Si comunica che, come da avviso allegato, il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 22 gennaio 2016, ha adottato la seguente delibera:
Con riferimento alle domande di riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza, ex art. 8 DM 144/2015, il quale prevede la produzione di documentazione relativa a quindici affari trattati per ciascuno dei cinque anni antecedenti alla domanda, nonché un successivo colloquio presso il Consiglio Nazionale Forense, ovvero commissione al suo interno; 
considerato
- che il Regolamento d cui al Decreto Ministeriale n. 144/2015 è stato impugnato avanti il TAR e che la discussione dei ricorsi nel merito è fissata per l’udienza dell’ 8 marzo 2016;
- che tra i motivi dell’impugnazione si censura anche la previsione circa il numero degli affari da documentarsi annualmente e le caratteristiche degli incarichi svolti, nonché la legittimazione del Consiglio Nazionale Forense a effettuare il colloquio e il rilascio del titolo; 
- che per le valutazioni della documentazione pervenuta è necessaria una istruttoria tecnica da compiersi sulla documentazione offerta, di cui va considerata "la rilevanza per quantità e qualità” e non vanno considerati “affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva”, elementi oggetto delle censure innanzi al Giudice Amministrativo;
- che le impugnative innanzi al giudice amministrativo inerisco agli stessi criteri di valutazione delle istanze di riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza, anche a evitare possibili disparità di valutazione nel tempo, 
 il Consiglio Nazionale Forense delibera di sospendere necessariamente la disamina delle istanze di riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza sino a diversa comunicazione che verrà pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio”.