Pubblicata la Carta dei Servizi della Quinta Sezione del Consiglio di Stato aggiornata al 1° settembre 2014.

Carta dei Servizi della Quinta Sezione del Consiglio di Stato (testo estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/)


Si ricorda che giovedì 25 settembre 2014, dalle 15:00 alle 18:00, presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Como, si terrà l'evento formativo: “Lo stato di attuazione della nuova legge professionale con particolare riferimento agli atti regolamentari e amministrativi di prima applicazione nell'analisi dell'avvocato amministrativista”, con relatore l’avv. Guido Bardelli.
 
 


Pubblichiamo il testo coordinato della parte I del D.P.R. n. 380/2001 con le modifiche introdotte dal D.L. n. 133/2014 unitamente alla guida per la consultazione.
 
 
 
Il testo e la guida sono stati estratti dal sito www.normattiva.it, ove è possibile consultare gratuitamente i testi presenti nella banca dati.
Si segnala che, come da avviso pubblicato sul sito www.normattiva.it, i testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
 


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 sono stati pubblicati:
  • il decreto legge  12 settembre 2014, n. 132 "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile";
  • il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".
 
 
Testo D.L. n. 133 del 2014

I testi sono stati estratti dal sito www.normattiva.it, ove è possibile consultare gratuitamente i testi presenti nella banca dati.
Si segnala che, come da avviso pubblicato sul sito www.normattiva.it, i testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.


Sul B.U.R.L. n. 33, Serie Avvisi e Concorsi, del 13 agosto 2014, è stato pubblicato l’avviso pubblico per la costituzione di un primo elenco di professionisti avvocati da utilizzare per il patrocinio e la difesa in giudizio della Regione Lombardia.
L’elenco si articola nelle seguenti sezioni: diritto civile; tributario; del lavoro; penale; amministrativo; costituzionale.
Saranno prese in considerazione le domande sia di singoli professionisti sia di studi associati attestanti il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori, oltre ad una comprovata esperienza professionale quinquennale in una o più delle sezioni in cui si articola  l’elenco.
Le domande di iscrizione nell’elenco devono pervenire, a pena di esclusione, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.L.
Il B.U.R.L. n. 33, Serie Avvisi e Concorsi, del 13 agosto 2014, contenente il testo integrale dell'avviso, è reperibile sul sito ufficiale di consultazione del B.U.R.L. al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4402 del 28 agosto 2014, riformando la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione I, n. 1397/2014, ha ritenuto legittimo l’ordine di rimozione di una bacheca utilizzata da un gruppo consiliare, la cui installazione era stata in precedenza autorizzata, motivato sul rilievo che il gruppo consiliare non era più attivo e che, pertanto, doveva ritenersi venuta meno la finalità per la quale la bacheca era stata autorizzata.
Il Giudice di prime cure aveva annullato il provvedimento comunale di rimozione della bacheca, incentrando, sostanzialmente, la motivazione sulla violazione del principio della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Costituzione in favore del quisque de populo.
In accoglimento dell'appello, il Consiglio di Stato ha osservato che:
  • l’efficacia dell’autorizzazione all’installazione della bacheca deve ritenersi esaurita con il venir meno del soggetto politico in funzione della cui costituzione il titolo era stato accordato;
  • il provvedimento comunale impugnato non ha violato il diritto costituzionale tutelato dall’art. 21 della Carta Costituzionale, stante la mancanza, nella fattispecie concreta, del soggetto titolare dello stesso diritto;
  • poiché non ci si trova in presenza di un’azione popolare, non è consentito accordare tutela neppure ai soggetti terzi che, senza autorizzazione, hanno di fatto utilizzato la bacheca, né tantomeno a qualsiasi interessato.