Secondo il TAR Brescia, l’esclusione dalla procedura di gara dopo la valutazione del contenuto dell’offerta, in conseguenza dell’attribuzione di un giudizio di inidoneità, non ricade nella fattispecie del rito camerale super-accelerato di cui all’art. 120 commi 2-bis e 6-bis cpa; questo rito è infatti utilizzabile solo quando l’esclusione avvenga prima dell’esame dei dettagli tecnici da parte della commissione giudicatrice, ossia quando si discuta esclusivamente del possesso dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali necessari per l’ingresso nella procedura di gara; non appare invece utilizzabile quando sia stato espresso un giudizio di valore sull’offerta già ammessa, nel confronto con le altre offerte, neppure quando il superamento di una soglia minima di punteggio sia prevista dalla lex specialis come condizione per accedere a una fase successiva della medesima procedura.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Brescia, n. 173 del 10 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link; si veda in argomento anche il precedente post.