L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con riferimento ai requisiti di qualificazione di un’impresa partecipante a un raggruppamento, ha enunciato il seguente principio di diritto:
In applicazione dell’art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori”.

La sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 6 del 27 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Brescia, accertato il diritto del Comune al trasferimento della proprietà di opere di urbanizzazione che una convenzione urbanistica prevedeva che fossero realizzate dal soggetto lottizzante, a scomputo degli oneri di costruzione, e preso atto dell’inadempimento della lottizzante all’assolvimento delle obbligazioni dedotte in Convenzione, accoglie la domanda proposta ex art. 2932 c.c. determinando il trasferimento coattivo delle aree in questione e ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle trascrizione stessa, nei confronti di quale che sia il soggetto risultante come proprietario e, quindi, anche degli attuali proprietari dei fondi che ne abbiano medio tempore acquisito la proprietà, trattandosi di un’obbligazione reale.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Seconda, n. 227 del 7 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa che malgrado vada confermato che - in linea di principio - nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’AIA (o di VIA) non è obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria, va tuttavia ribadito che è necessario procedervi quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica; l’Amministrazione che in tali casi non la effettui incorre, pertanto, nel tipico vizio dell’eccesso di potere sotto il profilo del mancato approfondimento istruttorio, sintomatico della disfunzione amministrativa.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 983 del 11 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Brescia ribadisce che in caso di oscurità ed equivocità nelle disposizioni di una procedura concorsuale, un corretto rapporto tra amministrazione e privato – che sia rispettoso dei principi generali di buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità e del canone specifico enunciato all’art. 1337 del c.c. (dovere di buona fede delle parti nello svolgimento delle trattative) – impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati, interpretandola per ciò che espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, mediante indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati; il TAR aggiunge che costituisce jus receptum della materia dei contratti pubblici la regola secondo cui l'interpretazione delle clausole della lex specialis che presentino margini di opinabilità deve essere effettuata in maniera tale da consentire la massima partecipazione agli operatori economici: pertanto, in presenza di più soluzioni interpretative possibili, occorre aderire alla ricostruzione ermeneutica e pratico applicativa che realizza una più ampia concorrenza.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 242 del 18 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con riguardo agli effetti sul contratto di compravendita della difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo edilizio, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
«La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità «testuale», con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile»;
«In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato».

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 8230 del 22 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb.


Il TAR Milano chiarisce che l’art. 5, secondo comma, del d.P.R. n. 184 del 2006 stabilisce che colui che formula richiesta di accesso agli atti deve specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato; da questa norma si ricava che se l’istanza non è sottoscritta dal diretto interessato, il soggetto che agisce per suo conto deve esibire all’amministrazione copia della procura che gli conferisce il potere di esercitare il diritto di accesso agli atti in nome altrui; ne consegue che le domande di accesso agli atti sottoscritte dal solo legale non possono essere accolte, a meno che quest’ultimo abbia dimostrato di essere in possesso di procura o tutt’al più di essere già stato incaricato ad instaurare un giudizio il cui oggetto sia correlato al documento chiesto in esibizione (nella fattispecie, la richiesta di accesso agli atti era stata sottoscritta soltanto dal legale e non anche dalla parte interessata, senza che il primo avesse dimostrato il possesso del potere rappresentativo; questa circostanza, eccepita dalla difesa dell’Amministrazione intimata in assenza di contestazioni specifiche della parte ricorrente, è stata ritenuta dal TAR provata ai sensi dell’art. 64, secondo comma, c.p.a., e ha quindi condotto al rigetto del ricorso avverso il provvedimento tacito di rigetto formatosi sulla suddetta istanza).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 564 del 14 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani sono soggetti ad una presunzione di interesse storico e artistico, fatto salvo l’esito negativo della verifica condotta ai sensi dell’articolo 12, comma 2, d.lgs. 42 del 2004.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 411 del 25 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato rimarca che occorre il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti, quand'anche sotto il profilo civilistico essi si possano qualificare come pertinenze; la nozione civilistica di pertinenza differisce da quella a fini urbanistico / edilizi; la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto a un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici “et similia”, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica; a differenza della nozione civilistica di pertinenza, ai fini edilizi un manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma è anche sfornito di un autonomo valore di mercato e non incide sul "carico urbanistico" mediante la creazione di un "nuovo volume"; nell'ordinamento statale, infatti, vige il principio generale per il quale occorre il rilascio della concessione edilizia (o del titolo avente efficacia equivalente) quando si tratti di un "manufatto edilizio"; fatta salva una diversa normativa regionale o comunale, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera come, ad esempio, una tettoia, che ne alteri la sagoma (nella fattispecie, il carattere pertinenziale dell’opera è stato escluso in ragione del fatto che si trattava di una struttura di dimensioni di entità tali - circa 345 mq - da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui era stata inserita).

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 904 del 6 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato effettua una attenta ricostruzione storica e sistematica del nuovo istituto dell’accesso civico nell’ambito del nostro sistema Costituzionale e in quello internazionale e osserva che sia l’accesso documentale ex art. 22 della legge n. 241/1990, sia l’accesso civico ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, hanno lo scopo di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorire la partecipazione dei privati, ed entrambi gli istituti scontano talune limitazioni risultanti dalla ponderazione con altri interessi costituzionalmente rilevanti. Tuttavia, nel primo caso il diritto di accesso è riconosciuto solamente al soggetto titolare di un interesse qualificato in relazione ad un procedimento amministrativo. Nel caso dell’accesso civico, viceversa, tale diritto è esteso a qualunque soggetto, singolo o associato, e non vi è la necessità di dimostrare un particolare interesse qualificato a richiedere gli atti o le informazioni, secondo il modello del Freedom of Information Act (FOIA), che trae ispirazione dalle esperienze storiche d’oltralpe e d’oltreoceano.
Aggiunge il Consiglio di Stato che il nuovo accesso civico, che attiene alla cura dei beni comuni a fini d’interesse generale, si affianca senza sovrapposizioni alle forme di pubblicazione on line del 2013 ed all’accesso agli atti amministrativi del 1990, consentendo, del tutto coerentemente con la ratio che lo ha ispira e che lo differenzia dall’accesso qualificato previsto dalla citata legge generale sul procedimento, l’accesso alla generalità degli atti e delle informazioni, senza onere di motivazione, a tutti i cittadini singoli e associati, in guisa da far assurgere la trasparenza a condizione indispensabile per favorire il coinvolgimento dei cittadini nella cura della “Cosa pubblica”, oltreché mezzo per contrastare ogni ipotesi di corruzione e per garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’Amministrazione.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 1546 del 6 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Brescia ribadisce che non è configurabile alcun obbligo giuridico di provvedere espressamente sulla richiesta di annullamento/revoca di un permesso di costruire rilasciato a terzi, la quale ha natura meramente sollecitatoria; tale obbligo, infatti, contrasterebbe con le ragioni di certezza delle situazioni giuridiche e di efficienza gestionale che sono alla base dell’agire autoritativo della P.A., nonché con il principio dell’inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, che non possono essere elusi mediante l’impugnazione del silenzio formatosi su un’istanza diretta a sollecitare l’adozione di provvedimenti di annullamento o di modifica di precedenti determinazioni non impugnate nei termini e nelle forme di rito; solo nella specifica ipotesi di presentazione di DIA o di SCIA reputate illegittime, i soggetti che si considerano lesi dall’attività edilizia possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’ente locale e, in caso di inerzia di quest’ultimo, esperire l’azione avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a., ma solo in quanto DIA e SCIA non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili e l’unica azione oggi concessa agli interessati è quella avverso il silenzio della P.A. ai sensi dell’art. 19, comma 6 ter della legge n. 241/1990.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Seconda, n. 236 del 18 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Con riferimento alla previsione di cui all’art. 23, comma 6, del D.P.R. 380 del 2001 - ai sensi del quale il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine di cui al primo comma dello stesso articolo sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare l'intervento previsto dalla scia - il TAR Milano non ritiene perseguibile né l’orientamento secondo cui l’ordine deve essere non soltanto adottato ma anche notificato all’interessato entro il termine di legge, né la diversa tesi che ritiene semplicemente sufficiente l’adozione; il TAR Milano ritiene, viceversa, condivisibile la tesi che impone entro il termine decadenziale di cui al cit. art. 23, comma 6, la necessità di adottare l’atto nonché di consegnarlo alla notificazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 566 del 14 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano chiarisce che le norme sul c.d. rito super accelerato di cui al comma 2 bis dell’art. 120  c.p.a. sono di stretta interpretazione, per cui non possono applicarsi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge; il comma 2 bis impone l’immediata impugnazione dell’ammissione di un concorrente qualora ne siano contestati i requisiti di partecipazione soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, ma non nel caso di denuncia dell’inidoneità e della incompletezza dell’offerta tecnica.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 464 del 6 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il TAR Milano chiarisce che la disciplina di cui all'art. 67 c.p.a., dettata in tema di consulenza tecnica e connotata da un articolato contraddittorio tra consulente d'ufficio e consulenti di parte, non si applica all'istituto della verificazione, disciplinato invece dal precedente art. 66 c.p.a., consistendo quest’ultima in un mero accertamento a funzione descrittiva e illustrativa, per completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali, laddove la consulenza tecnica d'ufficio si estrinseca invece in una vera e propria valutazione non meramente ricognitiva di questioni di fatto, la cui risoluzione presuppone specifiche cognizioni di ordine tecnico, da utilizzare ai fini della decisione; nella verificazione, il contraddittorio con i consulenti tecnici ha pertanto mero carattere eventuale, potendo le parti, in vista dell'udienza di merito, presentare osservazioni avverso le operazioni e le valutazioni effettuate dal verificatore.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 474 del 7 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si segnala che venerdì 29 marzo 2019, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, a Brescia, presso l’auditorium Capretti – Istituto Artigianelli - via Piamarta 6, si svolgerà l’incontro su “L’affidamento di incarichi legali da parte della Pubblica Amministrazione dopo le linee guida ANAC n. 12”, organizzato dalla Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale - CADLO.
È possibile iscriversi all’evento inviando una e-mail a segreteria@cadlo.it entro il 20 marzo 2019. Dopo tale data l’iscrizione dovrà avvenire tramite il portale Sfera.

Locandina


La Corte Costituzionale chiarisce che le verifiche cui è chiamata l’amministrazione, ai sensi del comma 6-ter dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, sono quelle già puntualmente disciplinate dall’art. 19, da esercitarsi entro i sessanta o trenta giorni dalla presentazione della SCIA (commi 3 e 6-bis), e poi entro i successivi diciotto mesi (comma 4, che rinvia all’art. 21-novies); decorsi questi termini, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell’amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo; questi, infatti, è titolare di un interesse legittimo pretensivo all’esercizio del controllo amministrativo, e quindi, venuta meno la possibilità di dialogo con il corrispondente potere, anche l’interesse si estingue. 
Aggiunge poi la Corte che, nella prospettiva dell’interesse legittimo, il terzo potrà attivare, oltre agli strumenti di tutela già richiamati, i poteri di verifica dell’amministrazione in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (in questo caso «non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge»); potrà sollecitare i poteri di vigilanza e repressivi di settore, spettanti all’amministrazione, ai sensi dell’art. 21, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, come, ad esempio, quelli in materia di edilizia, regolati dagli artt. 27 e seguenti del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed espressamente richiamati anche dall’art. 19, comma 6-bis; esso avrà inoltre la possibilità di agire in sede risarcitoria nei confronti della PA in caso di mancato esercizio del doveroso potere di verifica (l’art. 21, comma 2-ter, della legge n. 241 del 1990 fa espressamente salva la connessa responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente, ove la segnalazione certificata non fosse conforme alle norme vigenti).
Sempre secondo la Corte, al di là delle modalità di tutela dell’interesse legittimo, poi, rimane il fatto giuridico di un’attività che si assuma illecita, nei confronti della quale valgono le ordinarie regole di tutela civilistica del risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica.
Così ricostruita la norma la Corte, pur non escludendo l’opportunità di un intervento normativo sull’art. 19, quantomeno ai fini, da una parte, di rendere possibile al terzo interessato una più immediata conoscenza dell’attività segnalata e, dall’altra, di impedire il decorso dei relativi termini in presenza di una sua sollecitazione, in modo da sottrarlo al rischio del ritardo nell’esercizio del potere da parte dell’amministrazione e al conseguente effetto estintivo di tale potere, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990 sollevata dal TAR Toscana nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) spettanti alla pubblica amministrazione.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 45 del 13 marzo 2019 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ribadiscono che la controversia relativa ai danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, della legittimità del cui annullamento non si discute, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché ha ad oggetto non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo, rappresentata dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 6885 dell’8 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb.


Il TAR Brescia precisa che l’istituto del partenariato è tipizzato dal legislatore e ricomprende al suo interno una serie di figure elencate all’art. 180, comma 8, del Codice, tra le quali la concessione di costruzione e gestione (art. 3 lett. uu), la concessione di servizi (art. 3 lett. vv), la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità; dunque la concessione è un’ipotesi di estrinsecazione del partenariato pubblico privato ma non si riduce ad essa; in buona sostanza, il PPP rappresenta una sorta di paradigma esteso, in grado di accogliere al proprio interno una o alcune delle fattispecie elencate a titolo esemplificativo all’art. 180, comma 8, mentre la “non coincidenza” con la concessione è avvalorata dalla previsione del partenariato pubblico privato (unitamente al contraente generale e ad altre modalità) nella parte IV (art. 180 e ss.) con una propria regolamentazione, mentre i contratti di concessione di lavori pubblici e di servizi sono disciplinati alla parte III del Codice (art. 164 e ss.).

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 212 del 4 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Precisa il TAR Milano che la presenza di opere abusive su un’area inclusa in un comparto non impedisce di assegnare all’area una nuova volumetria, sempre in funzione della riqualificazione della zona; ciò non implica una sorta di implicita sanatoria degli abusi esistenti, essendo due procedimenti ben distinti: l’uno, quello di vigilanza edilizia; l’altro, quello del PGT, con cui si disciplina l’uso del territorio.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 425 del 27 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il Consiglio di Stato chiarisce che a gara conclusa la rinuncia dell’aggiudicataria non può determinare la riapertura del procedimento di evidenza pubblica al fine di rinnovare i giudizi volti ad attribuire i punteggi: dopo l’aggiudicazione definitiva, il principio operante in caso di rinuncia non può che essere quello dello scorrimento della graduatoria che è l’unico compatibile con la circostanza che la procedura è appunto ormai conclusa e la graduatoria definitivamente cristallizzata.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1414 del 28 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si informa che il 4 e 5 aprile 2019 si terrà a Varese, al Centro Congressi Ville Ponti, Piazza Litta 2, la 3° Rassegna di diritto pubblico dell’economia, organizzato dall’Unione Provinciale Enti Locali – UPEL.

La partecipazione è gratuita e l'iscrizione va effettuata attraverso il sito di UPEL.



Il TAR Milano precisa che le due previsioni racchiuse all’interno dell’articolo 21 octies, comma 2, della l. 241/1990 presentano elementi strutturali distinti che ne consentono la contestuale operatività ove si consideri che:
a) la disposizione del secondo periodo contiene un elemento aggiuntivo rispetto a quella del primo periodo (consistente nella ricomprensione nella propria area operativa dei provvedimenti a natura non vincolata) e un elemento specializzante (consistente nel riferimento alla sola violazione della regola sulla comunicazione di avvio del procedimento);
b) sussiste, pertanto, una specialità unilaterale per aggiunta e per specificazione della disposizione del secondo periodo rispetto a quella contenuta nel primo periodo;
c) le due fattispecie affidano, però, la declaratoria di non annullabilità a meccanismi distinti che le connotano in termini di specialità reciproca per aggiunta consistenti, nel primo caso, nell’evidenza della inidoneità dell'intervento dei soggetti ai quali è riconosciuto un interesse ad interferire sul contenuto del provvedimento, e, nel secondo caso, alla prova da parte dell'Amministrazione che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di intervento di detti interessati;
d) la reciproca eterogeneità del meccanismo di non invalidazione del provvedimento comporta l’interferenza delle due previsioni rispetto ad un’unica fattispecie potendosi, quindi, non invalidare un provvedimento di natura discrezionale nel caso in cui l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato anche in caso di violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 409 del 25 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


In tema di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, la Corte costituzionale chiarisce che è vero che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell’interesse della parte alla decisione del ricorso e quindi può assumere rilievo ai fini della quantificazione dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma la presentazione dell'istanza di prelievo non può viceversa condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda, senza con ciò venire in contrasto con l’esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, garantita dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU, la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell’art. 117, primo comma, Cost.
La Corte dichiara, quindi, l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dall’art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

La sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.




Il TAR Milano chiarisce che la nomina degli Assessori, prevista dal comma secondo dell'art. 46 del TUEL, si basa su un vincolo di fiducia tra il Sindaco e la Giunta, non richiedendosi alcuna motivazione in ordine alle ragioni della scelta compiuta, ma soltanto la comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione; conseguentemente, analoga natura va riconosciuta al contrarius actus della revoca, ex art. 46 c. 4 cit., che si fonda proprio sul venir meno dell'intuitu personae, come atto simmetricamente negativo alla nomina; in conclusione, poiché la nomina e la revoca degli assessori comunali dipendono esclusivamente dall'esistenza di un rapporto fiduciario con il Sindaco, detti provvedimenti possono sorreggersi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico amministrativa, tra cui l'affievolirsi del rapporto fiduciario, senza che occorra invece specificare i singoli comportamenti addebitati all'interessato.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 453 del 4 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano, dopo aver premesso che la valutazione sulla necessità, o meno, del permesso di costruire, va compiuta in base ai parametri della natura e delle dimensioni delle opere, e della loro destinazione e funzione (sicché quando, ad esempio, vengono eseguite opere in muratura non facilmente rimuovibili, l’intervento, essendo idoneo a incidere in modo permanente sull’assetto edilizio del territorio, esige il previo rilascio del permesso di costruire), ritiene che la realizzazione senza titolo urbanistico e viabilistico di dissuasori della sosta in cemento su area di proprietà privata, ma esterna al muro di recinzione e, di conseguenza, collocata in area destinata all’uso pubblico o ad essa adiacente, costituisce una trasformazione stabile del territorio che per la sua rilevanza edilizia e per i rischi che comporta per la circolazione in strada (nella fattispecie molto stretta), dev’essere sanzionata con la demolizione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 331 del 18 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


            
Il TAR Brescia, a fronte di una istanza di prelievo protocollata e inserita nella procedura informatica come “istanza di prelievo ex art. 71-bis Cpa”, rileva preliminarmente che il Collegio è chiamato a valutare la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e dà atto che, ai sensi dell’art. 71 comma 2 Cpa, la parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo, mentre il successivo art. 71-bis prevede che, a seguito di tale sollecitazione, “... il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”; precisa, quindi, il TAR che le richiamate norme non introducono un automatismo, statuendo diversamente che, a seguito della presentazione dell'istanza di prelievo “urgente” di cui all'art. 71 comma 2 Cpa, il Collegio ha la “facoltà” di decidere il giudizio in Camera di Consiglio con sentenza in forma semplificata.
Ciò premesso, il Collegio, non ravvisando i presupposti per la definizione immediata del ricorso, dichiara l’insussistenza dei presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata e rinvia al Presidente per la fissazione della data di trattazione del merito della lite.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 201 del 1 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Su segnala che la Camera Amministrativa di Monza e Brianza, con il patrocinio del Comune di Triuggio (MB), ha organizzato un seminario sul tema “APPALTI PUBBLICI”, presso la sala assembleare del Comune di Triuggio (MB), in via Veneto a Triuggio (MB), che si terrà lunedì 25 marzo 2019 dalle ore 14:30.



Si informa che l’evento formativo su “Contenzioso in materia di contratti pubblici: problemi aperti ed evoluzioni giurisprudenziali recenti” previsto per oggi 1° marzo 2019, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso il Tribunale Ordinario di Como, è stato rinviato a data da destinarsi.


Il TAR Milano sulla tematica relativa ai limiti del sindacato giurisdizionale nel caso di esercizio della discrezionalità tecnica aderisce alla più recente giurisprudenza amministrativa secondo cui il controllo giurisdizionale, al di là dell'ormai sclerotizzata antinomia sindacato forte/sindacato debole, deve attestarsi sulla linea di un controllo che, senza ingerirsi nelle scelte discrezionali della Pubblica autorità, assicuri la legalità sostanziale del suo agire, per la sua intrinseca coerenza anche e soprattutto in materie connotate da un elevato tecnicismo, senza, cioè, poter far luogo a sostituzione di valutazioni in presenza di interessi la cui cura è dalla legge espressamente delegata ad un certo organo amministrativo, sicché ammettere che il giudice possa auto-attribuirseli rappresenterebbe quanto meno una violazione delle competenze, se non addirittura del principio di separazione tra i poteri dello Stato; secondo il TAR questo orientamento appare idoneo a declinare il principio di effettività della tutela giurisdizionale nello specifico settore delle valutazione tecniche, pur senza trasformare il controllo in un’indebita sovrapposizione del giudizio espresso dall’organo di verifica del corretto esercizio della legalità sostanziale a quello effettuato dal competente plesso amministrativo.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 408 del 25 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.