Il Consiglio di Stato precisa che nella valutazione del requisito della moralità professionale di un'impresa partecipante ad una gara pubblica non rileva la sospensione condizionale di una pena comminata dal giudice ai soggetti responsabili di detta impresa, poiché tale ultimo istituto – specifico del diritto penale e destinato a esaurire i suoi effetti in tale ambito – concerne solo l’esecuzione della condanna, ma non incide sulla rilevanza della medesima.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 702 del 28 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.