L'annullamento in sede di autotutela di un titolo edilizio non determina di per sè una responsabilità dell'Amministrazione sotto il profilo risarcitorio.

L'illegittimità del provvedimento amministrativo, una volta accertata, costituisce infatti solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, a valutare la quale vanno presi in considerazione anche altri fattori, quali "il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità del fatto, il carattere pacifico della questione esaminata, il carattere vincolato o a bassa discrezionalità dell'azione amministrativa".

Sostenere il contrario, significherebbe - per usare le parole dei giudici di Palazzo Spada - "tendere la responsabilità della P.A. sino a lambire i confini della responsabilità oggettiva e dunque contraddire le premesse di ordine generale da cui si è inteso muovere".

Al di là della sinteticità con cui il Consiglio di Stato argomenta la propria decisione, questo è l'elemento più interessante della sentenza, che tenta di riportare su binari più tradizionali la discussione sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione da atto lecito (cfr. Cons. di Stato n. 689/2012).

La decisione 6 dicembre 2013, n.5823 della sezione IV del Consiglio di Stato è disponibibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.


La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione autonoma Valle d’Aosta, la quale dispone, con riferimento al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, un divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull’intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione).
La Corte, dopo aver precisato che la disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» riservata alla competenza esclusiva dello Stato, osserva che la norma regionale impugnata preclude allo Stato, con procedure difformi da quelle disposte dalla normativa statale, di individuare impianti di preminente interesse nazionale con la tecnica del trattamento a caldo dei rifiuti nell’intera Regione autonoma Valle d’Aosta, impedendo la realizzazione delle finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, indicate dalla normativa statale.
Ribadisce, infine, la Corte che la comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi (secondo il noto detto “not in my back-yard”), non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale.
La sentenza n. 285 del 2 dicembre 2013 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale al seguente indirizzo. 


Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la decisione n. 5460 del 18 novembre 2013, nell’esaminare la legittimità di un programma integrato di intervento, ha affermato che la destinazione a museo della moda e scuola della moda rientra tra le “attrezzature culturali”, che l’art. 16, comma 8, del D.P.R. n. 380 del 2001 comprende tra le opere di urbanizzazione secondaria, e ciò a maggior ragione in una città come Milano, che presenta una particolare vocazione nel settore.
Nella stessa decisione si è aggiunto che la destinazione a manifestazioni espositive, sfilate ed eventi collettivi legati propriamente alla moda può rientrare tra le funzioni di interesse generale, posta la vocazione produttiva della città di Milano, che associa non solo la sua immagine, ma parte importante del suo tessuto economico al settore della moda, nell’ambito della quale le manifestazioni rappresentano sia un richiamo commerciale, sia un evento culturale.
La decisione è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato, con la sentenza della IV Sezione n. 5453 del 18 novembre 2013, ha ritenuto condivisibile il principio espresso nella sentenza appellata del TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 8 gennaio 2010, n. 3, secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, la pianificazione urbanistica non si svolge più attraverso atti complessi, ma consiste in un procedimento concentrato nell’ambito del solo Comune, per il che non appare necessario evocare in giudizio la Provincia in sede di impugnazione del piano di governo del territorio.
La sentenza conferma, inoltre, l’illegittimità della previsione del PGT che consente la costruzione nelle zone agricole soltanto all’imprenditore agricolo già insediato sul posto con strutture stabili, impone limiti volumetrici alle attrezzature ed alle infrastrutture produttive e stabilisce una distanza massima di edificazione dagli edifici esistenti.
La sentenza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo la Corte Costituzionale, la mancata previsione dell’obbligo di trasmissione alla Regione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico si pone in contrasto con l’art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, che assume carattere di principio fondamentale, e determina l’illegittimità costituzionale della norma della Regione Molise nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico, per i quali non è richiesta l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione.

In Regione Lombardia la materia è regolata dall'articolo 14 della L.R. 12 del 2005.

La sentenza n. 272 del 14 novembre 2013 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale al seguente indirizzo. 


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la decisione della Sezione Ottava del 7 novembre 2013 (causa C‑442/12), ha statuito che: “L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato nel senso che osta a che un assicuratore di tutela giudiziaria, il quale nei suoi contratti di assicurazione prevede che l’assistenza giuridica è in via di principio fornita dai suoi collaboratori, preveda altresì che i costi per l’assistenza giuridica di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto dall’assicurato potranno essere coperti unicamente se l’assicuratore ritiene che il caso debba essere gestito da un consulente giuridico esterno”.

Il testo della decisione è consultabile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato, Sezione IV, dopo aver ricostruito storicamente l’istituto dell’immemorabile ed averne escluso l’applicabilità al caso concreto, afferma che la funzione principale ed essenziale di un ponte realizzato su un fiume, torrente o corso d'acqua è il suo scavalcamento, per il che è innegabile che l'opera costituisca anzitutto e in modo fondamentale una pertinenza del bene demaniale naturale e necessario e, quindi, ad esso appartenente.
La sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 5337 dell’8 novembre 2013 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato in data 7 novembre 2013 una circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Il testo è consultabile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a questo indirizzo.


Secondo la sentenza n. 2371 del 24 ottobre 2013 del TAR Lombardia, Milano, Sez. I, per l'accertamento della sola illegittimità (senza  pronuncia di annullamento) del provvedimento amministrativo ai fini risarcitori, non è necessaria né una specifica domanda risarcitoria, né una espressa domanda proposta in via subordinata al momento della proposizione del ricorso circa l'eventuale accertamento ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.; tuttavia, deve emergere la reale e inequivoca intenzione del ricorrente di ottenere una pronuncia di accertamento della sola illegittimità del provvedimento, anche se non tradotta in formule sacramentali.
Il testo della sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Pubblichiamo qui di seguito le note dell’avv. Paolo Mantegazza in ordine alle integrazioni e modifiche apportate al T.U. in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotte dall’art. 30 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le note sono consultabili al seguente indirizzo.


L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 21 del 25 settembre 2013, ha rimesso all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale:
Se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) – in particolare, il principio “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica”.
Il testo dell’ordinanza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


La Corte europea dei diritti dell’uomo, con due sentenze depositate in data 24 settembre 2013 nei giudizi n. 43870/04 e n. 43892/04, ha stabilito che le eccezionali circostanze che hanno portato allo stato di dissesto economico un ente locale (nella fattispecie un comune italiano) non possono giustificare il mancato pagamento integrale dei debiti di quello stesso ente accertati con sentenza definitiva. Inoltre, la Corte ha affermato che l’impossibilità di azionare una sentenza definitiva risalente al 2003 comporta una violazione del diritto di accesso alla giustizia per un periodo eccessivamente lungo.
In particolare, secondo la Corte:
- l’art. 1, protocollo n. 1 (protezione della proprietà), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non consente a un ente locale di fare riferimento a difficoltà economiche quale giustificazione per non adempiere integralmente agli obblighi derivanti da una sentenza definitiva;
- il diritto di accesso alla giustizia, garantito dall’art. 6, protocollo n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sarebbe illusorio se il sistema giudiziario di uno Stato contraente consentisse ad una sentenza definitiva di rimanere inoperante a danno di una delle parti;
- il diritto di accesso alla giustizia può subire limitazioni, ma tali limitazioni si conciliano con l’art. 6 protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo solo se perseguono uno scopo legittimo e se vi è proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito. 
Il testo delle sentenze (in lingua francese) è consultabile sul sito della Corte europea dei diritti dell’uomo ai seguenti indirizzi: giudizio n. 43870/04giudizio 43892/04.


Il recente decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 (in G.U. n. 204 del 31 agosto 2013 - Supplemento Ordinario n. 66), recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” contiene anche una disposizione (l’art. 14) in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile pendenti avanti alla Corte dei conti.
In base a detta norma, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013.
La somma da indicare nell’istanza di definizione non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013.
Il comma 232 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dispone, a sua volta, che la sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.
Ai sensi, poi, del comma 233 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.
Il testo del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 è consultabile sul sito “Normattiva” al seguente indirizzo.


Con la decisione n. 19 del 6 agosto 2013, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato il seguente principio in ordine al contenuto dell’art. 30 del decreto legislativo n. 163 del 2006:
È  ben vero che il terzo comma dell’art. 30 prescrive che la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità; e tuttavia, come chiarito dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 13 del 2013, non potrebbe sostenersi, a norma del ricordato comma 1, l’applicabilità di tutte le disposizioni del codice, in quanto tutte le norme di dettaglio costituiscono una più o meno immediata applicazione di principi generali.
L’applicabilità delle disposizioni legislative specifiche, di per sé estranee alla concessione di servizi, è predicabile quando esse trovino la propria ratio immediata nei suddetti principi, sia pure modulati al servizio di esigenze più particolari, ma sempre configurandosi come estrinsecazioni essenziali dei principi medesimi
”.
La sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.


La Camera Amministrativa di Como ha presentato all'Ordine degli Avvocati di Como il proprio piano dell'offerta formativa per l'anno 2014.
Questi gli incontri proposti:
20.2.2014 – “Il  principio di tassatività delle cause di esclusione dai pubblici appalti. I contrasti dottrinali e giurisprudenziali sulla sua portata ed estensione” – avv. Matteo Accardi;
20.3.2014 – “Lo stato di attuazione della nuova legge professionale con particolare riferimento agli atti regolamentari e amministrativi di prima applicazione nell’analisi dall’avvocato amministrativista” – avv. Guido Bardelli;
10.4.2014 – “Domanda incidentale, riconvenzionale ed intervento nel processo amministrativo di primo e secondo grado” – dott.ssa Elena Quadri;
22.5.2014 – “Analisi del linguaggio del provvedimento amministrativo e tecniche di scrittura” – prof. Giovanni Acerboni;
19.6.2014 – “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed obbligo di astensione degli amministratori pubblici” – avv. Maria Antonietta Marciano e dott.ssa Paola Cavadini.


di Martina Beggio. Con sentenza n. 1105, depositata in data 29.04.2013, la sezione III del Tribunale Amministrativo per la Regione Lombardia ha segnato un rilevante arresto in tema di occupazione illegittima di un’area privata da parte di una pubblica amministrazione.
Il T.A.R. Milano ha infatti condannato un'amministrazione comunale alla restituzione, previa rimessione in pristino, di alcune aree occupate senza alcun titolo legittimante il trasferimento della proprietà, prevedendo tuttavia, in via alternativa, la tempestiva emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Tale disposizione riproduce, con alcune modifiche, l'istituto dell'acquisizione coattiva sanante previamente disciplinato all'art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, censurato dalla Consulta per eccesso di delega con la pronuncia n. 293 del 2010.
Tale istituto presentava – e presenta tutt’ora, nonostante le modifiche apportate – diversi profili di criticità più volte evidenziati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale ne ha posto in luce l’incompatibilità con la tutela del diritto di proprietà in quanto tale istituto, qualificato come “expropriation indirecte” legittimerebbe la pubblica amministrazione a trarre un indebito beneficio, l’acquisto della proprietà di un immobile privato, da una situazione di mera occupazione sine titulo dello stesso (ex multis,  CEDU, 29 marzo 2006, n. 36813/1597, Scordino c/Italia).
Le modifiche apportate all’istituto in oggetto infatti non lo rendono immune da critiche posto che avalla l’acquisizione al patrimonio indisponibile statale di un bene immobile fondata, però, su un’occupazione illegittima del medesimo.
In primo luogo l’art. 42 bis impone una valutazione più rigorosa dei presupposti che giustificano l’operatività del meccanismo sanante: la pubblica amministrazione, infatti, dovrà motivare “le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico” che giustificano tale provvedimento acquisitivo le quali dovranno inoltre essere comparate con i confliggenti interessi di diritto privato evidenziando altresì l’assenza di valide alternative all’adozione.
Il nuovo disposto normativo qualifica poi il ristoro dovuto al privato che si è visto sottrarre illegittimamente la disponibilità del bene quale “indennizzo” che dovrà coprire tanto il pregiudizio patrimoniale quanto quello non patrimoniale, quest’ultimo determinato in misura forfettaria corrispondente al dieci per cento del valore venale del bene occupato. Il comma 3 dell’art 42 bis T.U. delle espropriazioni per pubblica utilità, inoltre,  quantifica l’indennità patrimoniale nel valore venale del bene equiparando, dunque, dal punto di vista del quantum dovuto, l’acquisizione coattiva sanante alla regolare procedura di espropriazione.  
Altra importante novità si rinviene nell’eliminazione del meccanismo della cosiddetta acquisizione giudiziaria prevista dal terzo comma dell’art. 43 T.U. delle espropriazioni per pubblica utilità in forza del quale era possibile che l’amministrazione si vedesse condannata dal giudice amministrativo – senza alcun limite temporale – al mero risarcimento del danno per l’utilizzazione di un immobile senza alcun titolo legittimante il trasferimento della proprietà, con esclusione della restituzione del bene stesso oggetto di occupazione.  
Nel caso di specie l'occupazione delle aree interessate era intervenuta in forza di un decreto espropriativo d'urgenza emanato a seguito di una delibera della giunta comunale del comune di Lainate che dichiarava la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori per la realizzazione di un ponte sul Torrente Lura.
Tuttavia, il termine per l’emanazione del decreto di esproprio era inutilmente decorso senza che l’amministrazione comunale si fosse prontamente attivata in tal senso.
Nella sentenza de qua i Giudici amministrativi hanno in primo luogo rigettato la questione di giurisdizione sollevata dai ricorrenti, affermando la sussistenza della giurisdizione amministrativa rilevando come gli atti della procedura siano qualificabili come provvedimenti costituenti manifestazioni di un pubblico potere.
Trattando nel merito la richiesta di risarcimento danni per la privazione arbitraria della disponibilità delle aree in questione, ed aderendo ad un recente orientamento giurisprudenziale allineatosi alla posizione della Corte di Giustizia Europea, i Giudici amministrativi hanno sancito l'attuale inoperatività dell'occupazione espropriativa, istituto basato sull'accessione invertita.
Di ciò è conseguenza che la realizzazione degli interventi sulle aree occupate non abbia determinato il trasferimento della proprietà delle stesse in favore dell’amministrazione comunale le quali sono sempre state di proprietà dei ricorrenti, come, del resto, avveniva in passato.
Dunque, a far data dalla scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio, l'occupazione è risultata abusiva dovendo essere qualificata come illecito di natura permanente ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Alla luce di quanto esposto,  il Comune di Lainate è stato condannato alla restituzione, previa rimessione in pristino, delle aree in oggetto facendo tuttavia salva la possibilità che le parti giungano a diverso accordo o che l’amministrazione comunale adotti un provvedimento di acquisizione sanante.
In sintesi, con tale sentenza il T.A.R. Milano contribuisce a riaccendere un accesso dibattito in dottrina e giurisprudenza circa la legittimità dell’acquisizione coattiva sanante, istituto che legittima la pubblica amministrazione ad acquisire immobili privati senza rispettare le modalità stabilite dal procedimento espropriativo e, soprattutto, in assenza di un valido titolo legittimante il trasferimento della proprietà stessa.

La sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha aggiornato al 31 maggio 2013 le istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo. Le istruzioni sono consultabili al seguente indirizzo.


Sul B.U.R.L., supplemento n. 23 del 5 giugno 2013, è stata pubblicata la legge regionale 4 giugno 2013 n. 1 "Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)". Il B.U.R.L. è consultabile al seguente indirizzo.


L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 13 del 7 maggio 2013, nell'esaminare una procedura di gara indetta da un comune della Provincia di Como per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale, ha enunciato il seguente principio: "In sede di affidamento di una concessione di servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 84, comma 4 (relativo alle incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice) e 10 (relativo ai tempi di nomina della commissione) del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto espressive dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, richiamati dall’art. 30, comma 3, del medesimo d.lgs.”.
La sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.


Con comunicazione del 29 aprile 2013 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, è stato disciplinato il deposito degli atti processuali presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato nella giornata di sabato, con decorrenza 11 maggio 2013.
La comunicazione è consultabile a questo indirizzo sul sito della Giustizia Amministrativa (pdf)



Il 18 aprile 2013 si terrà, alle ore 14:00, presso l'Aula Magna del Tribunale di Como, l'assemblea annuale dell’Associazione che, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, deve tenersi almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.

L'ordine del giorno, previa verifica dei presenti ammessi al voto e delle deleghe, è il seguente:
* approvazione verbale assemblea precedente;
* relazione del Presidente;
* relazione del Segretario;
* bilancio consuntivo 2012;
* bilancio preventivo 2013;
* elezione probiviro in sostituzione dell’avv. Antonio Sala;
* affliliazione alla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti (SOLOM)
* comunicazioni e varie.

Per votare è necessario essere in regola con il pagamento della quota e ciascun socio potrà rappresentare per delega scritta soltanto un altro socio.



Su gentile concessione dei relatori dell'incontro del 24 gennaio 2013, avente ad oggetto "La correlazione tra strumenti di pianificazione territoriale (PTR, PTCP, PGT)", ai seguenti indirizzi:  relazione avv. Erminia Gariboldi ; relazione arch. Giuseppe Cosenza sono consultabili le relazioni dell'incontro.


La Società Lombarda degli Avvocati amministrativisti (SOLOM), in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, con la Sezione Piemontese della S.I.A.A., con  la Camera Amministrativa di Como e con la Camera Amministrativa di Monza e della Brianza, organizza, per lunedì 18 febbraio 2013, ore 14.30/17.30 presso il Salone Valente, a Milano in via San Barnaba, n.29, convegno sul tema:    "La competenza territoriale nella giurisdizione amministrativa ed il ruolo paritario dei TAR"

Introduzione:

  • Francesco Mariuzzo, Presidente del TAR per la Lombardia 

Relazioni:

  • Aldo Travi, avvocato, ordinario di diritto amministrativo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano:    “Quarant’anni di decentramento della giurisdizione amministrativa e gli interventi dell’A.P., in materia di competenza territoriale, successivi all’entrata in vigore del CPA”    
  • Giampiero Lopresti, consigliere del TAR Lazio, presidente A.N.M.A.:    “La concentrazione di competenze sul TAR Lazio ed i suoi effetti sull’amministrazione della giustizia”.    
  • Carlo Merani, avvocato a Torino    “La dimensione territoriale della giurisdizione amministrativa di primo grado e la sua influenza positiva sulle relazioni tra Amministrazione e cittadini”.    
  • Umberto Fantigrossi, avvocato a Milano    “Profili problematici delle diverse competenze funzionali inderogabili del TAR Lazio (artt.14, primo comma, e 135 C.P.A.) e della competenza funzionale inderogabile del TAR Lombardia (art.14, secondo comma, C.P.A.)”.   

Coordinatore:

  • Mario Viviani, presidente di SOLOM    

Seguirà dibattito.

Ingresso gratuito.

Iscrizione sul sito www.ordineavvocatimilano.it (per gli avvocati iscritti ad ordini diversi da quello di Milano, l’iscrizione può essere effettuata mediante comunicazione a info@solom.it).

L’evento è accreditato dall’Ordine degli avvocati di Milano; la partecipazione all’evento consente l’acquisizione di 3 crediti formativi.


Il piano dell'offerta formativa della Camera Amministrativa di Como ha subito le seguenti modifiche:

- l’evento: “SILENZIO DELLA P.A.: PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI” - Relatore: prof. Marco Sica, già fissato per il 21 febbraio 2013, si terrà invece il 21 marzo 2013;

- l’evento “RESPONSABILITA' ERARIALE E PROCESSO CONTABILE” - Relatori: dott.ssa Laura De Rentiis - dott. Alessandro Napoli,  già fissato per il 21 marzo 2013, si terrà invece il 21 febbraio 2013.


Nel consiglio direttivo del 7 dicembre 2012 la quota associativa per l'anno 2013 è stata fissata in euro 50,00 per gli avvocati che siano iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori alla data del 1 gennaio 2013 e in euro 25,00 per tutti gli altri.

Conto Corrente

  • Credito Valtellinese, Agenzia n. 1 di Como
  • IBAN IT 76 H 05216 10901 000000056264


Con decreto presidenziale n. 72 del 28 dicembre 2012 sono state stabilite le nuove competenze delle sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato per il 2013.

Il decreto è scaricabile a questo indirizzo sul sito della Giustizia Amministrativa [pdf].