Il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato che, ai sensi
dell’art. 85, comma 7, c.p.a., avverso l’ordinanza che decide sull'opposizione
proposta avverso il decreto di perenzione «può essere interposto appello»,
precisa che la previsione dell’appellabilità dell’ordinanza collegiale che
definisce il giudizio di opposizione avverso il decreto presidenziale di
perenzione presuppone che l’ordinanza sia stata pronunciata nell’ambito di un
giudizio di primo grado, mentre la stessa resta sottratta a qualsiasi mezzo
ordinario d’impugnazione – salvo la revocazione, in presenza dei relativi
presupposti – se resa dal giudice di secondo e ultimo grado.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5923
del 15 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa al seguente indirizzo.