Sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa è consultabile il documento sulle indicazioni sulle modalità di esecuzione della notifica cartacea nel processo amministrativo telematico predisposto dai rappresentanti del CNF, dell’Avvocatura dello Stato, delle Avvocature pubbliche, delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative degli Avvocati Amministrativisti UNAA e SIAA, che hanno partecipato al tavolo tecnico costituito al Consiglio di Stato. 


Si ricorda che venerdì 5 maggio 2017, dalle 15:00 alle 18:00, a Varese, via dei Bersaglieri, Sala Montanari, si terrà l’evento formativo “Il nuovo codice dei contratti pubblici: nuovi principi concorrenziali e effettività della tutela” con relatori l’avv. prof. Emanuele Boscolo e l’avv. Maria Cristina Colombo.
Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il portale Sfera, dal 1° maggio 2017 al 4 maggio 2017, accedendo alla sezione degli eventi dell'Ordine degli Avvocati di Varese.
La partecipazione per gli iscritti alla Camera Amministrativa dell’Insubria è gratuita e dà diritto al riconoscimento di n. 3 crediti formativi.


Si segnala la pubblicazione sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della circolare n. 15/2017 SG del 21 aprile 2017 del segretariato generale del suddetto Ministero, di accompagnamento della nota dell’ufficio legislativo dello stesso Ministero n. 11688 in data 11 aprile 2017, avente ad oggetto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 “Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata” e contenente gli indirizzi in fase di prima applicazione con particolare riguardo ai procedimenti in essere all’atto di entrata n vigore del nuovo regime.



Il TAR Sardegna precisa che nel sistema descritto dal d.lgs. n. 387/2003 (e dall’art. 12 in specie), interpretato alla luce delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, non è ravvisabile una funzione autonoma del Comune in materia di localizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili (in specie degli impianti eolici); il tema è, infatti, attratto (anche nelle regioni titolari di potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica e paesaggio) nell’ambito della competenza regionale finalizzata alla individuazione dei siti non idonei alla localizzazione dei predetti impianti, escludendo conseguentemente la possibilità per il Comune di utilizzare lo strumento urbanistico generale per condizionare tali profili; soluzione che trova una ulteriore conferma anche in quanto previsto dall’art. 12, comma 3, cit., nella parte in cui dispone che l’autorizzazione unica, rilasciata dalla regione «costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»; il che non può avere altro significato se non quello di rendere irrilevanti eventuali norme urbanistiche o norme tecniche di attuazione contrastanti con le scelte di localizzazione effettuate in sede di rilascio dell’autorizzazione unica e, conseguentemente, esclude una competenza del Comune in punto di localizzazione di detti impianti.

La sentenza del TAR Sardegna, Sezione Seconda, n. 271 del 21 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link


La Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione  “Se, nella vigenza dell’art. 21- nonies, come introdotto dalla legge n. 15 del 2005, l’annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo, sub specie di concessione in sanatoria, intervenuta ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, debba o meno essere motivata in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico valutato in concreto in correlazione ai contrapposti interessi dei privati destinatari del provvedimento ampliativo e agli eventuali interessi dei controinteressati, indipendentemente dalla circostanza che il comportamento dei privati possa aver determinato o reso possibile il provvedimento illegittimo, anche in considerazione della valenza – sia pure solo a fini interpretativi – della ulteriore novella apportata al citato articolo, la quale appare richiedere tale valutazione comparativa anche per il provvedimento emesso nel termine di 18 mesi, individuato come ragionevole, e appare consentire un legittimo provvedimento di annullamento successivo solo nel caso di false rappresentazioni accertate con sentenza penale passata in giudicato”.

L’ordinanza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 1830 del 19 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link.


Secondo il TAR Toscana, pur nella vigenza dell’art. 29, d.lgs. n. 50/2016, che obbliga la stazione appaltante a pubblicare sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", i provvedimenti di ammissione, ai fini della tempestività del gravame avverso un provvedimento di ammissione di un concorrente è applicabile il consolidato principio per cui nel caso in cui il ricorrente viene ad aver contezza dell'atto prima della sua comunicazione formale, il termine di impugnazione decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'atto purché siano percepibili quei profili che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato; conseguentemente, ai fini della tempestività del ricorso avverso l’ammissione di altro concorrente non rileva che la stazione appaltante non abbia provveduto alla pubblicazione prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 se il ricorrente ha avuto comunque contezza del provvedimento. 

La sentenza del TAR Toscana, Sezione Prima, n. 582 del 18 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link 

Il TAR Bari ritiene che nel caso in cui l’atto di aggiudicazione di una gara, contenente anche la graduatoria dei partecipanti, sia stato pubblicato sull’albo pretorio dell’ente locale, profilo committente della stazione appaltante, ma non nella sezione “amministrazione trasparente”, come richiesto dall’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, che richiama il d.lgs. n. 33/2013, il termine dei trenta giorni previsto per l’impugnativa dell’unico provvedimento che ha reso noto l’elenco delle ditte ammesse e di quella risultata aggiudicataria decorra soltanto dalla data di invio della p.e.c. contenente le informazioni in ordine alle determinazioni assunte riguardo all’aggiudicazione e alle ammissioni.

La sentenza del TAR Puglia, Bari, Sezione Terza, n. 340 del 5 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 91 del 19 aprile 2017 sono pubblicate le seguenti delibere ANAC del 29 marzo 2017:

  • la n. 328 recante “Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”;
  • la n. 329 recante “Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
  • la n. 330 recante “Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”.


Il TAR Napoli, preso atto che ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.P.C.M. n. 40/2016, ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo p.e.c., le ricevute di avvenuta consegna devono contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato, ha invitato la parte ricorrente a comprovare la ritualità della notifica del ricorso ai sensi del citato art. 14 del D.P.C.M. n. 40/2014 mediante trasmissione informatica delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna con allegati i documenti notificati via p.e.c. al Comune in formato “cliccabile” e verificabile dal Collegio.

La sentenza del TAR Campania, Napoli, Sezione Prima, n. 581 del 19 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link.


Il TAR Palermo osserva che il documento di gara unico europeo (DGUE) è un modello autodichiarativo introdotto dal nuovo codice appalti (art. 85), volto a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori economici, ma anche sugli enti aggiudicatori, che infatti sono tenuti ad accettarlo (v. comma 1 dell’art. 85), ma il suo mancato utilizzo non è previsto come causa di esclusione, a tal fine rilevando, ai sensi e nei limiti dell’art. 80, solo il contenuto delle dichiarazioni in esso riportate; ne consegue che in presenza di tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti, non vi è ragione di escludere un concorrente per il mancato utilizzo di un certo modello, peraltro ancora in fase di sperimentazione.


La sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sezione Terza, n. 1025 del 14 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link.


Il TAR Milano annulla per incompetenza una diffida alla prosecuzione dell’attività di messa in sicurezza di emergenza emessa dal Comune in luogo della Provincia e disapplica l’art. 2 del regolamento regionale 15 giugno 2012 n. 2, recante l’attuazione dell’art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nella parte in cui affida al Comune la competenza ad adottare le ordinanze in tale materia per contrasto con l’art. 244, comma 2,  del D.Lgs. n. 152 del 2006, ai sensi del quale «La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo».  


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 777 del 3 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link.


Il TAR Milano precisa che l’efficacia prescrittiva e prevalente delle disposizioni del  PTCP in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici non è circoscritta alle sole previsioni che siano eventualmente dettate a tutela dei beni già assoggettati a specifici vincoli paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ma copre la totalità delle prescrizioni che lo stesso PTCP introduce per finalità di tutela paesaggistica, traducendo in puntuali indicazioni gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica contenuti nel PTR; tali obiettivi e misure non si riferiscono, infatti, solo agli immobili vincolati, bensì alle “diverse parti del territorio regionale” (articolo 76, comma 1, L.R. n. 12 del 2005); scelta, questa, che è del resto in linea sia con l’articolo 9 della Costituzione, sia con i principi posti dalla Convenzione europea del paesaggio – la cui ratifica ed esecuzione è stata disposta con legge 9 gennaio 2006, n. 14 – ove si è accolta una nozione ampia di paesaggio, prevedendo azioni di salvaguardia, gestione e pianificazione in favore non solo dei “paesaggi che possono essere considerati eccezionali”, ma anche dei “paesaggi della vita quotidiani” e dei “paesaggi degradati” (v. articolo 2 della Convezione).


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 796 del 5 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link.