Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta,  precisa che la disciplina dei termini per la proposizione dell'appello avverso i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione deriva dal combinato disposto degli art. 87, comma 3, e 105, comma 2, c.p.a., in base ai quali, in tal caso, il termine per la notificazione di tale gravame e quello per il successivo deposito sono dimezzati rispetto a quelli ordinari.

Il testo della sentenza n. 228 del 25 gennaio 2016 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.