Il TAR Piemonte ha sottoposto all’esame della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea i due seguenti quesiti:
“1) se la disciplina europea in materia di diritto di
difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela,
segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l’art. 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 1 Dir. 89/665/CEE, 1 e 2
della Direttiva, ostino ad una normativa nazionale, quale l’art. 120 comma 2
bis c.p.a, che, impone all’operatore che partecipa ad una procedura di gara di
impugnare l’ammissione/mancata esclusione di un altro soggetto, entro il
termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui viene
disposta l’ammissione/esclusione dei partecipanti;
2) se la disciplina europea in materia di diritto di difesa,
di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela, segnatamente, gli
articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l’art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 1 Dir. 89/665/CEE, 1 e 2 della
Direttiva, osti ad una normativa nazionale quale l’art. 120 comma 2 bis c.p.a,
che preclude all’operatore economico di far valere, a conclusione del
procedimento, anche con ricorso incidentale, l’illegittimità degli atti di
ammissione degli altri operatori, in particolare dell’aggiudicatario o del
ricorrente principale, senza aver precedentemente impugnato l’atto di
ammissione nel termine suindicato”.
L’ordinanza del TAR Piemonte, Sezione Prima, n. 88 del 17
gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa al seguente indirizzo.