Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 23 del 29 gennaio 2016, è stata pubblicata la legge 28 gennaio 2016 n. 11 “Deleghe al Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione, sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

La Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 23 del 29 gennaio 2016 è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale.


La Quinta Sezione della Corte di Giustizia UE del 28 gennaio 2016 (causa C-50/14), con riferimento ad una fattispecie di affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario ad associazioni di volontariato prevalentemente organizzate in base a prestazioni d’opera non retribuita ed a fronte di un rimborso spese, ha così statuito:

  • "Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente alle autorità locali di attribuire la fornitura di servizi di trasporto sanitario mediante affidamento diretto, in assenza di qualsiasi forma di pubblicità, ad associazioni di volontariato, purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio.
  • Qualora uno Stato membro consenta alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, un’autorità pubblica che intenda stipulare convenzioni con associazioni siffatte non è tenuta, ai sensi del diritto dell’Unione, a una previa comparazione delle proposte di varie associazioni.
  • Qualora uno Stato membro, che consente alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, autorizzi dette associazioni a esercitare determinate attività commerciali, spetta a tale Stato membro fissare i limiti entro i quali le suddette attività possono essere svolte. Detti limiti devono tuttavia garantire che le menzionate attività commerciali siano marginali rispetto all’insieme delle attività di tali associazioni, e siano di sostegno al perseguimento dell’attività di volontariato di queste ultime".


Il testo della sentenza della Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, del 28 gennaio 2016 (causa C-50/14) è consultabile sul sito della Corte di Giustizia UE.


Il TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, dichiara illegittima, per assenza di un previo intervento di indirizzo statale, la previsione nell'ambito del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/1990 del 20 giugno 2014, dell’istituzione e regolamentazione del “Fattore di pressione per le discariche”, che è finalizzato ad impedire la realizzazione di impianti di rifiuti nelle aree in cui questi risultano già presenti con elevata concentrazione e, quindi, determinano un rilevante impatto negativo sull'ambiente circostante.

Il testo della sentenza n. 108 del 15 gennaio 2016 della Sezione Terza del TAR Lombardia, Milano, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Si comunica che, come da avviso allegato, il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 22 gennaio 2016, ha adottato la seguente delibera:
Con riferimento alle domande di riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza, ex art. 8 DM 144/2015, il quale prevede la produzione di documentazione relativa a quindici affari trattati per ciascuno dei cinque anni antecedenti alla domanda, nonché un successivo colloquio presso il Consiglio Nazionale Forense, ovvero commissione al suo interno; 
considerato
- che il Regolamento d cui al Decreto Ministeriale n. 144/2015 è stato impugnato avanti il TAR e che la discussione dei ricorsi nel merito è fissata per l’udienza dell’ 8 marzo 2016;
- che tra i motivi dell’impugnazione si censura anche la previsione circa il numero degli affari da documentarsi annualmente e le caratteristiche degli incarichi svolti, nonché la legittimazione del Consiglio Nazionale Forense a effettuare il colloquio e il rilascio del titolo; 
- che per le valutazioni della documentazione pervenuta è necessaria una istruttoria tecnica da compiersi sulla documentazione offerta, di cui va considerata "la rilevanza per quantità e qualità” e non vanno considerati “affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva”, elementi oggetto delle censure innanzi al Giudice Amministrativo;
- che le impugnative innanzi al giudice amministrativo inerisco agli stessi criteri di valutazione delle istanze di riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza, anche a evitare possibili disparità di valutazione nel tempo, 
 il Consiglio Nazionale Forense delibera di sospendere necessariamente la disamina delle istanze di riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza sino a diversa comunicazione che verrà pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio”.


Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta,  precisa che la disciplina dei termini per la proposizione dell'appello avverso i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione deriva dal combinato disposto degli art. 87, comma 3, e 105, comma 2, c.p.a., in base ai quali, in tal caso, il termine per la notificazione di tale gravame e quello per il successivo deposito sono dimezzati rispetto a quelli ordinari.

Il testo della sentenza n. 228 del 25 gennaio 2016 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Relazione al Convegno “Il nuovo processo amministrativo digitale” tenutosi a Milano il 15 gennaio 2016 per iniziativa della Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, dell’Ordine degli Avvocati di Milano e della Fondazione Forense di Milano.

Il documento è scaricabile a questo indirizzo (pdf).


Il Consiglio dei ministri nella riunione del  20 gennaio 2016 ha approvato, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, in esame preliminare, i decreti legislativi di attuazione della  la legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in materia di:
1) modifiche in materia di licenziamento; 
2) norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali;
3) razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato;
4) dirigenza sanitaria;
5) revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza;
6) norme di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
7) testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale;
8) modifica e integrazione del codice dell’amministrazione digitale;
9) norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
10) norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi;
11) norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi.





Modificando il precedente orientamento, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ritiene la modalità di notificazione del ricorso via posta elettronica certificata non utilizzabile nel processo amministrativo in assenza di una specifica autorizzazione presidenziale; né a sanare l’invalidità di tale notifica può valere la successiva costituzione in giudizio del soggetto destinatario della stessa e non è neppure ravvisabile nella fattispecie un’ipotesi di errore scusabile.

Il testo della sentenza n. 189 del 20 gennaio 2016 della Sezione Terza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Ricordiamo che il 29 gennaio 2016 si terrà a Varese, al Collegio De Filippi, via Brambilla n. 15, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, il primo evento formativo del 2016 organizzato dalla Camera Amministrativa dell'Insubria, dal titolo "Territorio e infrastrutture: il consumo di suolo e le modalità di realizzazione delle opere pubbliche" e con relatori il prof. Emanuele Boscolo e l'avv. Maria Cristina Colombo.
L'Ordine degli Avvocati di Varese ha accreditato l'evento riconoscendo 3 crediti formativi.
I soci della Camera Amministrativa dell'Insubria possono iscriversi inviando una e-mail a insubriacamera@gmail.com. entro il 23 gennaio 2016.
Gli avvocati non iscritti alla Camera Amministrativa dell'Insubria possono iscriversi all'evento mediante il portale SferaBit ovvero contattando la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Varese.


Segnaliamo che la legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2016, reca anche delle modifiche alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso, ai fini di tutela dell'assetto idrogeologico.
In particolare l’art. 54 apporta modifiche:
  • all'articolo 1, all'articolo 5, all'articolo 6, all'articolo 17, all'articolo 20, all'articolo 22, all'articolo 23, all'articolo 31, all'articolo 32 e all'articolo 123 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; 
  • all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n.  241. 

La Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 13 del 18 gennaio 2016 è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale.



Si allega il decreto n. 5 del 18 gennaio 2016 del Presidente del Consiglio di Stato recante la nuova ripartizione delle materie di competenza delle Sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato a decorrere dal 1° febbraio 2016.



Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, dopo aver rammentato che l’art. 817 cod. civ. definisce pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio ovvero ad ornamento di un’altra cosa, ribadisce che:
  • la nozione di pertinenza accolta dalla giurisprudenza amministrativa è meno ampia di quella civilistica; infatti, detta giurisprudenza è generalmente orientata a ritenere che gli elementi che caratterizzano le pertinenze siano, da un lato, l’esiguità quantitativa del manufatto, nel senso che il medesimo deve essere di entità tale da non alterare in modo rilevante l’assetto del territorio, dall'altro, l’esistenza di un collegamento funzionale tra tali opere e la cosa principale, con la conseguente incapacità per le medesime di essere utilizzate separatamente ed autonomamente;
  • un’opera può definirsi accessoria rispetto a un'altra, da considerarsi principale, solo quando la prima sia parte integrante della seconda, in modo da non potersi le due cose separare senza che ne derivi l'alterazione dell'essenza e della funzione dell'insieme; tale vincolo di accessorietà deve desumersi dal rapporto oggettivo esistente fra le due cose e non dalla semplice utilità che da una di esse possa ricavare colui che abbia la disponibilità di entrambe.

In assenza di tale caratteristiche, va negata la natura pertinenziale all'opera, che, per l’effetto, va considerata invece come intervento che implica una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio per il quale occorre conseguire il permesso di costruire.

Il testo della sentenza n. 19 del 4 gennaio 2016 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ha comunicato la nuova scansione temporale delle c.d. preliminari per le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato:

  • Terza Sezione, ore 9,00;
  • Quarta Sezione, ore 9,30;
  • Quinta Sezione, ore 10,00;
  • Sesta Sezione, ore 10,30. 

Si rammenta che le sezioni giurisdizionali per l'anno 2016, salvo casi particolari, terranno udienza e camera di consiglio il giovedì.

Comunicazione


Il TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, che dispone la nullità dell'atto posto in essere in violazione o elusione del giudicato, trovi applicazione anche con riferimento ai provvedimenti emanati in violazione od elusione delle statuizioni contenute in un'ordinanza cautelare non più soggetta a gravame, sia per ragioni di effettività della tutela giurisdizionale, che sulla base di una ravvisata equivalenza tra giudicato di merito e giudicato cautelare, oltre che in ossequio al principio deducibile dal comma 4 dell'art. 114 c.p.a., che, alla lettera c), prevede che in caso di accoglimento del ricorso il giudice possa pronunciare l'inefficacia degli atti emessi in violazione od elusione di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti.

Il testo della sentenza n. 48 del 12 gennaio 2016 della Sezione Prima del TAR Lombardia, Milano, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 3 del 12 gennaio 2016 è pubblicato il Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.  
La Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 3 del 12 gennaio 2016 è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale.



Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, afferma che, in seguito all'annullamento giurisdizionale di un titolo abilitativo (o di un diniego di esso), l’Amministrazione deve riesaminare la relativa istanza non già "ora per allora", ma tenendo conto della normativa sopravvenuta medio tempore, con il solo limite dell'inopponibilità delle modifiche legislative intervenute dopo la notifica della sentenza da parte del ricorrente vittorioso; di conseguenza, legittimamente il giudice prende atto di un sopravvenuto mutamento della situazione di diritto, tale da privare di ogni utilità per la parte ricorrente un ipotetico accoglimento del ricorso, pervenendo alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Nella fattispecie esaminata dal giudice era stata contestata la mancata sottoposizione a VAS di una variante urbanistica semplificata assunta ai sensi del DPR n. 447/1998 e il giudice, se per un verso ha ritenuto che, all'epoca in cui la variante venne posta in essere, essa avrebbe dovuto certamente essere sottoposta a VAS, ha però preso atto delle modifiche legislative medio tempore intervenute per effetto delle quali non era più necessario il procedimento di VAS per gli  interventi del tipo in esame; pertanto, in sede di rinnovazione dell’attività amministrativa all'esito di un eventuale annullamento della delibera approvativa della variante non sarebbe stato più necessario attivare la procedura di VAS: di qui il difetto di interesse del ricorrente alla decisione sul punto.


Il testo della sentenza n. 27 in data 8 gennaio 2016 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Con sentenza 18 dicembre 2015, n. 2652, il T.A.R. Campania - Salerno evidenzia che la lettera dell'art. 3 bis, comma 1, della L. n. 53 del 21 gennaio 1994 (a norma del quale "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi") induce a ritenere che la notifica ad un indirizzo sbagliato comporti la nullità della notificazione, senza che si possa fare applicazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a. ("nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla").

La sentenza 18 dicembre 2015, n. 2652, T.A.R. Campania - Salerno, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.



Il TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, dopo aver accertato che nella fattispecie non era stato autorizzato né svolto l'esercizio provvisorio dell’impresa da parte del curatore fallimentare, precisa che in merito agli obblighi dei curatori fallimentari la giurisprudenza ha chiarito che, fatta salva l'eventualità di univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore fallimentare sull'abbandono dei rifiuti, la curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell’ambiente, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell’impresa fallita, non subentrando tale curatela negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, per tal via, alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti.

Il testo della sentenza n. 1 del 5 gennaio 2016 della Sezione Terza del TAR Lombardia, Milano, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Segnaliamo che sul sito dell’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti è pubblicato un interessante "Vademecum per l'avvocato specialista" [link] predisposto alla luce del regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista approvato con d.m. 12 agosto 2015 n. 144.
Lo scritto è stato redatto dall'avv. Stefano Bigolaro sulla scorta di quanto emerso nel convegno “La nuova disciplina delle specializzazioni forensi nella prospettiva dell’avvocato amministrativista”, organizzato dall’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti unitamente all'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti a Padova il 12 dicembre 2015. 


Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, precisa che la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate rimane assoggettata al regime della d.i.a. (in seguito: s.c.i.a.) ove dette opere non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, occorrendo, invece, il permesso di costruire ove detti interventi superino tale soglia; il giudizio di rilevanza, ai fini dell’accertamento della capacità trasformativa, va considerata in modo proporzionale: cioè dopo essere stata rapportata non alla consistenza in assoluto dell’innovazione, bensì alla condizione del contesto in cui è inserita; sicché, un manufatto di minimo impatto che in un certo contesto può risultare necessitante del massimo titolo edilizio, può non risultarlo altrove.

Il testo della sentenza n. 10 del 4 gennaio 2016 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 3 del 6 gennaio 2016 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della commissione del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo per le procedure di appalto.
Il regolamento dispone che a decorrere dall'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016, per l'elaborazione del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE è utilizzato il modello di formulario riportato nell'allegato 2 del regolamento stesso.

La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 3 del 6 gennaio 2016 è consultabile sul sito Eur-Lex.


Il Consiglio di Stato precisa che l’inammissibilità dei motivi di ricorso non consegue solo al difetto di specificità – requisito autonomamente previsto per l’atto d’appello dall'art. 101, comma 1, c.p.a., secondo cui il ricorso in appello deve contenere le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata – ma anche alla loro mancata indicazione «distintamente» in apposita parte del ricorso dedicata a tale elemento, ai sensi dall'art. 40 c.p.a., applicabile anche al giudizio di appello in virtù della disposizione di rinvio interno contenuta nell'art. 38 c.p.a.

Il testo della sentenza n. 8 del 4 gennaio 2016 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Si segnala che il comma 781 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 298 “Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” ha apportato le seguenti modificazioni al codice del processo amministrativo:
  • all'articolo 114, comma 4, lettera e), sono state aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali»;
  • dopo l'articolo 71 è stato inserito il seguente:  «Art. 71-bis. - (Effetti dell'istanza di prelievo). - 1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la  completezza  del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera  di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata».



Si segnala che il comma 777 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 298 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” ha apportato delle modifiche alla disciplina contenuta nella legge 24 marzo 2001 n. 89, in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, che interessano anche il processo amministrativo.
Tra le modifiche si segnalano le seguenti:
  • nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo, il cui mancato esperimento rende inammissibile la domanda di equa riparazione, la presentazione dell'istanza di prelievo almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001;
  • si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo; perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo; mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo; introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
  • il comma 2 dell'art. 54 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (ai sensi del quale la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione) si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001.