Il TAR Milano ha dichiarato irricevibile per tardività un ricorso promosso avverso il provvedimento di aggiudicazione definita dell’attività di co-progettazione e gestione in partnership di interventi innovativi nei servizi interessati le aree della tutela minori, del servizio sociale di base e delle gestioni associate (tra cui il servizio di assistenza scolastica, l’assistenza domiciliare e il servizio inserimenti lavorativi) notificato nel termine ordinario di sessanta giorni e non in quello dimidiato di trenta, ai sensi dell’art. 120 c.p.a. 
Il TAR ha, altresì, rilevato che la notifica del ricorso a mezzo p.e.c., in assenza della previa autorizzazione presidenziale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a. (alla data della intervenuta notifica, ossia gennaio 2016) è nulla, ma non radicalmente inesistente, con la conseguenza che la costituzione delle parti intimate, nei modi e termini di legge, è idonea a sanare la nullità, per effetto del raggiungimento dello scopo di instaurare validamente il rapporto processuale.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 727 del 28 marzo 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.