Il TAR Milano ritiene che l’art. 14 della legge regionale n. 12 del 2005, all’interno del procedimento che sfocia poi nell’approvazione del Piano attuativo, distingue un autonomo sub-procedimento istruttorio, il cui esito positivo condiziona l’avvio delle successive fasi, di adozione e di approvazione del piano; nella fase istruttoria della proposta di Piano attuativo l’Amministrazione deve, quindi, procedere a colmare le eventuali carenze documentali o progettuali, avviando una interlocuzione procedimentale con i soggetti privati interessati e, quindi, perseguendo l’obiettivo di rendere possibile l’attuazione della specifica previsione urbanistica in maniera conforme a quanto previsto dallo strumento pianificatorio.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 88 del 17 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.