Il Consiglio di Stato precisa che il rito di cui all’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. può trovare applicazione esclusivamente con riguardo alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture e non a quelle riguardanti invece l’assegnazione in concessione di un tratto di spiaggia; la normativa processuale in esame ha infatti carattere eccezionale e derogatorio del principio secondo cui l'interesse a impugnare dei partecipanti a una gara si concretizza al momento dell'aggiudicazione; per l’effetto deve ritenersi di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione – senza un espresso richiamo legislativo – ad ipotesi dalla stessa non espressamente (e direttamente) regolate; al riguardo, il primo comma dell’art. 120 c.p.a. circoscrive espressamente l’ambito di applicazione della norma (e, dunque, anche del rito specialissimo di cui al richiamato comma 2-bis) agli “atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti”, non comprendendo dunque gli affidamenti in concessione di beni demaniali, cui si riferisce invece la vicenda in esame.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1045 del 13 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.