Il TAR Milano ribadisce che l’obbligo di bonifica dei siti inquinati grava sul responsabile dell’inquinamento e non sul proprietario dell’area come tale, che è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione.
Precisa il TAR che è evidente che le prescrizioni introdotte con il provvedimento gravato (che prescrivevano, nella fattispecie, l’obbligo di procedere ad una analisi sito specifica; l’obbligo, in caso di inquinamento da sostanze tossiche cancerogene e persistenti, di attivare interventi di messa in sicurezza d'emergenza; l’obbligo di eseguire interventi di messa in sicurezza d'emergenza della falda; l’obbligo di intraprendere, relativamente all’acqua emunta contaminata, iniziative di messa in sicurezza) non sono affatto destinate a impedire un imminente evento dannoso, nel contenuto intervallo di tempo tra quando il proprietario dell’area contaminata ha acquisito consapevolezza della minaccia e l’Autorità competente è posta in grado di affrontare l’evento critico.
Aggiunge il TAR che l’Autorità nel richiedre, nella fattispecie, interventi di riparazione e di messa in sicurezza, non contingenti ma continuativi, e evidentemente non riferibili alla fase iniziale di una emergenza, vuole così ampliare gli oneri gravanti sul proprietario rispetto a quelli stabiliti per legge, senza tener conto che le misure di prevenzione sono dirette a contrastare una minaccia ambientale imminente, che possa realizzarsi in un futuro prossimo, e non riguardano, dunque, né situazioni in cui l'inquinamento sia un fenomeno già ampiamente diffuso, né interventi che richiedano soluzioni tecniche incompatibili con la salvaguardia immediata del bene.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 143 del 18 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.