Il Consiglio di Stato precisa che qualunque impugnazione non può che riferirsi ad atti esistenti al momento della sua notificazione; la preclusione alla possibilità di impugnative a effetto ultrattivo - la cui portata possa estendersi, cioè, ad atti ad essa non contestuali, ma posteriori - non può essere aggirata, in caso di impugnazione di atti di una procedura di gara, neppure facendo leva sul carattere “derivato” dei vizi appuntati sul provvedimento di aggiudicazione, per ricavarne che l’aggiudicazione doveva intendersi contestata sulla base delle illegittimità dedotte nei confronti dei pregressi atti della procedura di gara; l’aggiudicazione definitiva non può essere, infatti, considerata come atto meramente confermativo o esecutivo, non necessitante di specifica impugnazione, trattandosi, al contrario, di provvedimento che, quand’anche recettivo dei risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova e autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti e, quindi, onera la parte interessata a contestarne gli effetti attraverso una specifica e autonoma impugnazione.


La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 569 del 26 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano dichiara inammissibile l’impugnativa, proposta nelle forme dell’azione di cognizione di cui all’art. 31 c.p.a., avverso il silenzio serbato su una istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto il silenzio rigetto tipizzato dall’art. 36, comma 3, del DPR n. 380 del 2001 esonera la Pubblica Amministrazione dal fornire una risposta esplicita sull’istanza, e dunque non è configurabile a suo carico un’omissione di pronuncia.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 179 del 22 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano precisa che a fronte di una richiesta di trasferimento di una farmacia, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 468/1975, non è richiesta alcuna valutazione circa il soddisfacimento delle esigenze degli abitanti della zona, valutazione che la stessa disposizione impone, invece, in caso di istituzione di un nuovo esercizio farmaceutico.
Quanto al profilo della distanza minima richiesta dall’art. 1 della legge n. 468/1975 tra il nuovo locale e la farmacia più vicina, aggiunge il TAR che per percorso pedonale più breve deve farsi riferimento al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2300 del 30 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.