Il Consiglio di Stato precisa che in sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1097 del 18 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Sul BURL, Serie Ordinaria n. 9 del 26 febbraio 2019, è pubblicato il comunicato della D.G. Territorio e protezione civile della Regione Lombardia 21 febbraio 2019 n. 24 sull'applicazione delle disposizioni dell’art. 83 della l.r. 12/2005 in materia di sanzioni paesaggistiche.




Il TAR Milano aderisce all’orientamento secondo il quale agli oneri concessori vanno applicate le tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, anche nel caso in cui nel lasso di tempo tra la presentazione della domanda di sanatoria e il rilascio del suddetto titolo l'amministrazione abbia aggiornato le tariffe, dovendo in tema di sanatoria edilizia aversi riguardo, quanto al momento di calcolo delle somme dovute a titolo di oblazione, alla data di presentazione della domanda di condono, mentre per gli oneri concessori alla data di rilascio del provvedimento concessorio.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 280 del 8 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano precisa che il ricorrente non può invocare per la prima volta in sede giurisdizionale l’applicazione del principio di equivalenza, in quanto l’articolo 68 D.Lgs. n. 50/2016 presuppone che già in sede di offerta il concorrente dichiari l’equivalenza del proprio prodotto, allegando documentazione a conforto dell’assunto.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 362 del 22 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



La Corte costituzionale ha ritenuto conforme alla Costituzione la disciplina del testo unico degli enti locali secondo cui il segretario comunale resta in carica per un periodo corrispondente a quello del sindaco che lo ha nominato e cessa automaticamente dall’incarico al termine del mandato di quest’ultimo.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 23 del 22 febbraio 2019 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.


Si ricorda che venerdì 1° marzo 2019, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso il Tribunale Ordinario di Como, Aula Magna, si terrà l’incontro formativo su “Contenzioso in materia di contratti pubblici: problemi aperti ed evoluzioni giurisprudenziali recenti” (con relatore il prof. Emanuele Boscolo).

La partecipazione è gratuita e le iscrizioni possono essere effettuate tramite il portale Sfera.



Il Consiglio di Stato chiarisce la distinzione tra i concetti di sagoma e prospetto: il primo, riguarda la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli oggetti e gli sporti; il secondo individua gli sviluppi in verticale dell’edificio e quindi la facciata dello stesso, rientrando nella fattispecie anche le aperture presenti sulle pareti esterne; attengono al prospetto gli interventi che modificano l’originaria conformazione estetico architettonica dell’edificio, realizzati sulla facciata o sulle pareti esterne del fabbricato, senza superfici sporgenti.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 902 del 6 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il Consiglio di Stato precisa che il rito di cui all’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. può trovare applicazione esclusivamente con riguardo alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture e non a quelle riguardanti invece l’assegnazione in concessione di un tratto di spiaggia; la normativa processuale in esame ha infatti carattere eccezionale e derogatorio del principio secondo cui l'interesse a impugnare dei partecipanti a una gara si concretizza al momento dell'aggiudicazione; per l’effetto deve ritenersi di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione – senza un espresso richiamo legislativo – ad ipotesi dalla stessa non espressamente (e direttamente) regolate; al riguardo, il primo comma dell’art. 120 c.p.a. circoscrive espressamente l’ambito di applicazione della norma (e, dunque, anche del rito specialissimo di cui al richiamato comma 2-bis) agli “atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti”, non comprendendo dunque gli affidamenti in concessione di beni demaniali, cui si riferisce invece la vicenda in esame.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1045 del 13 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il TAR Brescia afferma che la modifica del regolamento di igiene comunale, incidente sulle distanze minime degli allevamenti dalle aree edificabili e dalle case isolate, necessita di un’adeguata istruttoria e dell’esplicitazione di specifiche ragioni a sostegno di essa, soprattutto tenuto conto della deroga introdotta al regolamento di igiene tipo; non si può, infatti, condividere la tesi secondo cui, trattandosi di un atto normativo, a contenuto generale, non sarebbe necessaria alcuna motivazione delle scelte operate, anche se intesa in senso ampio; il vincolo costituito dal regolamento di igiene tipo può dunque essere superato qualora i comuni raccolgano evidenze tecnico scientifiche analoghe a quelle prodotte dalla ASL ma di segno opposto.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Seconda, n. 132 del 9 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il TAR Brescia ritiene che la mancata apertura delle buste telematiche in seduta pubblica non comporti la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità codificati negli art. 4 e 30 del Dlgs. 50/2016; per il TAR, nella fattispecie, la stazione appaltante si è comportata correttamente, in quanto la lettera di invito aveva previsto la trasmissione delle buste (amministrativa ed economica) in via telematica, su piattaforma Sintel; queste modalità di trasmissione sono assistite, secondo il collegio, da garanzie oggettive fornite da operatori esterni alla stazione appaltante e dunque sono per sé idonee a escludere la possibilità di manipolare il contenuto delle offerte, una volta pervenute alla stazione appaltante, senza lasciare tracce informatiche; di conseguenza, non è necessario, e costituirebbe anzi un inutile aggravio procedurale, aggiungere ulteriori adempimenti, a maggior ragione se si tratta di precauzioni pensate in origine per salvaguardare il contenuto di plichi cartacei.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 152 del 14 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si ricorda che giovedì 21 febbraio 2019, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, a Varese, via Brambilla 15 (Collegio De Filippi), si terrà l’incontro formativo “Beni comuni, beni pubblici di appartenenza degli enti territoriali. Modalità di tutela, gestione e fruizione”, con relatori il prof. Emanuele Boscolo e l’avv. Maria Cristina Colombo.

Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il portale Sfera.


Il Consiglio di Stato riassume i principi sulla verifica della piena conoscenza dei titoli edilizi, al fine di valutare il rispetto del termine decadenziale per proporre l’azione di annullamento:
- il termine per impugnare il permesso di costruire, laddove si contesti il quomodo dell’edificazione, decorre dalla piena conoscenza del provvedimento che ordinariamente s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso anche a mezzo di presunzioni semplici;
- l’inizio dei lavori segna il dies a quo per la tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l’an dell’edificazione;
- dal momento della constatazione della presenza dello scavo (a quella data deve per legge essere presente il cartello dei lavori e deve essere stata data effettiva pubblicità sull’albo pretorio del rilascio del titolo edilizio), è ben possibile ricorrere enucleando le censure (ivi comprese quelle in ordine all'asserito divieto di nuova edificazione) senza differire il termine di proposizione del ricorso all'avvenuto positivo disbrigo della pratica di accesso agli atti avviata né, a monte, che si possa differire quest'ultima;
- la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, perché se, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall'altro lato, deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 982 dell'11 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



La Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, con l’ordinanza del 14 febbraio 2019 (causa 54/18), si è pronunciata sulla questione sollevata dal TAR Piemonte di compatibilità con il diritto comunitario del giudizio super speciale di cui al comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. e così ha statuito:

1) La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e in particolare i suoi articoli 1 e 2 quater, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che i ricorsi avverso i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione o esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici debbano essere proposti, a pena di decadenza, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla loro comunicazione agli interessati, a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti tale da garantire che detti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell'Unione dagli stessi lamentata. 
2) La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23, e in particolare i suoi articoli l e 2 quater, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che, in mancanza di ricorso contro i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione degli offerenti alla partecipazione alle procedure di appalto pubblico entro un termine di decadenza di 30 giorni dalla loro comunicazione, agli interessati sia preclusa la facoltà di eccepire l'illegittimità di tali provvedimenti nell'ambito di ricorsi diretti contro gli atti successivi, in particolare avverso le decisioni di aggiudicazione, purché tale decadenza sia opponibile ai suddetti interessati solo a condizione che essi siano venuti o potessero venire a conoscenza, tramite detta comunicazione, dell'illegittimità dagli stessi lamentata”.


La Corte Costituzionale ritiene che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) non abbia legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 31 gennaio 2019 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.



Il TAR Milano, preso atto che:
- il ricorso introduttivo è stato redatto nel formato PDF - PDF/A testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti, solo in alcune pagine, mentre in altre è stato redatto in formato PDF immagine, senza possibile utilizzo per selezione e copia;
- il ricorso non rispetta dunque per oltre un terzo la specifica tecnica di cui all'allegato A del d.p.c.m. n. 40/2016; oltre a ciò, si verifica una concreta lesione dell’obbligo di chiarezza, di cui all’art. 3, II comma, c.p.a., per l’alternanza di caratteri, stili e interlinee, e per la frammentarietà della composizione dell’atto, in cui sono inseriti stralci evidentemente tratti da più documenti; né si può trascurare che l’innesto di tali frammenti in formato immagine rende particolarmente complesso verificare se siano rispettati i limiti dimensionali degli atti, di cui all’art. 13 ter delle n.t.a. del processo amministrativo, ciò che può invece essere facilmente accertato per gli atti omogeneamente composti in formato testo, il quale permette di utilizzare la funzione di conteggio parole, presente nei programmi di videoscrittura;
- il ricorso è dunque irregolare, per cui, impregiudicata ogni definitiva valutazione sulla sua efficacia attuale, anche in riferimento allo stand still processuale, di cui all’art. 32, XI comma, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ne va ordinata la rinnovazione in un termine perentorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 44, II comma, c.p.a.;
ha disposto che il ricorso debba essere integralmente trasfuso in uno dei formati accettati e notificato alle parti entro il termine fissato dall’ordinanza e successivamente depositato presso la segreteria della Sezione, nei termini di cui agli artt. 45 e 119 c.p.a.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 285 del 11 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il Consiglio di Stato, è inammissibile il ricorso di primo grado proposto per l’annullamento di aggiudicazioni di due lotti, con il quale si sono proposte censure in parte nei confronti della aggiudicataria del primo lotto e in parte nei confronti della aggiudicataria del secondo lotto; censure ciascuna individuabile nella sua portata quanto ai vizi specifici lamentati nei confronti dell’una o dell’altra parte intimata.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 6948 in data 8 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il Consiglio di Stato chiarisce che al fine di valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale delle opere medesime, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere in modo adeguato l’impatto effettivo degli interventi compiuti; i molteplici interventi eseguiti non vanno considerati cioè in maniera “frazionata”; essi, al contrario, debbono essere vagliati in un quadro di insieme e non segmentato (fattispecie riguardante opere realizzate su un’area assoggettata a vincolo paesistico).

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 902 del 6 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il Consiglio di Stato afferma che la disposizione di cui all’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. – ai sensi del quale il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11 - non implica l’assoluta inapplicabilità del generale principio sancito dagli artt. 41, comma 2 e 120, comma 5, ultima parte, del c.p.a., per cui, in difetto della formale comunicazione dell'atto (o in mancanza di pubblicazione di un autonomo atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante) il termine decorre, comunque, dal momento dell'intervenuta piena conoscenza del provvedimento da impugnare, ma ciò a patto che l’interessato sia in grado di percepire i profili che ne rendano evidente la lesività per la propria sfera giuridica in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale.
Nella decisione il Collegio dà atto della presenza di un opposto orientamento, secondo cui la pubblicazione degli atti della procedura, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, è incombente necessario riservato alla stazione appaltante, che non può surrogare la comunicazione “ufficiale” in seduta pubblica, pur se avvenuta alla presenza dei rappresentanti delle imprese, ma non  ritiene che il principio generale della piena conoscenza dell’ammissione di ditte concorrenti venga in realtà derogato dalle disposizioni sopra richiamate.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 947 in data 8 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Per l'orientamento secondo cui lo speciale rito di impugnazione delle ammissioni alla gara presuppone che la stazione appaltante pubblichi i provvedimenti in questione, secondo le modalità sancite dal parimenti sopra menzionato art. 29 del codice dei contratti pubblici, e che, per contro, in difetto di ciò, le contestazioni vanno formulate nel giudizio ex art. 120 cod. proc. amm. contro l’aggiudicazione, si veda, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 985 in data 11 febbraio 2019, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Secondo il TAR Milano nell’ipotesi di giudizio conseguente a riassunzione a seguito del rinvio al giudice di primo grado da parte del Consiglio di Stato che ha annullato la sentenza del TAR declinatoria della giurisdizione, il termine quinquennale previsto dall’art. 82 c.p.a. decorre dal deposito del ricorso in riassunzione ex art. 105, terzo comma, c.p.a., e non già dal deposito del ricorso introduttivo della precedente fase processuale conclusasi con la pronunzia della sentenza, poi annullata dal giudice d’appello.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 241 del 4 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Brescia, con riferimento ai poteri di controllo sulla legittimazione alla richiesta del titolo abilitativo chiarisce che:
- in base all’art. 11 comma 1 del DPR 380/2001, il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, e tale ultima espressione va intesa nel senso più ampio di una legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in questo caso, con il consenso del proprietario;
- il controllo sulla legittimazione all’istanza del titolo abilitativo va esercitato con serietà e rigore, dovendo pertanto l’autorità pubblica accertare che l’istante sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria;
- l’onere del Comune è dunque quello ricercare la sussistenza di un titolo (di proprietà, di altri diritti reali, etc.) che fonda una relazione giuridicamente qualificata tra soggetto e bene oggetto dell’intervento, e che possa renderlo destinatario di un provvedimento amministrativo autorizzatorio, senza che l’Ente locale debba comprovare – prima del rilascio – la “pienezza” (nel senso di assenza di limitazioni) del titolo medesimo, dato che ciò comporterebbe l’attribuzione all’amministrazione di un potere di accertamento della sussistenza (o meno) di diritti reali e del loro “contenuto”, ad essa non assegnato dall’ordinamento;
- in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio sussiste l’obbligo per il Comune di verificare il rispetto da parte dell’istante dei limiti privatistici, a condizione che tali limiti siano effettivamente conosciuti o immediatamente conoscibili e/o non contestati, di modo che il controllo da parte dell’Ente locale si traduca in una semplice presa d’atto dei limiti medesimi senza necessità di procedere ad un’accurata e approfondita disanima dei rapporti civilistici, sicché l’amministrazione normalmente non è tenuta a svolgere indagini particolari in presenza di una richiesta edificatoria, salvo che sia manifestamente riconoscibile l’effettiva insussistenza della piena disponibilità del bene oggetto dell’intervento edificatorio in relazione al tipo di intervento richiesto;
- l’accertamento demandato all’Ente locale va compiuto con serietà e rigore, e la più recente giurisprudenza, superando l'indirizzo più risalente, è oggi allineata nel senso che l'Amministrazione, quando venga a conoscenza dell'esistenza di contestazioni sul diritto del richiedente il titolo abilitativo, debba compiere le necessarie indagini istruttorie per verificare la fondatezza delle contestazioni, senza però sostituirsi a valutazioni squisitamente civilistiche (che appartengono alla competenza dell’A.G.O.), arrestandosi dal procedere solo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi prima facie attendibili.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 70 del 21 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si informa che il 14 e 15 febbraio 2019 presso il TAR Lombardia, Milano, si terrà il Corso di formazione su Autorità indipendenti di regolazione dei mercati e tutela giurisdizionale amministrativa per Magistrati amministrativi organizzato dall’Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa in collaborazione con il TAR Lombardia.

Locandina



Il TAR Milano precisa che il consolidamento di un atto di accertamento negativo di compatibilità paesaggistica – avente natura vincolante in quanto emanato ai sensi degli art. 167 e 181 del D. gs. n. 42 del 2004 – impedisce di sindacare la parte dell’ordinanza ripristinatoria comunale che rappresenta recepimento dello stesso, trattandosi di un atto, almeno in parte, avente natura meramente consequenziale, stante lo stretto rapporto di presupposizione tra quest’ultimo e il parere della Soprintendenza.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 186 del 28 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano, il termine per la proposizione del ricorso incidentale volto ad ottenere l’esclusione dalla gara del ricorrente principale decorre dalla pubblicazione dell’atto di ammissione dei concorrenti alla gara; il TAR aggiunge che la diversa tesi ricostruttiva che ritiene applicabile anche al rito c.d. super-accelerato del comma 2 bis dell’articolo 120 c.p.a. la disciplina generale del giudizio amministrativo e, in particolare, la regola per cui il termine per proporre ricorso incidentale decorre da quando sorge l’interesse all’esercizio del rimedio, ovverosia da quando al controinteressato principale è notificato il ricorso principale, non pare coerente con la struttura del rito super-speciale e, soprattutto, con la natura della posizione giuridica soggettiva ivi tutelata.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 262 del 4 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si ricorda che venerdì 8 febbraio 2019, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso il Tribunale Ordinario di Como, Aula Magna, si terrà l’incontro formativo su “La disciplina degli edifici di culto in Lombardia” (con relatori il dott. Alberto Di Mario e l’avv. Lorenzo Spallino).


Il TAR Milano ritiene che l’art. 14 della legge regionale n. 12 del 2005, all’interno del procedimento che sfocia poi nell’approvazione del Piano attuativo, distingue un autonomo sub-procedimento istruttorio, il cui esito positivo condiziona l’avvio delle successive fasi, di adozione e di approvazione del piano; nella fase istruttoria della proposta di Piano attuativo l’Amministrazione deve, quindi, procedere a colmare le eventuali carenze documentali o progettuali, avviando una interlocuzione procedimentale con i soggetti privati interessati e, quindi, perseguendo l’obiettivo di rendere possibile l’attuazione della specifica previsione urbanistica in maniera conforme a quanto previsto dallo strumento pianificatorio.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 88 del 17 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa che nella valutazione del requisito della moralità professionale di un'impresa partecipante ad una gara pubblica non rileva la sospensione condizionale di una pena comminata dal giudice ai soggetti responsabili di detta impresa, poiché tale ultimo istituto – specifico del diritto penale e destinato a esaurire i suoi effetti in tale ambito – concerne solo l’esecuzione della condanna, ma non incide sulla rilevanza della medesima.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 702 del 28 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano ribadisce che la previsione dell’inefficacia degli atti assunti è collocata incidentalmente nel testo dell’articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005, il quale prevede che “entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni”; ciò consente di riferire la sanzione dell’inefficacia all’inosservanza non del termine di novanta giorni, previsto nella prima parte della disposizione, ma alla violazione dell’obbligo, stabilito nella seconda parte della previsione normativa, di decidere sulle osservazioni e di apportare agli atti del P.G.T. le conseguenti modificazioni.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 122 del 22 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il TAR Milano è dell’avviso che l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 129 c.p.a. -  che prevede ora, nel testo novellato dal c.d. secondo decreto legislativo correttivo (n. 160/2012), l’impugnabilità, più in generale, di tutti “i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio” - riguardi non solo i candidati e i presentatori delle liste, ma anche gli elettori e che l’ambito oggettivo, ovvero gli atti impugnabili, non siano soltanto i provvedimenti di esclusione delle liste ma anche quelli di ammissione; da ciò consegue per il TAR  che i ricorrenti – che nella fattispecie agivano tutti nella qualità di elettori pur essendo stati alcuni di loro anche presentatori di un lista non ammessa – avrebbero dovuto contestare sia l’esclusione delle liste di cui lamentavano la mancata ammissione sia l’ammissione delle “concorrenti” liste con il rito di cui all’art. 129 c.p.a. (ed entro il termine ivi stabilito) e non in sede impugnazione della successiva proclamazione degli eletti.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 204 del 29 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.