Il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato che, ai sensi dell’art. 85, comma 7, c.p.a., avverso l’ordinanza che decide sull'opposizione proposta avverso il decreto di perenzione «può essere interposto appello», precisa che la previsione dell’appellabilità dell’ordinanza collegiale che definisce il giudizio di opposizione avverso il decreto presidenziale di perenzione presuppone che l’ordinanza sia stata pronunciata nell’ambito di un giudizio di primo grado, mentre la stessa resta sottratta a qualsiasi mezzo ordinario d’impugnazione – salvo la revocazione, in presenza dei relativi presupposti – se resa dal giudice di secondo e ultimo grado.


La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5923 del 15 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.