Il TAR Emilia Romagna, Bologna, precisa che, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la controversia circa la natura pubblica o privata di una strada, o circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della P.A.
A tale conclusione non può opporsi l’esistenza di un formale provvedimento di classificazione della natura pubblica, ovvero di regolamentazione della circolazione e della sosta veicolare sulla strada, che presuppone la destinazione ad uso pubblico della stessa, poiché tale destinazione radica una presunzione iuris tantum, superabile con la prova contraria dell'inesistenza di un diritto di uso o godimento della strada da parte della collettività amministrata; superamento che, peraltro, può avvenire solo in sede di giurisdizione ordinaria, atteso che è il giudice ordinario l'organo cui spetta l'accertamento dell'esistenza dei diritti reali.

Il testo della sentenza n. 360 del 4 aprile 2016 della Sezione Seconda del TAR Emilia Romagna, Bologna, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno emanato in data 22 aprile 2016 un comunicato congiunto sull'applicazione della nuova disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 alle procedure di scelta del contraente in corso. 






Il TAR Piemonte precisa che:
  • l'azione esperita da una società a capitale interamente pubblico, detenuto da vari comuni, volta a dimostrare l’insussistenza dei presupposti per esercitare il recesso da parte di un comune socio dalla società stessa deve ritenersi diretta a tutelare il diritto soggettivo perfetto all'esecuzione della partecipazione comunale ed alle controprestazioni conseguenti;
  • il reale oggetto del giudizio, dunque, non è l'esercizio del servizio, né la questione attinente alla complessiva azione di gestione dei servizi erogati dalla società pubblica, ma un atto con cui il comune ha fatto valere una posizione contrattuale paritetica;
  • non venendo in questione l’esercizio di un potere amministrativo propriamente detto, ma soltanto l’accertamento vincolato del ricorrere dei presupposti di legge per la cessazione della partecipazione azionaria, deve ritenersi che la controversia esuli – ex art. 7, comma 1, c.p.a. – dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare appieno in quella dell’autorità giudiziaria ordinaria, cui del resto spetta la cognizione sulle domande concernenti il diritto di recesso del socio.

Il testo della sentenza n. 474 del 15 aprile 2016 della Sezione Prima del TAR Piemonte è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Il Consiglio di Stato in data 21 aprile 2016 (adunanza della commissione speciale del 16 marzo 2016) ha reso il parere (n. 968) sullo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della legge delega 7 agosto 2015 n. 124 in materia di società a partecipazione pubblica.

Il parere è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Nuovo testo dell'art. 120 c.p.a. a seguito delle modifiche introdotte dal'art. 204, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (in G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O. n. 10, in vigore dal 19 aprile 2016).

Testo (link al sito della Giustizia Amministrativa). 


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 91 del 19 aprile 2016, Supplemento Ordinario n. 10, è stato pubblicato il  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” .

Il decreto legislativo n. 50 del 2016 è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale.


Il Consiglio di Stato in data 15 aprile 2016 (adunanza della commissione speciale del 22 marzo 2016) ha reso il parere sullo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della legge delega 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riordino della disciplina in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o l’avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull’economia o sull’occupazione.

Il parere è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.



Il TAR Lazio, Roma, Sezione Prima, con le sentenze n.ri 4424, 4426, 4427 e 4428 del 14 aprile 2016 ha annullato l’elenco dei settori di specializzazione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 12 agosto 2015 n. 144, di approvazione del regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, nonché la previsione contenuta nell'art. 6, comma 4, di detto regolamento concernente il colloquio per l’avvocato che voglia ottenere il titolo di specialista sulla base della comprovata esperienza . 

Il testo delle sentenze n.ri 4424, 4426, 4427 e 4428 del 14 aprile 2016 della Sezione Prima del TAR Lazio, Roma, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Nell'ambito di un giudizio di ottemperanza del giudicato di annullamento di un permesso di costruire (che aveva assentito una sopraelevazione di un edificio antistante la proprietà del ricorrente) il Consiglio di Stato ha accordato al vicino, che ha ottenuto la sentenza di annullamento e che si è lamentato dei danni subiti dall'impossibilità di ottenere l’esecuzione in forma specifica del giudicato (l’abbattimento delle opere assentite con il permesso di costruire annullato), una somma a titolo di risarcimento del danno per lesione del panorama, a ristoro del deprezzamento del valore del proprio immobile a seguito della diminuzione del panorama goduto dallo stesso.
Il Consiglio di Stato ha affermato che poiché il panorama costituisce un valore aggiunto a un immobile, che ne incrementa la quotazione di mercato e che corrisponde a un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, la sua lesione, derivante dalla sopraelevazione o costruzione illegittima di un fabbricato vicino, determina un danno ingiusto da risarcire, la cui prova va offerta in base al rapporto tra il pregio che al panorama goduto riconosce il mercato ed il deprezzamento commerciale dell’immobile susseguente al venir meno o al ridursi di tale requisito.


Il testo delle sentenze della Sezione Quarta del Consiglio di Stato n. 1365 del 6 aprile 2016 (che ha quantificato il danno) e della precedente n. 362 del 27 gennaio 2015 (che ha accertato il diritto al risarcimento del danno) sono consultabili sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Si allega la relazione della dott.ssa Laura De Rentiis (Primo referendario presso la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia) illustrata nel convegno tenutosi il 7 aprile 2016, con titolo “Federalismo amministrativo, dinamica della spesa pubblica e vincoli di finanza pubblica conformativi dell’autonomia negoziale degli enti locali” 


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 81 del 7 aprile 2016, sono stati pubblicati:

  • il decreto del Ministero della Giustizia n 47 del 25 febbraio 2016 “Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense”;
  • il decreto del Ministero della Giustizia n 48 del 25 febbraio 2016 “Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali”.


La Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 81 del 7 aprile 2016 è consultabile sul sito istituzionale della Gazzetta Ufficiale  


Il Consiglio di Stato in data 7 aprile 2016 (adunanza della commissione speciale del 15 marzo 2016) ha reso il parere sullo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della legge delega 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi

Il parere è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


La Corte di Giustizia UE, con la sentenza della Grande Sezione del 5 aprile 2016 (causa C-689/13), ha cosi statuito:

"1) L’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.

2) L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione all'adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.

3) L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte di giustizia dell’Unione europea ad una questione vertente sull'interpretazione del diritto dell’Unione da essa sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha già fornito una risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell’Unione".

La sentenza della Grande Sezione del 5 aprile 2016 (causa C-689/13) della Corte di Giustizia UE è consultabile sul sito della Corte di Giustizia al seguente indirizzo.


Con ricorso depositato il 15 gennaio 2015, la Regione Puglia ha impugnato, fra le altre disposizioni, l’art. 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, denunciandone il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione
La disposizione impugnata, introduttiva dell’art. 3-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dopo aver previsto che «Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione», ha stabilito che «Nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario».
Secondo la tesi della Regione Puglia, la disposizione anziché limitarsi a dettare un principio in materia di legislazione concorrente, quale il «governo del territorio», stabilirebbe una disciplina del tutto autoapplicativa ed autosufficiente, che non lascerebbe, per il suo carattere dettagliato, alcuno spazio di manovra all'iniziativa legislativa regionale

La Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso sulla base dei seguenti rilievi:

  • la norma impugnata si propone espressamente di fornire una disciplina unitaria per quelle situazioni in cui lo strumento urbanistico locale identifichi gli edifici, insistenti su una determinata area, come non più compatibili con le linee programmatiche del Piano, consentendo, con una prescrizione evidentemente “di principio”, che le amministrazioni comunali possano favorire, quale alternativa, anche economicamente preferibile rispetto all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta;
  • si tratta di un meccanismo riconducibile al sistema della cosiddetta “perequazione urbanistica”, inteso a combinare, in contesti procedimentali di “urbanistica contrattata”, il mancato onere per l’amministrazione comunale, connesso allo svolgersi di procedure ablatorie, con la corrispondente incentivazione al recupero, eventualmente anche migliorativo, da parte dei proprietari, del patrimonio immobiliare esistente: il tutto in linea con l’esplicito intento legislativo di promuovere la ripresa del settore edilizio senza, tra l’altro, aumentare, e anzi riducendo, il «consumo di suolo». 
  • tale quadro di riferimento è indubbiamente connesso alla competenza dello Stato a determinare «principi fondamentali» di settore, restando inalterata l’attribuzione ai Comuni del compito di pianificazione urbanistica e di individuazione in concreto delle aree cui si riferisce l’intervento di risanamento, con l’adozione degli appositi strumenti di concertazione perequativa e di assenso alla realizzazione delle opere;
  • la  specifica previsione secondo la quale, fino all'attuazione del Piano ai proprietari degli immobili resta salva la possibilità di eseguire tutti gli interventi conservativi che non comportino la demolizione con successiva ricostruzione, a meno che quest’ultima non sia giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario, è previsione chiaramente configurabile in termini “di principio”, coerente con la prospettiva coltivata dalla disposizione nel suo complesso;
  • la circostanza, che, pur nel sistema della legislazione concorrente, una disciplina statale “di principio” non abbisogni, per divenire efficace, di specifiche disposizioni attuative, non può essere considerata come automaticamente produttiva dell’effetto di “espropriare” i legislatori regionali del loro autonomo potere di conformare la regolazione statale alle proprie specifiche esigenze. 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 5 aprile 2016 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.


Il Consiglio di Stato in data 1 aprile 2016 (adunanza della commissione speciale del 21 marzo 2016) ha reso il parere sullo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell’art. 1 della legge delega 28 gennaio 2016  n. 11 recante il codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione.

Il parere è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Il Consiglio di Stato in data 30 marzo 2016 (adunanza della commissione speciale del 15 marzo 2016) ha reso il parere sullo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della legge delega 7 agosto 2015 n. 124 in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Parere (testo estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa).