Il TAR Milano, preso atto che:
- il ricorso introduttivo è stato redatto nel formato PDF - PDF/A testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti, solo in alcune pagine, mentre in altre è stato redatto in formato PDF immagine, senza possibile utilizzo per selezione e copia;
- il ricorso non rispetta dunque per oltre un terzo la specifica tecnica di cui all'allegato A del d.p.c.m. n. 40/2016; oltre a ciò, si verifica una concreta lesione dell’obbligo di chiarezza, di cui all’art. 3, II comma, c.p.a., per l’alternanza di caratteri, stili e interlinee, e per la frammentarietà della composizione dell’atto, in cui sono inseriti stralci evidentemente tratti da più documenti; né si può trascurare che l’innesto di tali frammenti in formato immagine rende particolarmente complesso verificare se siano rispettati i limiti dimensionali degli atti, di cui all’art. 13 ter delle n.t.a. del processo amministrativo, ciò che può invece essere facilmente accertato per gli atti omogeneamente composti in formato testo, il quale permette di utilizzare la funzione di conteggio parole, presente nei programmi di videoscrittura;
- il ricorso è dunque irregolare, per cui, impregiudicata ogni definitiva valutazione sulla sua efficacia attuale, anche in riferimento allo stand still processuale, di cui all’art. 32, XI comma, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ne va ordinata la rinnovazione in un termine perentorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 44, II comma, c.p.a.;
ha disposto che il ricorso debba essere integralmente trasfuso in uno dei formati accettati e notificato alle parti entro il termine fissato dall’ordinanza e successivamente depositato presso la segreteria della Sezione, nei termini di cui agli artt. 45 e 119 c.p.a.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 285 del 11 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.