Il TAR Emilia Romagna, Bologna, precisa che, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la controversia circa la natura pubblica o privata di una strada, o circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della P.A.
A tale conclusione non può opporsi l’esistenza di un formale provvedimento di classificazione della natura pubblica, ovvero di regolamentazione della circolazione e della sosta veicolare sulla strada, che presuppone la destinazione ad uso pubblico della stessa, poiché tale destinazione radica una presunzione iuris tantum, superabile con la prova contraria dell'inesistenza di un diritto di uso o godimento della strada da parte della collettività amministrata; superamento che, peraltro, può avvenire solo in sede di giurisdizione ordinaria, atteso che è il giudice ordinario l'organo cui spetta l'accertamento dell'esistenza dei diritti reali.

Il testo della sentenza n. 360 del 4 aprile 2016 della Sezione Seconda del TAR Emilia Romagna, Bologna, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.