Si segnala che il comma 781 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 298
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” ha apportato le
seguenti modificazioni al codice del processo amministrativo:
- all'articolo 114, comma 4, lettera e), sono state aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali»;
- dopo l'articolo 71 è stato inserito il seguente: «Art. 71-bis. - (Effetti dell'istanza di prelievo). - 1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata».