Il TAR Milano precisa che il consolidamento di un atto di accertamento negativo di compatibilità paesaggistica – avente natura vincolante in quanto emanato ai sensi degli art. 167 e 181 del D. gs. n. 42 del 2004 – impedisce di sindacare la parte dell’ordinanza ripristinatoria comunale che rappresenta recepimento dello stesso, trattandosi di un atto, almeno in parte, avente natura meramente consequenziale, stante lo stretto rapporto di presupposizione tra quest’ultimo e il parere della Soprintendenza.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 186 del 28 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.