Il TAR Brescia ritiene che la mancata apertura delle buste telematiche in seduta pubblica non comporti la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità codificati negli art. 4 e 30 del Dlgs. 50/2016; per il TAR, nella fattispecie, la stazione appaltante si è comportata correttamente, in quanto la lettera di invito aveva previsto la trasmissione delle buste (amministrativa ed economica) in via telematica, su piattaforma Sintel; queste modalità di trasmissione sono assistite, secondo il collegio, da garanzie oggettive fornite da operatori esterni alla stazione appaltante e dunque sono per sé idonee a escludere la possibilità di manipolare il contenuto delle offerte, una volta pervenute alla stazione appaltante, senza lasciare tracce informatiche; di conseguenza, non è necessario, e costituirebbe anzi un inutile aggravio procedurale, aggiungere ulteriori adempimenti, a maggior ragione se si tratta di precauzioni pensate in origine per salvaguardare il contenuto di plichi cartacei.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 152 del 14 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.