Il TAR Brescia, con riferimento al disposto dell’art. 120, comma 7, c.p.a. - a norma del quale “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis (che nella fattispecie non rilevava), i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti” - aderisce all’interpretazione offerta dal giudice di appello secondo il quale la citata disposizione di legge ha lo scopo di consentire la sicura trattazione in un unico contesto processuale delle diverse questioni che, in determinate materie, una stessa parte intende far valere avverso diversi atti della stessa procedura di gara, ma la sua violazione non determina, tuttavia, l’inammissibilità del nuovo ricorso eventualmente proposto in modo autonomo, e regolarmente notificato alle controparti, non essendo stata prevista l’automatica applicazione della sanzione dell’inammissibilità del nuovo ricorso, peraltro ben potendosi sanare la violazione attraverso la trattazione congiunta del nuovo ricorso con il ricorso precedentemente proposto (Consiglio di Stato, sez. III, 20 giugno 2012, n. 3597; ripreso anche da TAR Abruzzo 4 aprile 2014, n. 319).

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Seconda, n. 35 del 16 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.