Il potere di controllo dell’Amministrazione in sede di verifica dell’attività urbanistico-edilizia deve essere collegato al riscontro di profili di illegittimità per contrasto con leggi, regolamenti, piani, programmi e regolamenti edilizi, mentre non può essere esercitato a tutela di diritti di terzi non riconducibili a quelli connessi con interessi di natura pubblicistica o per risolvere un conflitto fra parti private sull’assetto dominicale di un’area.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 708 del 12 febbraio 2026


Il TAR Milano ricorda l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui: “il potere di pianificazione deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità, in tal modo definiti), ma che, per mezzo della disciplina dell'utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico - sociali della comunità locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati […] In definitiva, l'urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo. Uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli - non in astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi -, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico - sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione "de futuro" sulla propria stessa essenza, svolta - per autorappresentazione ed autodeterminazione - dalla comunità medesima, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio. In definitiva, il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma esso è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10.5.2012, n. 2710).
Del resto, ricorda sempre il TAR, anche la Corte costituzionale osserva come la pianificazione urbanistica sia diretta, “al di là di letture minimalistiche”, “non solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli, ma anche allo sviluppo complessivo e armonico del territorio, nonché a realizzare finalità economico-sociali della comunità locale, in attuazione di valori costituzionalmente tutelati (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 9 maggio 2018, n. 2780, 22 febbraio 2017, n. 821 e 10 maggio 2012, n. 2710)” (Corte Costituzionale, sentenza 16.7.2019, n. 179).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1671 del 12 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, assumendo l’illegittimità dei provvedimenti del Comune di diniego delle autorizzazioni commerciali, ha dedotto di aver patito un danno consistente nella mancata corresponsione del canone di locazione da parte della società promissaria conduttrice, a sua volta causato dall’impossibilità di aprire il punto vendita; secondo la ricorrente poi il mancato rilascio delle autorizzazioni è motivo di risoluzione del contratto preliminare di locazione.
Il TAR osserva in via generale che:
<<le disposizioni di un contratto di diritto comune e le condizioni e i termini apposti dalle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale, anche se ancorati a vicende ed eventi pubblicistici, sono idonei a vincolare soltanto le parti contraenti senza che ne derivi alcuna implicazione per l'Amministrazione.
L'inosservanza di un termine o il verificarsi di una condizione risolutiva, pur dipendente da provvedimenti amministrativi, non può essere opposta all’Amministrazione di riferimento, che resta estranea al contesto negoziale. È palese infatti che l'attività pubblicistica autoritativa giammai potrebbe essere condizionata e/o subordinata ad accordi privatistici, a cui peraltro l’Autorità pubblica è rimasta totalmente estranea, come avvenuto nel caso di specie.
L'apposizione di una condizione risolutiva dipendente dall’esercizio dell’attività autoritativa da parte di una pubblica Amministrazione è una scelta delle parti contraenti, che si assumono i rischi del verificarsi o meno della stessa.
Nella costruzione del regolamento negoziale, le parti hanno convenuto una modalità per liberarsi dalle obbligazioni nascenti dal contratto preliminare, ovvero apponendo una condizione risolutiva che consentiva, appunto, alle parti di sciogliersi dal vincolo contrattuale, stabilendo altresì espressamente di non avere “più nulla a pretendere l’una dall’altra per qualsivoglia motivo o costo sostenuto per quanto fatto sino al momento della risoluzione”>>.
Ricostruito il rapporto privatistico tra le parti contraenti, il TAR è dell’avviso che non sussistano – nella vicenda di cui è causa – gli elementi costitutivi di alcuna fattispecie illecita imputabile al Comune, per difetto dell’antigiuridicità del fatto e del nesso di causalità in termini di danno evento, ovvero di causalità fattuale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 13 del 4 gennaio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia ricorda che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il Comune deve accertare che chi richiede il provvedimento ampliativo abbia titolo per disporre del bene e, qualora venga a conoscenza dell'esistenza di contestazioni sul diritto del richiedente il titolo abilitativo, debba compiere le necessarie indagini istruttorie per verificare la fondatezza delle contestazioni, senza però sostituirsi a valutazioni squisitamente civilistiche (che appartengono alla competenza dell'A.G.O.), arrestandosi dal procedere solo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi prima facie attendibili.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 648 del 9 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano, premesso che non sussiste una definizione di “lotto libero” valida ad ogni effetto giuridico, osserva che con riferimento alla disciplina dell’art. 14, comma 1 bis, della L.R. n. 12/2005:
<<La norma non contiene alcuna qualificazione del concetto di “lotto libero”. Tuttavia, l’art. 10 della medesima legge regionale, alla lettera e-bis del comma 1, dispone che il Piano delle Regole “individua e quantifica, a mezzo di specifico elaborato denominato Carta del consumo di suolo, redatta in base ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b bis), numero 5), la superficie agricola, ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche, le aree dismesse, contaminate, soggette a interventi di bonifica ambientale e bonificate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana; tale elaborato costituisce parte integrante di ogni variante del PGT che prevede consumo di suolo o anche un nuovo documento di piano. L'approvazione della Carta del consumo di suolo costituisce presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici sia privati, sia residenziali, sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo”.
Dall’analisi sistematica dell’art. 10 e dell’art. 14 discende quindi che con la nozione di “lotto libero” il legislatore regionale non ha inteso fare riferimento a uno stato di fatto (coincidente con un’area nuda nel momento contingente), bensì a una situazione giuridica, corrispondente alla valutazione effettuata dal pianificatore comunale circa la condizione di quell’area, al fine di determinarne la possibilità di consumo di suolo.
In linea con quanto già ritenuto da questo T.A.R. sul tema (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 17 ottobre 2017, n. 1987), deve quindi ribadirsi che “la qualificazione di ‘lotto libero’ presuppone l'identificazione del lotto urbanistico (per una definizione della nozione urbanistica di lotto, cfr. Cass. civ., VI, 12 febbraio 2014, n. 3197), in relazione al quale, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma di piano, possa essere riscontrata la qualità dell'essere libero da costruzioni; tale operazione è demandata, in linea di principio, agli strumenti urbanistici, generali o attuativi, o comunque subordinata alle regole da questi fissate (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 14 marzo 2017, n. 644)” (confermata da Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 marzo 2020, n. 2077)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1875 del 2 agosto 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che la sagoma si individua nella conformazione planovolumetrica della costruzione e nel suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti, mentre l’area di sedime identifica la porzione di territorio ove l’immobile viene ubicato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1242 del 20 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano,
- dopo aver premesso che: «In termini generali, va ricordato che la “piena conoscenza” del provvedimento come momento dal quale fare decorrere il termine di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a., non deve essere intesa quale sua “conoscenza piena ed integrale”; è infatti sufficiente, allo scopo, la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso. La norma intende per “piena conoscenza”, quindi, la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività. Tale consapevolezza determina la sussistenza di una condizione dell’azione, l’interesse al ricorso, mentre la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 9 aprile 2020, n. 2328; id., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 3075)».
- precisa che: «Con specifico riferimento ai titoli edilizi, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione da parte di terzi, l’effetto lesivo si atteggia diversamente a seconda che sia in contestazione l’illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato ovvero che si contesti il contenuto specifico del permesso. Per orientamento giurisprudenziale consolidato, a cui questo Collegio aderisce, il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso nell’ambito dell’attività edilizia, è stato dunque ravvisato: a) nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area; b) ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.) della realizzazione, nel loro completamento o grado di sviluppo tale da renderne palese la dimensione, consistenza e finalità (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 9 aprile 2020, n. 2328; id., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 3075; id., 7 dicembre 2017, n. 5754; id., Sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4830; id., 18 aprile 2012, n. 2209; id., Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2107).
Resta comunque ferma la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 19 del 5 gennaio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia ribadisce che la tutela paesaggistica non è ancillare alla pianificazione urbanistica; si tratta di poteri distinti che perseguono obiettivi di interesse pubblico diversi e che, pur potendo venire a intersecarsi, mantengono la loro autonomia; in linea generale, come l’affermazione della compatibilità paesaggistica di un intervento edilizio non implica automaticamente la sua conformità alla strumentazione urbanistica, così l’approvazione di una convenzione urbanistica relativa a un’area assoggettata al vincolo paesaggistico non comporta un obbligo per la Soprintendenza di consentire sempre e comunque l’edificazione.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 907 del 22 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia ribadisce che «la tutela paesaggistica non è ancillare alla pianificazione urbanistica: all’attribuzione da parte del Comune di capacità edificatoria a una determinata area assoggetta a vincolo non corrisponde l’obbligo della Soprintendenza di consentire senz’altro l’edificazione, quasi che questa possa esprimersi solo sul quomodo, e non anche sull’an. L’assegnazione di una determinata volumetria a un ambito paesaggisticamente protetto non garantisce in automatico la possibilità di fruire di quella volumetria, dovendosi l’edificazione conformare alle esigenze di tutela del paesaggio, e dunque non genera alcuna aspettativa qualificata in capo al proprietario dell’area medesima».
Aggiunge il TAR che a conclusioni diverse non può giungersi nemmeno assumendo che il presupposto piano attuativo (nella fattispecie approvato nel 1995) abbia tenuto conto anche dei profili paesaggistici dell’intervento; e invero «Anche ove così fosse, deve, infatti, ritenersi che il lungo lasso di tempo intercorso, la trasformazione del contesto (con gli edifici nel frattempo realizzati), l’evoluzione della sensibilità paesaggistica e della normativa di settore imponevano necessariamente una nuova valutazione da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo: nuova valutazione che comprendeva anche in ipotesi del divieto di sfruttare la volumetria residua pure prevista dalla strumentazione urbanistica».
In conclusione e in linea generale per il TAR «di per sé la c.d. opzione zero, ovverossia l’incompatibilità della tutela paesaggistica di un determinato ambito con qualsivoglia tipo di edificazione, non è illegittima, salvo un obbligo motivazionale rafforzato, in considerazione del sacrificio imposto al privato proprietario dell’area medesima».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 738 del 27 ottobre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano ribadisce che, al fine di valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale delle opere medesime, atteso che la considerazione “atomistica” dei singoli interventi non consente di comprendere in modo adeguato l’impatto effettivo degli interventi compiuti; pertanto, i molteplici interventi eseguiti non vanno considerati in maniera “frazionata” e, al contrario, debbono essere vagliati in un quadro di insieme e non segmentato, solo così potendosi comprendere il nesso funzionale che li lega e, in definitiva, l'effettiva portata dell'operazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1033 del 8 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato chiarisce che la nozione di volume tecnico corrisponde a un’opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa; i volumi tecnici degli edifici sono perciò esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità; ne consegue che nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 2101 del 29 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Brescia precisa che nel regime della doppia tutela in materia edilizia e urbanistica è possibile che la legittimità dell’edificazione venga riconosciuta dal giudice amministrativo, ma non dal giudice ordinario, in quanto quest’ultimo si riserva di disapplicare i titoli edilizi confrontandoli direttamente con il codice civile e con le norme integrative di natura civilistica; la regola vale anche nell’altra direzione, e dunque le qualificazioni formulate dal giudice ordinario non sono vincolanti nell’indagine sulla legittimità dei titoli edilizi svolta dal giudice amministrativo; peraltro, nella giurisdizione amministrativa i rapporti privatistici tra i confinanti vengono presi in esame solo quando siano per sé evidenti, o quando gli interessati abbiano di loro iniziativa rappresentato agli uffici comunali eventuali contese in grado di incidere sulla legittimazione a chiedere il titolo edilizio; non è quindi utile trasferire materiali processuali da un giudizio civile a uno amministrativo per profili che nel secondo non sono normalmente utilizzabili ai fini della decisione.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 276 del 26 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 92 del 18 aprile 2019 il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.
Tra le varie disposizioni si segnalano numerose modifiche al codice dei contratti pubblici (art. 1, comma 1), l'abrogazione dei commi 2 bis e 6 bis dell’art. 120 c.p.a. in tema di rito super accelerato per le impugnazioni delle ammissioni ed esclusioni dalle gare d’appalto (art. 1, comma 4) e le nuove norme in materia di rigenerazione urbana (art. 5).

Sito della Gazzetta Ufficiale


Il TAR Milano chiarisce che la connessione tra pianificazione commerciale e territoriale è ormai un dato acquisito al sistema, essendo le due materie preordinate a finalità diverse (tutela della concorrenza e corretto uso del territorio) ma tra loro interferenti; ne consegue che va rimarcata la  rilevanza dell’aspetto urbanistico nella disciplina relativa alla localizzazione degli esercizi commerciali anche a seguito della direttiva comunitaria n. 123/2006/CEE, meglio nota come direttiva "Bolkestein", volta a ridurre i vincoli procedimentali e sostanziali gravanti sui servizi privati, nel cui ambito rientra il commercio, al fine di favorire la creazione nei vari Stati membri di un regime comune mirato a dare concreta attuazione ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 743 del 3 aprile 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


La Corte di cassazione civile precisa che la c.d. cessione di cubatura presuppone il perfezionamento di un accordo con il quale una parte (il proprietario cedente) si impegna a prestare il proprio consenso affinchè la cubatura (o una parte di essa) che gli compete in base agli strumenti urbanistici venga attribuita dalla P.A. al proprietario del fondo vicino (cessionario), compreso nella stessa zona urbanistica, cosi consentendogli di chiedere e ottenere una concessione per la costruzione di un immobile di volume maggiore di quello cui avrebbe avuto altrimenti diritto; il trasferimento di cubatura tra le parti e nei confronti dei terzi consegue, tuttavia, esclusivamente al provvedimento concessorio, discrezionale e non vincolato che, a seguito della rinuncia all'utilizzazione della volumetria manifestata al Comune dal cedente, aderendo al progetto edilizio presentato dal cessionario, può essere emanato dall'ente pubblico a favore del cessionario; tale accordo ha un'efficacia meramente obbligatoria tra i suoi sottoscrittori e non è, quindi, configurabile come un contratto traslativo (e, tanto meno, costitutivo) di un diritto reale opponibile ai terzi.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Seconda civile n. 24948 del 10 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb, al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano, il modello delineato dalla legislazione regionale prevede che i piani collocati al livello superiore non siano gerarchicamente sovraordinati agli altri, ma dettino una disciplina di orientamento, indirizzo e coordinamento, che non può essere stravolta ma, in particolari casi, derogata dalla disciplina puntuale dettata dallo strumento di pianificazione contenente disposizioni di maggior dettaglio; pertanto, nel perseguimento degli obiettivi di tutela stabiliti dal PTR e dunque dal Piano paesaggistico regionale, ben può il PTCP introdurre ulteriori disposizioni destinate a prevalere anche per aree che non siano state direttamente e specificamente individuate dal P.T.R.; sussiste quindi, in relazione agli atti di pianificazione del territorio della Regione Lombardia, una disciplina positiva del c.d. principio di maggior dettaglio o di maggior definizione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 2377 del 23 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il TAR Brescia precisa che la trasposizione del principio di precauzione alla materia urbanistica consente di affermare che le previsioni di sviluppo tenute in considerazione in sede di pianificazione, laddove assunte nel quadro di una nozione “larga” del “governo del territorio” (preordinata alla valutazione di una serie di posizioni giuridiche e interessi non esclusivamente sussumibili nel concetto di “insediamento edilizio”), ben possono promuovere scelte di carattere previsionale (va maggior ragione ove si tenga presente la vocazione pluriennale dello strumento generale di pianificazione), in atto non suffragate da obiettivi e dimostrati presupposti fattuali; tuttavia, laddove la procedente Amministrazione intenda, “prudenzialmente”, conformare le linee di sviluppo degli insediamenti all’esigenza di scongiurare situazioni (anche solo potenzialmente) pregiudizievoli per un ordinato assetto del territorio e per gli interessi da esso coinvolti, allora diviene necessaria la dimostrazione, a mezzo di adeguato conforto motivazionale, del presupposto (rectius: dell’esistenza e della obiettiva consistenza del presupposto) tenuto in considerazione e dell’attitudine dello stesso – anche alla luce di valutazioni di “normalità causale”, verificabili attraverso la dimostrabilità della logicità del percorso logico-inferenziale – a produrre conseguenze “indesiderate”.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 925 del 28 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.




Il TAR Milano ricorda he la più recente evoluzione giurisprudenziale ha evidenziato che all’interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi; e ciò in quanto l’urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli Enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, per cui l’esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall’articolo 9 della Costituzione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2121 del 21 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano precisa che all’interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi. E ciò in quanto l’urbanistica e il correlativo esercizio del potere di pianificazione non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli Enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo e armonico del medesimo, per cui l’esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall’articolo 9 della Costituzione; in tale contesto spetta all’Ente esponenziale effettuare una mediazione tra i predetti valori e gli altri interessi coinvolti, quali quelli della produzione o delle attività antropiche più in generale, che comunque non possono ritenersi equiordinati in via assoluta.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1534 del 18 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.