Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, afferma che, in seguito all'annullamento giurisdizionale di un titolo abilitativo (o di un diniego di esso), l’Amministrazione deve riesaminare la relativa istanza non già "ora per allora", ma tenendo conto della normativa sopravvenuta medio tempore, con il solo limite dell'inopponibilità delle modifiche legislative intervenute dopo la notifica della sentenza da parte del ricorrente vittorioso; di conseguenza, legittimamente il giudice prende atto di un sopravvenuto mutamento della situazione di diritto, tale da privare di ogni utilità per la parte ricorrente un ipotetico accoglimento del ricorso, pervenendo alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Nella fattispecie esaminata dal giudice era stata contestata la mancata sottoposizione a VAS di una variante urbanistica semplificata assunta ai sensi del DPR n. 447/1998 e il giudice, se per un verso ha ritenuto che, all'epoca in cui la variante venne posta in essere, essa avrebbe dovuto certamente essere sottoposta a VAS, ha però preso atto delle modifiche legislative medio tempore intervenute per effetto delle quali non era più necessario il procedimento di VAS per gli  interventi del tipo in esame; pertanto, in sede di rinnovazione dell’attività amministrativa all'esito di un eventuale annullamento della delibera approvativa della variante non sarebbe stato più necessario attivare la procedura di VAS: di qui il difetto di interesse del ricorrente alla decisione sul punto.


Il testo della sentenza n. 27 in data 8 gennaio 2016 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.