Il TAR Milano è dell’avviso che l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 129 c.p.a. -  che prevede ora, nel testo novellato dal c.d. secondo decreto legislativo correttivo (n. 160/2012), l’impugnabilità, più in generale, di tutti “i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio” - riguardi non solo i candidati e i presentatori delle liste, ma anche gli elettori e che l’ambito oggettivo, ovvero gli atti impugnabili, non siano soltanto i provvedimenti di esclusione delle liste ma anche quelli di ammissione; da ciò consegue per il TAR  che i ricorrenti – che nella fattispecie agivano tutti nella qualità di elettori pur essendo stati alcuni di loro anche presentatori di un lista non ammessa – avrebbero dovuto contestare sia l’esclusione delle liste di cui lamentavano la mancata ammissione sia l’ammissione delle “concorrenti” liste con il rito di cui all’art. 129 c.p.a. (ed entro il termine ivi stabilito) e non in sede impugnazione della successiva proclamazione degli eletti.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 204 del 29 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.