Il TAR Milano precisa che a fronte di una richiesta di trasferimento di una farmacia, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 468/1975, non è richiesta alcuna valutazione circa il soddisfacimento delle esigenze degli abitanti della zona, valutazione che la stessa disposizione impone, invece, in caso di istituzione di un nuovo esercizio farmaceutico.
Quanto al profilo della distanza minima richiesta dall’art. 1 della legge n. 468/1975 tra il nuovo locale e la farmacia più vicina, aggiunge il TAR che per percorso pedonale più breve deve farsi riferimento al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2300 del 30 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.