerta tecnica abbia riportato alcuni elementi economici, tuttavia questa circostanza non costituisce ex se una ragione di esclusione, in quanto è necessario valutare la commistione tra offerta economica e offerta tecnica in concreto e non solo in astratto, in quanto il divieto non va inteso in senso assoluto, ma relativo, con riferimento al caso concreto (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 16/02/2022, n.1042, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV, 03/02/2022, n.1292).
Non qualsiasi indicazione nell’offerta tecnica di un elemento economico rende illegittima l’offerta, ma solo quella che permette alla Commissione di conoscere il contenuto dell’offerta economica: la ratio del divieto di commistione tra l'offerta tecnica e quella economica risiede nell'esigenza di evitare che, in sede di valutazione delle offerte tecniche - da svolgersi in seduta segreta e prima dell'esame dell'offerta economica - la Commissione giudicatrice possa essere influenzata da ragioni di convenienza economica dell'offerta.
Nel caso di specie, seguendo l’indicazione della lex specialis, nell’offerta tecnica è stata inserita la quotazione economica delle prestazioni opzionali per un totale di € 600.000 a fronte di una offerta di oltre 9.500.000; si tratta quindi di una voce marginale, sia quantitativamente, sia qualitativamente, in quanto riferita a prestazioni opzionali. L’indicazione de qua non risultava in grado di rendere la Stazione Appaltante immediatamente edotta dell'entità complessiva del prezzo della fornitura, prezzo che è stato conosciuto dall'Amministrazione in via separata e distinta attraverso l'apertura della busta dell'offerta economica.>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1679 del 15 luglio 2022.
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Il TAR Brescia, con riferimento a un’ordinanza di demolizione di opere abusive realizzata su immobile concesso in locazione finanziaria e sublocato, osserva:
<<(c) passando al merito, occorre premettere che nello schema dell’art. 31 comma 2 del DPR 380/2001 l’ordine di demolizione ha come destinatari sia il proprietario dell’immobile dove sono state realizzate le opere abusive, sia l’autore dell'abuso. Come già evidenziato da questo TAR in casi analoghi (v. sentenze n. 79 del 1 febbraio 2022, e n. 43 del 17 gennaio 2022), l’equiparazione del proprietario all’autore dell’abuso rivela che la misura ripristinatoria ha carattere oggettivo, essendo diretta a reintegrare immediatamente l’ordine urbanistico. Il proprietario non può quindi liberarsi dall’obbligo di rimessione in pristino eccependo l’estraneità all’abuso, o la buona fede circa il comportamento degli esecutori materiali dei lavori;
(d) l’estraneità all’abuso o la buona fede diventano rilevanti solo quando si passa dal comma 2 al comma 3 dell’art. 31 del DPR 380/2001, ossia quando è necessario valutare in che modo l’ordine di demolizione possa essere ottemperato. È nella fase dell’ottemperanza che il proprietario può distinguere la sua posizione da quella dell’autore dell’abuso, evitando la responsabilità solidale con quest’ultimo e la perdita dell’immobile;
(e) nello specifico, il punto è se una diffida inviata dal locatore finanziario al locatario o al sublocatario, con invito a rimuovere le opere abusive, corrisponda all’impegno esigibile ai fini dell’esecuzione dell’ordine di demolizione. La risposta non può che essere negativa, se questa rimane l’unica attività di persuasione o di pressione esercitata sui soggetti che hanno la disponibilità materiale dell’immobile;
(f) gli interessi di natura urbanistica non possono essere esposti a pratiche qualificabili come abuso del diritto da parte dei proprietari. Tra queste pratiche vi è l’eccessiva autolimitazione delle facoltà del proprietario, che evita l’assunzione di responsabilità e di obblighi nei confronti dell’amministrazione, indebolendo la funzione di garanzia rispetto ai soggetti interposti. Non sono quindi tutelabili gli interessi di quei proprietari che, pur non avendo concesso i beni per un utilizzo vietato dalla disciplina urbanistica (o per un utilizzo che prevedibilmente sarebbe stato in contrasto con la disciplina urbanistica), abbiano però omesso di esercitare un efficace controllo nel corso del rapporto;
(g) di conseguenza, qualora il locatore finanziario, nel contratto o nell’esecuzione, abbia ristretto il proprio ruolo a quello di semplice finanziatore, disinteressandosi della coerenza tra l’utilizzo dell’immobile e la disciplina urbanistica, e rinunciando a far valere la risoluzione del contratto in caso di difformità, non è sufficiente l’invio di semplici diffide ai locatari per evitare la perdita della proprietà ai sensi dell’art. 31 comma 3 del DPR 380/2001. In realtà, le diffide possono costituire un primo passo, ma solo la risoluzione del contratto consente al proprietario di rientrare nel possesso dei beni, e di procedere successivamente alla demolizione;
(h) si può quindi osservare un disaccoppiamento tra il termine di ottemperanza stabilito nell’ordine di demolizione, che riguarda il soggetto nel possesso degli immobili, e i termini entro cui il proprietario deve rispettivamente avviare e concludere le iniziative legali finalizzate al recupero della disponibilità dei beni. I termini che riguardano il proprietario sono stabiliti dall’amministrazione sulla base delle circostanze concrete, e fanno parte di una distinta valutazione circa l’inerzia tollerabile. In effetti, come non è ammissibile un abuso del diritto sostanziale, parimenti non è ammissibile un abuso dei rimedi giurisdizionali, che si può ipotizzare quando la gestione degli stessi avvenga con modalità chiaramente dilatorie. Sarà quindi l’amministrazione a decidere se il proprietario stia facendo tutto quello che è nelle sue possibilità per recuperare gli immobili e ripristinare una situazione conforme alla disciplina urbanistica;>>
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 702 del 15 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa:
<<che, in altri termini, nessuna norma consente l’accesso al fascicolo processuale da parte di un soggetto, diverso dalle parti, che non intenda o non possa intervenire nel giudizio, mentre l’accesso ai provvedimenti del giudice è assicurato a chiunque vi abbia interesse dall’art. 7 disp.att. cod.proc.amm. e dall’art. 744 cod.proc.civ. (v., ex multis, TAR Piemonte, Sez. II, decreto coll. n. 841/2021 dell’11 settembre 2021);
che, del resto, l’invocata qualità di “parte processuale” pretermessa costituisce questione giuridica che non può essere risolta in questa sede, ma dovrà formare oggetto dell’eventuale instaurando giudizio di opposizione di terzo (v. Cons. giust. amm. Reg. Sic., decreto pres. n. 101/2021 cit.), dovendosi ribadire che l’accesso al fascicolo processuale presuppone la qualità di parte attuale o potenziale – per chi aspira a diventare “interveniente” –, e l’istante non è stata parte del giudizio né può intervenirvi perché il giudizio è definito;>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1682 del 15 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano ricorda l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui: “il potere di pianificazione deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità, in tal modo definiti), ma che, per mezzo della disciplina dell'utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico - sociali della comunità locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati […] In definitiva, l'urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo. Uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli - non in astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi -, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico - sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione "de futuro" sulla propria stessa essenza, svolta - per autorappresentazione ed autodeterminazione - dalla comunità medesima, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio. In definitiva, il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma esso è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10.5.2012, n. 2710).
Del resto, ricorda sempre il TAR, anche la Corte costituzionale osserva come la pianificazione urbanistica sia diretta, “al di là di letture minimalistiche”, “non solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli, ma anche allo sviluppo complessivo e armonico del territorio, nonché a realizzare finalità economico-sociali della comunità locale, in attuazione di valori costituzionalmente tutelati (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 9 maggio 2018, n. 2780, 22 febbraio 2017, n. 821 e 10 maggio 2012, n. 2710)” (Corte Costituzionale, sentenza 16.7.2019, n. 179).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1671 del 12 luglio 2022.
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Il TAR Brescia osserva:
<<Nel caso di specie le opere realizzate consistono in un mero intervento di manutenzione straordinaria volto garantire ed assicurare una diversa distribuzione degli spazi interni al fine di poterli utilizzare in maniera più organizzata e strutturata ed allo scopo, quindi, di consentire un miglior ricovero degli attrezzi agricoli.
Si è in tal senso ritenuto che gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all' art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, purché non riguardino le parti strutturali dell'edificio, possono essere eseguiti senza alcun titolo, non essendo lo stesso necessario neppure per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, né le modifiche della destinazione d'uso dei locali nella fattispecie non contestata (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 02/01/2019, n. 1; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 20/02/2017, n. 71).
Si è precisato, in tal senso che è’ illegittimo l’ordine di demolizione di opere edilizie consistenti nella sola diversa distribuzione degli spazi interni di un immobile, nel caso in cui il Comune, a fronte dell’asserzione dell’interessato, concernente la minima entità delle difformità edilizie riscontrate, non abbia tuttavia fornito alcun principio di prova in ordine all’impatto edilizio eventualmente creato nell’assetto del territorio o all’eventuale mutamento della destinazione d’uso del manufatto originario che tale diversa distribuzione degli spazi interni ha comportato. Il progetto edilizio con il quale si preveda una diversa distribuzione della superficie interna dei locali, la realizzazione di tramezzi e divisori nuovi nonché di nuovi servizi igienici e ripostigli non configura una vera e propria ristrutturazione edilizia, ma un’ipotesi di manutenzione straordinaria. Infatti, in materia edilizia, la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, è considerata attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori che disciplina gli interventi subordinati a SCIA (TAR Campania, Napoli, sez. III, 30 giugno 2022 n. 4389).
Ne segue che per la realizzazione di tali interventi, tra cui va ricompreso quello realizzato da parte ricorrente, non è necessario il rilascio del titolo abilitativo ma è sufficiente unicamente la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata come previsto dall’art. 6 bis del DPR n. 380/2001>>.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 681 del 11 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano osserva che la giurisprudenza ha precisato che l’interesse strumentale alla reiterazione della gara, avendo la società proposto censure riguardanti la nomina della Commissione e l’intero operato di tale organo, può ritenersi concreto ed attuale e dunque idoneo a rendere ammissibile il ricorso solo ove sia ravvisabile, già dagli atti di causa, la concreta possibilità che l’Amministrazione, in caso di accoglimento del gravame, proceda alla riedizione della gara.
Richiama, al riguardo, il recedente del TAR Lazio, con ricchezza di richiami giurisprudenziali: «L'interesse ad agire sancito dall'art. 100 c.p.c., (da sempre considerato applicabile al processo amministrativo ora anche in virtù del rinvio esterno operato dall'art. 39, co. 1, c.p.a.) si estrinseca tradizionalmente negli essenziali caratteri della concretezza e della attualità del danno (anche in termini di probabilità), alla posizione soggettiva di cui si invoca tutela. Ora, deve sempre rammentarsi che l'interesse legittimo che viene in considerazione nelle controversie in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici, anche se è interesse di tipo strumentale (in quanto mirante, come nel caso di specie, alla riedizione della gara “ex novo”), è pur sempre un interesse di tipo “pretensivo”, giacché non è la rimozione degli atti di gara a determinare la realizzazione satisfattiva di detto interesse che, al contrario, continuerebbe a rimanere frustrato ove alla caducazione della gara non segua la rinnovazione della procedura comparativa nella quale l'impresa interessata vede risorgere le proprie possibilità di aggiudicazione. […] L'interesse strumentale alla caducazione dell'intera gara ed alla sua riedizione assume, quindi, consistenza solo a condizione che sussistano in concreto ragionevoli possibilità di ottenere l'utilità richiesta; esso deve cioè aderire in modo rigoroso e con carattere di immediatezza e di attualità all'oggetto del giudizio (Cons. St., IV, n .3365 del 07 giugno 2012; n. 6151 del 22 nov. 2011; V, 2947 del 22 maggio 2012)» (TAR Lazio, Roma, I, 31 marzo 2022 n. 3668).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1658 del 11 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il TAR Milano, a fronte di una contestazione della legittimazione e dell’interesse a ricorrere sin dalla memoria di costituzione depositata e, quindi, in tempo ampiamente antecedente rispetto alla scadenza del termine di cui all’art. 73, co. 1, c.p.a., osserva che nonostante il lungo lasso temporale a disposizione della parte la stessa produce la documentazione che comproverebbe la propria legittimazione ed il proprio interesse solo oltre la scadenza del termine sopra indicato. Tale termine è, tuttavia, considerato - da costante giurisprudenza che il TAR condivide - perentorio “in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice”; il mancato rispetto dello stesso determina, inoltre, “l’inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente (v., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, 9 gennaio 2019 n. 194), essendo ammesso il deposito tardivo di memorie e documenti in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini (v., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 maggio 2019 n. 3511)” (T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 7.1.2020, n. 37).
Declinando tale principio al caso di specie il TAR osserva come la documentazione non sia soltanto prodotta oltre il termine di legge ma neppure siano dedotte circostanze o ragioni che diano contezza dell’estrema difficoltà a produrre tale documentazione entro il termine né sia formulata istanza ex art. 37 c.p.a.; in ragione di quanto esposto il TAR dichiara inutilizzabile la documentazione depositata in giudizio da parte ricorrente a dimostrazione della legittimazione e dell’interesse a ricorrere.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1664 del 11 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.





Il TAR Milano ritiene che le previsioni del PEAR (Programma Energetico Ambientale Regionale) sono vincolanti dal momento in cui le limitazioni previste risultino effettive. L’impianto fotovoltaico non è consentito se impedisce una pratica agricola. Ma se non la impedisce, a contrario, dovrebbe essere consentita. E deve essere l’amministrazione procedente a stabilire la sussistenza di questa limitazione nel caso concreto ovvero a ritenere inadeguata per il tipo di terreno la pratica agricola proposta.
Aggiunge il TAR che sul punto va considerato che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “L’autorizzazione può essere negata solo al ricorrere dei presupposti prescritti dalla disciplina speciale di cui al comma 10 dell’art. 12 D.Lgs n. 387/2003, ovvero previa determinazione nel territorio regionale di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti (in tali termini, T.A.R. Molise, Sez. I, 23/06/2016, n. 281, Cons. Stato 2848/2021).

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1630 del 7 luglio 2022.
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Sulla G.U. n.157 del 7 luglio 2022 è pubblicato il decreto legge 7 luglio 2022, n. 85, recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
L’art. 3 “Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR” così dispone:
<<Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR
1. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti anche sulla
base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre
parti del giudizio che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura
amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte
con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento della
istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la
medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla
prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni
dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il
deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali
altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da
parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di
Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e'
trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione
dell'udienza di merito. In tale ipotesi, si applica il primo periodo
del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data
di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. Nel caso in
cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dal
presente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora
sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte
della pubblica amministrazione.
2. Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione
dell'udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla
compatibilita' della misura e della data dell'udienza con il rispetto
dei termini previsti dal PNRR.
3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il
ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda
interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR.
4. Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente
articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi
previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 109, per le quali si osservano le
disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione
presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo
49 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano,
in ogni caso, gli articoli 119, secondo comma, e 120, nono comma, del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei
giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.
7. All'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
109:
a) dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti:
«e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione,
autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate
in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e relative
attivita' di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonche'
in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi
finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR»;
b) dopo le parole «al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»
sono aggiunte le seguenti: «In sede di pronuncia del provvedimento
cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la
realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione
del PNRR.».
8. Nelle ipotesi in cui, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, la misura cautelare sia gia' stata concessa,
qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura
amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o
in parte con le risorse previste dal PNRR, l'udienza per la
discussione del merito e' anticipata d'ufficio entro il termine del
comma 1. In tale ipotesi si applicano le ulteriori disposizioni
contenute nel presente articolo.>>



Secondo il TAR Milano,
<<l’illecito ambientale – sebbene foriero di obbligazioni miranti primariamente al ripristino materiale della qualità dei suoli piuttosto che al risarcimento per equivalente pecuniario – è una fattispecie assimilabile alla responsabilità aquiliana, di cui all’art. 2043 cod. civ., con conseguente applicazione del connesso art. 2055 cod. civ. sulla responsabilità solidale.
In proposito, la giurisprudenza amministrativa si è espressa in linea con il preferibile orientamento della giurisprudenza civile, che ha escluso la sussistenza di una responsabilità parziaria quando più condotte – benché autonome e non cooperanti – abbiano prodotto un medesimo evento lesivo. Per l’applicazione dell’art. 2055 cod. civ., infatti, è necessario e sufficiente che ricorra un «unico fatto dannoso imputabile a soggetti diversi, cioè un unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso con efficacia causale più condotte» (Cass. Civ., Sez. III, 20 gennaio 1995, n. 623).
Ne consegue che, come efficacemente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, «la ritenuta parziarietà degli obblighi di bonifica potrebbe comportare l’onere, per i vari responsabili, di implementare distinte azioni solo nel caso in cui si riscontrasse che le varie condotte causative di danno hanno in concreto determinato danni-conseguenza ontologicamente distinti e distinguibili e tali da poter essere rimossi con distinte azioni di bonifica: solo in tal caso si potrebbe affermare il principio secondo il quale ciascuno dei responsabili "paga per quanto ha inquinato", essendo tenuto a porre in essere solo le azioni di bonifica necessarie e sufficienti a rimuovere i singoli danni conseguenti alle rispettive azioni causative di danno. Quando, viceversa, per qualsiasi ragione non sia possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale, allora risulta di fatto impossibile identificare singole azioni di bonifica da porre a carico di distinti responsabili. L’azione di bonifica in tal caso non potrà che tradursi in una unica azione di bonifica, che dal punto di vista esecutivo non potrà che gravare in modo solidale tra tutti i responsabili, fermo restando il principio per cui dal punto di vista economico la relativa spesa dovrà essere suddivisa, nei rapporti interni, secondo le rispettive percentuali di responsabilità» (così, TAR Piemonte, Torino, I, 9.06.2017, n. 717; in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2021, n. 172).>>

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1352 del 10 giugno 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «l’interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando, soggiace alle stesse regole dettate dall’art. 1362 e ss. c.c. per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (così, tra le tante, Cons. Stato, V, 13 gennaio 2014 n. 72); con la conseguenza che “la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione” (cfr. Cons. Stato, V, 15 luglio 2013, n. 3811; 12 settembre 2017, n. 4307)» (Consiglio di Stato, III, 25 novembre 2021, n. 7891).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1568 del 4 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano osserva che nell'ambito delle convenzioni urbanistiche, in base ad una analisi sistematica e non atomistica della complessiva operazione posta in essere, non è necessario un “perfetto equilibrio” tra prestazioni, in quanto non è affatto escluso dal sistema che un operatore, nella convenzione urbanistica, possa assumere oneri anche maggiori di quelli astrattamente previsti dalla legge, trattandosi di una libera scelta imprenditoriale (o, anche, di una libera scelta volta al benessere della collettività locale), rientrante nell'ordinaria autonomia privata, non contrastante di per sé con norme imperative.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1562 del 2 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano, Sezione II, sull’interpretazione del comma 4 lettera a) dell’art. 167 del d.lgs n. 42/2004 ricorda che la giurisprudenza della Sezione è pacificamente orientata nel senso che ogni incremento volumetrico impedisce il riconoscimento della compatibilità, a nulla rilevando che si tratti di un aumento non eccessivo oppure non visibile e sul punto non possono assumere rilievo contrario le circolari ministeriali, che costituiscono una mera interpretazione della legge proveniente dall’Autorità Amministrativa, come tale non vincolante per il giudice.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1565 del 2 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano, in sede di scrutinio di legittimità di un’ordinanza con cui è stata disposta la chiusura temporanea di un esercizio pubblico, con richiamo contemporaneo, a fondamento del potere esercitato, all’art. 50 e all’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 osserva:
<<Inoltre, appare illegittimo anche il contemporaneo richiamo all’art. 50 e all’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico degli Enti locali), trattandosi di due disposizioni aventi un differente spettro di applicazione ed espressione di poteri, sebbene assimilabili, comunque diversi (cfr. T.A.R. Valle d’Aosta, 20 febbraio 2020, n. 7). L’art. 50, in particolare il comma 5, ammette un intervento, connotato dai caratteri della contingibilità e dell’urgenza, del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in presenza di «emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale [oppure] in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche».
Diversamente, l’art. 54, comma 4, prevede che «il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana».
Come risulta dalla semplice esegesi dei predetti testi normativi, in un caso – quello dell’art. 50 – il Sindaco agisce in qualità di rappresentante della comunità locale e si occupa di ambiti in cui vengono in rilievo interessi di tipo territoriale e riguardano materie di competenza (anche) comunale, mentre nell’altro – quello di cui all’art. 54 – il Sindaco agisce in qualità di ufficiale di Governo e in settori, quali l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, che sono di competenza dello Stato, essendo tali materie finalizzate alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso quest’ultimo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» (Corte costituzionale, sentenze n. 129 del 2009; n. 290 del 2001).>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1559 del 1 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia, per quanto concerne il rapporto tra compatibilità paesaggistica e installazione di impianti fotovoltaici, osserva che:
<< poiché la produzione di energia con fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto comunitario, non è possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. Una valutazione più rigorosa è, infatti, ammissibile in relazione ai beni immobili dichiarati o qualificati ex lege di interesse culturale, in relazione agli edifici, o insiemi di edifici, per i quali sia riconosciuto uno specifico valore paesistico, ovvero a proposito degli edifici che negli strumenti urbanistici risultino espressamente sottoposti a particolari restrizioni conservative. Al contrario, qualora il vincolo riguardi lo scenario nel quale l’edificio è inserito, le valutazioni circa la compatibilità paesistica dei pannelli fotovoltaici non possono basarsi sulla funzione degli stessi o sulla qualità dei materiali, per salvaguardare l’integrità dell’edificio secondo un modello edificatorio tradizionale, ma devono limitarsi a stabilire se le innovazioni, percepite nel contesto, siano fuori scala o dissonanti>>.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 358 del 15 aprile 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.

Vedi ora la disciplina introdotta dall'art. 9, comma 1, del d.l. 1 marzo 2022 n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, che ha modificato il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.