Secondo il TAR Milano, il termine per la proposizione del ricorso incidentale volto ad ottenere l’esclusione dalla gara del ricorrente principale decorre dalla pubblicazione dell’atto di ammissione dei concorrenti alla gara; il TAR aggiunge che la diversa tesi ricostruttiva che ritiene applicabile anche al rito c.d. super-accelerato del comma 2 bis dell’articolo 120 c.p.a. la disciplina generale del giudizio amministrativo e, in particolare, la regola per cui il termine per proporre ricorso incidentale decorre da quando sorge l’interesse all’esercizio del rimedio, ovverosia da quando al controinteressato principale è notificato il ricorso principale, non pare coerente con la struttura del rito super-speciale e, soprattutto, con la natura della posizione giuridica soggettiva ivi tutelata.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 262 del 4 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.