Il Consiglio di Stato precisa che l’inammissibilità dei motivi di ricorso non consegue solo al difetto di specificità – requisito autonomamente previsto per l’atto d’appello dall'art. 101, comma 1, c.p.a., secondo cui il ricorso in appello deve contenere le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata – ma anche alla loro mancata indicazione «distintamente» in apposita parte del ricorso dedicata a tale elemento, ai sensi dall'art. 40 c.p.a., applicabile anche al giudizio di appello in virtù della disposizione di rinvio interno contenuta nell'art. 38 c.p.a.

Il testo della sentenza n. 8 del 4 gennaio 2016 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.