La Corte europea dei diritti dell’uomo, con due sentenze depositate in data 24 settembre 2013 nei giudizi n. 43870/04 e n. 43892/04, ha stabilito che le eccezionali circostanze che hanno portato allo stato di dissesto economico un ente locale (nella fattispecie un comune italiano) non possono giustificare il mancato pagamento integrale dei debiti di quello stesso ente accertati con sentenza definitiva. Inoltre, la Corte ha affermato che l’impossibilità di azionare una sentenza definitiva risalente al 2003 comporta una violazione del diritto di accesso alla giustizia per un periodo eccessivamente lungo.
In particolare, secondo la Corte:
- l’art. 1, protocollo n. 1 (protezione della proprietà), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non consente a un ente locale di fare riferimento a difficoltà economiche quale giustificazione per non adempiere integralmente agli obblighi derivanti da una sentenza definitiva;
- il diritto di accesso alla giustizia, garantito dall’art. 6, protocollo n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sarebbe illusorio se il sistema giudiziario di uno Stato contraente consentisse ad una sentenza definitiva di rimanere inoperante a danno di una delle parti;
- il diritto di accesso alla giustizia può subire limitazioni, ma tali limitazioni si conciliano con l’art. 6 protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo solo se perseguono uno scopo legittimo e se vi è proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito. 
Il testo delle sentenze (in lingua francese) è consultabile sul sito della Corte europea dei diritti dell’uomo ai seguenti indirizzi: giudizio n. 43870/04giudizio 43892/04.