Il recente decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 (in G.U. n. 204 del 31 agosto 2013 - Supplemento Ordinario n. 66), recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” contiene anche una disposizione (l’art. 14) in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile pendenti avanti alla Corte dei conti.
In base a detta norma, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013.
La somma da indicare nell’istanza di definizione non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013.
Il comma 232 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dispone, a sua volta, che la sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.
Ai sensi, poi, del comma 233 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.
Il testo del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 è consultabile sul sito “Normattiva” al seguente indirizzo.