Il Consiglio di Stato afferma che la disposizione di cui all’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. – ai sensi del quale il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11 - non implica l’assoluta inapplicabilità del generale principio sancito dagli artt. 41, comma 2 e 120, comma 5, ultima parte, del c.p.a., per cui, in difetto della formale comunicazione dell'atto (o in mancanza di pubblicazione di un autonomo atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante) il termine decorre, comunque, dal momento dell'intervenuta piena conoscenza del provvedimento da impugnare, ma ciò a patto che l’interessato sia in grado di percepire i profili che ne rendano evidente la lesività per la propria sfera giuridica in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale.
Nella decisione il Collegio dà atto della presenza di un opposto orientamento, secondo cui la pubblicazione degli atti della procedura, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, è incombente necessario riservato alla stazione appaltante, che non può surrogare la comunicazione “ufficiale” in seduta pubblica, pur se avvenuta alla presenza dei rappresentanti delle imprese, ma non  ritiene che il principio generale della piena conoscenza dell’ammissione di ditte concorrenti venga in realtà derogato dalle disposizioni sopra richiamate.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 947 in data 8 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Per l'orientamento secondo cui lo speciale rito di impugnazione delle ammissioni alla gara presuppone che la stazione appaltante pubblichi i provvedimenti in questione, secondo le modalità sancite dal parimenti sopra menzionato art. 29 del codice dei contratti pubblici, e che, per contro, in difetto di ciò, le contestazioni vanno formulate nel giudizio ex art. 120 cod. proc. amm. contro l’aggiudicazione, si veda, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 985 in data 11 febbraio 2019, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.